Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 11886
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Sentenza 14 febbraio 2002

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L'accertamento tecnico sul DNA eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., non può essere utilizzato per la decisone a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., qualora l'analisi comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili, non potendosi considerare fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell'imputato a sottoporsi a prelievo ematico, dal momento che tale condotta rientra tra i diritti della persona costituzionalmente protetti. (Nell'occasione la Corte ha incidentalmente affermato che l'accertamento, per essere acquisito al fascicolo del dibattimento, avrebbe dovuto essere eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 cod.proc.pen. e 117 disp. att.) ("Fattispecie successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 11886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11886
    Data del deposito : 14 febbraio 2002

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