CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2023, n. 36021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36021 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA DEPO9RATA IN Ci3NCELLE,:', rt 29 AGO 2023 sul ricorso proposto da RI SI, nata a [...] il [...] NE TI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 2.2.2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2.2.2023 il Tribunale di Latina, adito in sede di riesame ha dichiarato inammissibili le istanze volte all'annullamento o alla revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto due corpi di fabbrica costituiti da cinque unità abitative cadauno di proprietà della G.F.S. Costruzioni s.r.l. in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. a) e c), proposte da NA AB per aver agito in qualità di legale rappresentante della società titolare dei beni in assenza di procura speciale al difensore e da Carmine Salai:i avente il ruolo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 36021 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/06/2023 ruglizri_cli_pmeura_sguale_snjecre n so re e c.la Ca r m i r.-teSa ral -Lay_ente i L.Ftrt5Sos direttore dei lavori e perciò privo di alcun interesse alla restituzione dei beni attinti dal vincolo cautelare. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli istanti hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 125, 322, 324 e 568 cod. proc. pen. e alla lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la declaratoria di inammissibilità rilevando di essere indagati l'una in veste di legale rappresentante della società proprietaria dell'area su cui erano in corso di realizzazione le opere edilizie e l'altro di direttore dei lavori, avendo avuto a tale titolo la disponibilità dell'area in sequestro. Deducono che l'interesse alla proposizione del riesame si misura sulla possibilità del dissequestro anche di beni intestati a terzi, a prescindere dalla titolarità del diritto alla restituzione, secondo la testuale previsione dell'art.. 322, primo comma cod. proc. pen. che dispone che legittimati all'impugnativa della misura cautelare reale siano indistintamente tanto la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quanto quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, indicando a sostegno del proprio assunto una pluralità di pronunce di questa Corte in tali termini e perciò segnalando un contrasto giurisprudenziale sul punto. EV inoltre quanto alla mancanza di procura speciale che tale atto sia necessario solo allorquando l'istante sia un soggetto estraneo al procedimento non rivestendo, come nel caso in esame, la veste di indagato o imputato. Ha quindi concluso per l'accoglimento dei ricorsi o, in subordineAato atto di un contrasto interpretativo sul punto della legittimazione ad agire, per la rimessione della questione alle Sezioni Unite CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non possono essere ritenuti fondati avendo il Tribunale del riesame correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa stante la mancanza di interesse in capo al TI e di legittimazione ad agire quanto alla AB. 1.1. Va, quanto al primo dei suddetti ricorrenti, rilevato che, pur essendo la legittimazione alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, occorre ciò nondimeno, secondo i criteri generali dettati dall'art. 591 cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità all'impugnazione, avervi interesse. Misurandosi l'interesse all'impugnativa, strettamente ancorata nel sistema processual penalistico ad una prospettiva utilitaristica, sul risultato concretamente conseguibile dal soggetto che si duole di un provvedimento, deve rilevarsi come 2 nell'ambito delle misure reali il risultato in concreto perseguibile non possa che essere quello, ove si consideri che l'effetto da esse derivato è lo spossessamento del bene attinto dalla misura, della sua restituzione. Ove, infatti, si consideri che la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. risiede nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), non può non tenersi conto dell'esito finale che la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro è volta a conseguire, la quale necessariamente presuppone una relazione qualificata tra l'impugnante e la res attinta dal vincolo cautelare, astrattamente idonea a consentire, una volta venuto meno il vincolo, la restituzione del bene in proprio favore. E' stato perciò ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, al di là della sua legittimazione astratta a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, risultato che a sua volta implica una relazione con la cosa a sostegno della pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, dovendo il gravame essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (ex plurinnis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799). Deve al riguardo precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare in quanto correlata all'attualità e alla concretezza non può desumersi dalla legittimazione ad impugnare, configurante invece una categoria prevista dal legislatore in termini generali ed astratti. Essendo infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen., l'impugnante deve perciò, in ragione del fatto che l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, è quello volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo, indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro. Principio questo ripetutamente 3 affermato dai più recenti approdi di questa Corte che ha definitivamente superato la precedente interpretazione basata sulla lettura patrocinata dalla difesa (così da ultimo Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098 che sottolinea come, essendo nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sia onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro). Orbene, non basta il mero possesso della res, non corrispondente ad alcuna posizione giuridicamente qualificata sul piano dei diritti soggettivi, a conferire all'odierno ricorrente il diritto alla restituzione dell'area attinta dal sequestro, così come questi sostiene con il presente ricorso in cui agisce nella veste di direttore dei lavori edilizi contestati come abusivi: occorre, invece, come si desume dallo stesso art. 322 cod. proc. pen. che menziona tra i soggetti astrattamente legittimati alla richiesta di riesame la "persona che avrebbe diritto alla loro restituzione", la titolarità in capo all'impugnante, che rivesta al contempo la posizione di indagato o di imputato, di un diritto reale o di un diritto obbligatorio derivante da un rapporto contrattuale che gli abbia conferito la detenzione qualificata del bene, anch'esso da valutarsi in concreto. Né a tale carenza, costituita dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di un titolo idoneo a qualificare la detenzione dell'area sequestrata, può sopperire l'interesse dell'indagato al conseguimento di una pronuncia sull'insussistenza del "funnus connnnissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. 1.2. Quanto alle doglianze specificamente attinenti alla posizione della AB, non può prescindersi da rilievo, per vero dirimente, che è la stessa ricorrente ad aver presentato richiesta di riesame nella veste di legale rappresentante della società GFS Costruzioni. Il Tribunale pontino ha conseguentemente fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo 4 sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 24/09/2018, Calaselice, Rv. 275257). Deve al riguardo precisarsi che, a differenza della posizione dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina configurante, al di là delle formalità prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen. per la sua presentazione, un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Diversamente dalla nomina, quest'ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. Ne consegue che mentre la nomina, avendo ad oggetto il conferimento dello jus postulandi, consente al professionista di svolgere, all'infuori degli atti cd. personalissimi, qualunque attività riferita al processo per tutta la sua durata in nome e per conto dell'imputato, ivi compreso l'esercizio del diritto di impugnazione senza necessità di alcuna esplicitazione, la procura speciale deve, invece, quanto al suo contenuto, indicare quali siano gli specifici poteri conferiti al difensore in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, la stessa non è nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo. In difetto del conferimento di alcuna procura speciale al difensore da parte del la legale rappresentante della società, correttamente è stata, pertanto, ritenuta l'inammissibilità dell'impugnativa proposta per conto di costei. Segue all'esito dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 1.6.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2.2.2023 il Tribunale di Latina, adito in sede di riesame ha dichiarato inammissibili le istanze volte all'annullamento o alla revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto due corpi di fabbrica costituiti da cinque unità abitative cadauno di proprietà della G.F.S. Costruzioni s.r.l. in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. a) e c), proposte da NA AB per aver agito in qualità di legale rappresentante della società titolare dei beni in assenza di procura speciale al difensore e da Carmine Salai:i avente il ruolo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 36021 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 01/06/2023 ruglizri_cli_pmeura_sguale_snjecre n so re e c.la Ca r m i r.-teSa ral -Lay_ente i L.Ftrt5Sos direttore dei lavori e perciò privo di alcun interesse alla restituzione dei beni attinti dal vincolo cautelare. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli istanti hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 125, 322, 324 e 568 cod. proc. pen. e alla lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la declaratoria di inammissibilità rilevando di essere indagati l'una in veste di legale rappresentante della società proprietaria dell'area su cui erano in corso di realizzazione le opere edilizie e l'altro di direttore dei lavori, avendo avuto a tale titolo la disponibilità dell'area in sequestro. Deducono che l'interesse alla proposizione del riesame si misura sulla possibilità del dissequestro anche di beni intestati a terzi, a prescindere dalla titolarità del diritto alla restituzione, secondo la testuale previsione dell'art.. 322, primo comma cod. proc. pen. che dispone che legittimati all'impugnativa della misura cautelare reale siano indistintamente tanto la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quanto quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, indicando a sostegno del proprio assunto una pluralità di pronunce di questa Corte in tali termini e perciò segnalando un contrasto giurisprudenziale sul punto. EV inoltre quanto alla mancanza di procura speciale che tale atto sia necessario solo allorquando l'istante sia un soggetto estraneo al procedimento non rivestendo, come nel caso in esame, la veste di indagato o imputato. Ha quindi concluso per l'accoglimento dei ricorsi o, in subordineAato atto di un contrasto interpretativo sul punto della legittimazione ad agire, per la rimessione della questione alle Sezioni Unite CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non possono essere ritenuti fondati avendo il Tribunale del riesame correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa stante la mancanza di interesse in capo al TI e di legittimazione ad agire quanto alla AB. 1.1. Va, quanto al primo dei suddetti ricorrenti, rilevato che, pur essendo la legittimazione alla proposizione del riesame reale attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, occorre ciò nondimeno, secondo i criteri generali dettati dall'art. 591 cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità all'impugnazione, avervi interesse. Misurandosi l'interesse all'impugnativa, strettamente ancorata nel sistema processual penalistico ad una prospettiva utilitaristica, sul risultato concretamente conseguibile dal soggetto che si duole di un provvedimento, deve rilevarsi come 2 nell'ambito delle misure reali il risultato in concreto perseguibile non possa che essere quello, ove si consideri che l'effetto da esse derivato è lo spossessamento del bene attinto dalla misura, della sua restituzione. Ove, infatti, si consideri che la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. risiede nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), non può non tenersi conto dell'esito finale che la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro è volta a conseguire, la quale necessariamente presuppone una relazione qualificata tra l'impugnante e la res attinta dal vincolo cautelare, astrattamente idonea a consentire, una volta venuto meno il vincolo, la restituzione del bene in proprio favore. E' stato perciò ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, al di là della sua legittimazione astratta a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, risultato che a sua volta implica una relazione con la cosa a sostegno della pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, dovendo il gravame essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (ex plurinnis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799). Deve al riguardo precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare in quanto correlata all'attualità e alla concretezza non può desumersi dalla legittimazione ad impugnare, configurante invece una categoria prevista dal legislatore in termini generali ed astratti. Essendo infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen., l'impugnante deve perciò, in ragione del fatto che l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, è quello volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo, indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro. Principio questo ripetutamente 3 affermato dai più recenti approdi di questa Corte che ha definitivamente superato la precedente interpretazione basata sulla lettura patrocinata dalla difesa (così da ultimo Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098 che sottolinea come, essendo nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sia onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro). Orbene, non basta il mero possesso della res, non corrispondente ad alcuna posizione giuridicamente qualificata sul piano dei diritti soggettivi, a conferire all'odierno ricorrente il diritto alla restituzione dell'area attinta dal sequestro, così come questi sostiene con il presente ricorso in cui agisce nella veste di direttore dei lavori edilizi contestati come abusivi: occorre, invece, come si desume dallo stesso art. 322 cod. proc. pen. che menziona tra i soggetti astrattamente legittimati alla richiesta di riesame la "persona che avrebbe diritto alla loro restituzione", la titolarità in capo all'impugnante, che rivesta al contempo la posizione di indagato o di imputato, di un diritto reale o di un diritto obbligatorio derivante da un rapporto contrattuale che gli abbia conferito la detenzione qualificata del bene, anch'esso da valutarsi in concreto. Né a tale carenza, costituita dalla mancata dimostrazione dell'esistenza di un titolo idoneo a qualificare la detenzione dell'area sequestrata, può sopperire l'interesse dell'indagato al conseguimento di una pronuncia sull'insussistenza del "funnus connnnissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. 1.2. Quanto alle doglianze specificamente attinenti alla posizione della AB, non può prescindersi da rilievo, per vero dirimente, che è la stessa ricorrente ad aver presentato richiesta di riesame nella veste di legale rappresentante della società GFS Costruzioni. Il Tribunale pontino ha conseguentemente fatto corretta applicazione del principio secondo il quale ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo 4 sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, Sentenza n. 2465 del 24/09/2018, Calaselice, Rv. 275257). Deve al riguardo precisarsi che, a differenza della posizione dell'indagato e dell'imputato i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, è sufficiente che, ove intendano essere assistiti da un difensore di fiducia, provvedano alla sua nomina configurante, al di là delle formalità prescritte dall'art. 96 cod. proc. pen. per la sua presentazione, un semplice negozio unilaterale di investitura per effetto del quale al professionista prescelto viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. SS.UU. n. 35402 del 09/07/2003) e che comprende tutti i poteri di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'assistito, tutte le altre parti private devono, invece, stare nel giudizio penale, secondo quanto previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Diversamente dalla nomina, quest'ultima si inserisce nello schema negoziale del mandato attraverso il quale il difensore viene incaricato dalla parte conferente la procura di svolgere la sua opera professionale che consiste nella rappresentanza nel compimento degli atti ivi espressamente indicati dal mandante in relazione a un determinato procedimento, analogamente alla procura ad litem prevista nel rito civile dall'art. 83 cod. proc. civ.. Ne consegue che mentre la nomina, avendo ad oggetto il conferimento dello jus postulandi, consente al professionista di svolgere, all'infuori degli atti cd. personalissimi, qualunque attività riferita al processo per tutta la sua durata in nome e per conto dell'imputato, ivi compreso l'esercizio del diritto di impugnazione senza necessità di alcuna esplicitazione, la procura speciale deve, invece, quanto al suo contenuto, indicare quali siano gli specifici poteri conferiti al difensore in relazione a un determinato procedimento, tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, la stessa non è nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo. In difetto del conferimento di alcuna procura speciale al difensore da parte del la legale rappresentante della società, correttamente è stata, pertanto, ritenuta l'inammissibilità dell'impugnativa proposta per conto di costei. Segue all'esito dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 1.6.2023