Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11650
CASS
Sentenza 3 agosto 2002

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La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia, giacché il riesame di esse tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite.

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più domande, anche non altrimenti connesse.

Commentario1

  • 1Sul quesito di diritto nel ricorso per cassazione avverso le pronuncie delle commissioni tributarie:ultimi orientamenti del giudice di legittimita’
    Buscema Angelo · https://www.diritto.it/ · 31 gennaio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11650
Data del deposito : 3 agosto 2002

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