Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio dell'imputato, qualora questi soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, il mancato esercizio di una facoltà difensiva -quanto meno di allegazione di fatti favorevoli- pur non essendo idoneo a fondare la sussistenza della colpa grave nell'emissione del provvedimento restrittivo, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2003, n. 15143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15143 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato OLIVIERI Presidente
dott. Salvatore BOGNANNI Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC IO n. il 30/03/1969;
nel procedimento contro
Ministero dell'Economia e Finanze;
avverso ordinanza del 15/03/2002 Corte Appello di Brescia;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Brusco Carlo Giuseppe;
lette le conclusioni del P.G. Minna Danesi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
AC IO ha proposto appello avverso l'ordinanza 15 marzo 2002 della Corte d'Appello di Brescia che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 30 marzo 1999 al 30 giugno 2000, a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere per vari reati concernenti il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che l'istante con il suo comportamento gravemente colposo, avesse dato causa alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti ed al suo permanere.
A fondamento del ricorso si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe ravvisato la colpa del ricorrente nel contenuto di conversazioni intercettate intrattenute con persone inserite nel ricordato traffico ma non avrebbe motivato sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, che i suoi interlocutori svolgevano la ricordata illecita attività I giudici di merito avrebbero poi dato rilievo (traendone la conferma della loro valutazione) dall'esercizio, da parte del ricorrente, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio in violazione dei principi che disciplinano il diritto di difesa.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. va preliminarmente osservato che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto accertato, con il riferimento alla sentenza di assoluzione del ricorrente pronunziata il 30 giugno 2000 dal Tribunale di Brescia, che effettivamente AC (e il coimputato AB) avessero avuto contatti con tale RZ NN "chiaramente finalizzati alla importazione di sostanza stupefacente" che questi accordi si erano effettivamente conclusi o avevano avuto esecuzione. Gli accordi indicati sono stati dunque ritenuti dalla Corte di merito costituire colpa grave con efficacia casuale determinante sull'emissione del provvedimento cautelare e questa valutazione si sottrae a censura in sede di legittimità stante la natura macroscopicamente colposa di una condotta quale quella descritta significativa di una trattativa per l'importazione di sostanze stupefacenti nello Stato.
A queste considerazioni, di per sé sufficienti a fondare il giudizio sulla colpa grave, la Corte ha aggiunto la considerazione che il ricorrente non avrebbe fornito alcuna spiegazione sul contenuto delle conversazioni intercettate.
Su questo punto va comunque sottolineato come, fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, qualora egli soltanto sia in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio in quanto tale, ma il mancato esercizio di una facoltà (difensiva), quanto meno di allegazione di fatti favorevoli, se non può essere posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave nell'emissione del provvedimento restrittivo vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare.
In questo caso, infatti, non si tratta di sanzionare l'esercizio di un diritto fondamentale della persona quale quello al silenzio ma di attribuire rilevanza al mancato esercizio di un diritto o facoltà che, anche nel processo sulla responsabilità, acquista rilievo (si pensi al comportamento omissivo consistito nella mancata indicazione di un alibi da parte di persona nei cui confronti esista un quadro indiziario caratterizzato dai requisiti previsti dall'art. 192, comma 2, c.p.p.). Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese a favore del Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4 penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi 600,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 APRILE 2003.