Sentenza 3 agosto 2002
Massime • 2
La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia, giacché il riesame di esse tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite.
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza d'appello poi cassata può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la parte interessata riassume la causa originaria davanti al giudice di rinvio. Infatti l'obbligo per il vincitore di agire separatamente rispetto al giudizio di rinvio non solo non risponde ad alcuna concreta esigenza del soggetto obbligato alla restituzione, ma, da un lato, viola il principio di economia dei giudizi e, dall'altro, contraddice la regola generale di cui all'art 104 cod. proc. civ., secondo cui contro la stessa parte possono proporsi più domande, anche non altrimenti connesse.
Commentario • 1
- 1. Sul quesito di diritto nel ricorso per cassazione avverso le pronuncie delle commissioni tributarie:ultimi orientamenti del giudice di legittimita’Buscema Angelo · https://www.diritto.it/ · 31 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11650 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IC, LI OS, AN IA, eredi di GL ON, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria DEla Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avv. Letterio Briguglio, giusta DEega in atti;
- ricorrenti -
contro
NC DE UD - NC Mercantile Italia S.p.a., in persona DE legale rappresentante pro tempore, Direttore generale, UI Goi, elettivamente domiciliato in Roma, via Veneto n. 7, presso l'avv. Paolo Tartaglia, difeso dall'avv. Angelo Falzea, giusta DEega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza 167/98 DEla Corte d'appello di Catania n. DEl'8 ottobre 1997 - 19 febbraio 1998 (R.G. 846/94).
Udita la relazione DEla causa svolta nella pubblica udienza DE 30 aprile 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona DE Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto DE ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 dicembre 1984 LI ON conveniva in giudizio, davanti al tribunale di SI, la NC DE UD Regionale per la Sicilia S.p.a.
Esponeva l'attore che il Tribunale di SI, in sede di rinvio, a definizione di un complesso contenzioso iniziatosi con citazione 9 ottobre 1975, con sentenza DE 9 maggio 1984 (passata in cosa giudicata) aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento DE contratto di locazione relativo a due sue botteghe, detenute in forza di tale contratto, dalla NC convenuta, che i due locali erano stati rilasciati in data 30 settembre 1981, che fino alla detta data la NC aveva corrisposto il canone mensile di lire 378.000, mentre egli, riottenuta la disponibilità DEle due botteghe, con contratto DE 19 ottobre 1981, le aveva concesse in locazione a terzi per il canone mensile di lire 1.400.000.
Tutto ciò premesso l'attore faceva presente, dovendo gli effetti DEla pronunziata risoluzione farsi risalire alla data DE 9 ottobre 1975, nella quale era stata proposta la relativa domanda, che la NC era tenuta a risarcire il danno, pari alla differenza, per il periodo dal 9 ottobre 1975 al 30 settembre 1981, fra il canone corrisposto e quello da esso attore ricavabile, se avesse potuto locare liberamente a terzi l'immobile nel suddetto periodo. Concludeva, pertanto, l'attore chiedendo la condanna DEla banca convenuta al risarcimento DE danno da liquidarsi nella misura di lire 72.864.000 con rivalutazione ed interessi.
La NC DE UD resisteva, alla avversa pretesa, chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità DEla domanda per effetto DE giudicato derivante dalla sentenza DE 30 dicembre 1975 DE Pretore di SI, che aveva rigettato la domanda di risoluzione e quelle consequenziali, e dalla sentenza DE 9 maggio 1984 DE Tribunale di SI, che, in sede di rinvio, aveva dichiarato la inammissibilità DEla domanda di risarcimento riproposta dal LI. Con sentenza DE 19 dicembre 1986 il Tribunale di SI dichiarava inammissibile la domanda attrice.
Avverso detta sentenza proponevano appello LI IC, LI OS e AN IA, eredi di LI ON. La NC DE UD resisteva al proposto gravame e, a sua volta, proponeva appello incidentale.
Con sentenza DE 3 luglio 1989 la Corte di Appello di SI rigettava l'appello incidentale, accoglieva per quanto di ragione quello principale, e, per l'effetto, condannava la NC DE UD a pagare agli appellati la somma di lire 25.000.000, da rivalutarsi per il periodo dal 30 settembre 1981 al soddisfo, e con interessi legali dalla data DEla domanda (il dicembre 1984) al soddisfo. Avverso detta pronunzia la NC DE UD ricorreva per cassazione sulla base di un unico motivo.
Questa Corte, con sentenza 4 novembre 1993 n. 10888, accoglieva il ricorso e rinviava la causa, per nuovo esame alla corte di appello di Catania.
Quest'ultima, con sentenza 8 ottobre 1997 - 19 febbraio 1998 in parziale riforma DEla decisione DE tribunale di SI 19 dicembre 1986 - 16 gennaio 1987, compensava interamente tra le parti le spese DE giudizio di primo grado, confermando nel resto la pronunzia dei primi giudici e, per l'effetto, ai sensi DEl'art. 389 condannava LI IC, LI OS e AN IA, in via tra loro solidale, a restituire alla NC DE UD la somma di lire 77.544.418, oltre interessi dal 14 febbraio 1990 al saldo, compensate le spese sia DE primo giudizio di appello sia quelle dei giudizi di legittimità e di rinvio.
Per la cassazione di quest'ultima pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi, LI IC, LI OS e AN IA.
Resiste, con controricorso, la NC DE UD, NC Mercantile Italiana s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico, in causa, tra le parti, che con atto 9 ottobre 1975 LI ON ha chiesto al Pretore di SI, oltre alla convalida DElo sfratto per morosità intimato a controparte, la risoluzione DE contratto di locazione inter partes per grave inadempimento DEla NC DE UD, dando atto che questa aveva illegittimamente rifiutato la revisione DE canone contrattualmente fissato, nonché la condanna DEla stessa conduttrice al rilascio DEl'immobile, al pagamento dei canoni già scaduti e da scadere fino al rilascio, da fissarsi nella giusta misura contrattuale, ed al risarcimento dei danni (cfr., al riguardo, la precedente sentenza di questa Corte, prima proposizione DEla parte motiva). Non è controverso, altresì, in causa:
- da un lato, che il Pretore di SI, con la sua sentenza DE 30 dicembre 1975, ha rigettato la domanda di risoluzione DE contratto di locazione, determinato il canone annuo dovuto dalla NC DE UD dal 1 ottobre 1975 fino al 30 settembre 1981 - data di scadenza DE contratto - e condannato essa convenuta a pagare al LI la somma di lire 2.016.000 per differenza canone DEl'annualità 1 ottobre 1975 - 30 settembre 1976, mentre nulla ha espressamente statuito in ordine alla domanda di risarcimento dei danni;
- dall'altro, che il LI, appellante in via incidentale nel successivo giudizio di gravame, non ha formulato alcuna doglianza in ordine alla omissione di pronuncia su tale domanda, che, però, ha riproposto poi, in sede di rinvio, davanti al Tribunale di SI. Quest'ultimo, ancora, con la sentenza DE 9 maggio 1984, nel mentre ha ritenuto sussistere le condizioni per farsi luogo alla risoluzione DE contratto di locazione per inadempimento DEla conduttrice, ha dichiarato inammissibile la detta domanda di risarcimento quale conseguenza DEla risoluzione, sul riflesso che tale domanda, proposta in termini generici, era rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto DEla domanda di risoluzione contrattuale, contenuta nella sentenza DE Pretore, e che il LI, nell'impugnare incidentalmente questa sentenza, aveva omesso di proporre impugnazione anche in ordine al mancato accoglimento DEla domanda di danni, o, comunque, di riproporre specificamente e tempestivamente la relativa questione e che - quindi - operando la preclusione di cui all'art. 346 c.p.c., la domanda di risarcimento era inammissibile in sede di rinvio, anche per il disposto DEl'art. 394 c.p.c. Considerate le statuizioni surriportate - ha affermato questa Corte nella propria precedente pronunzia n. 10888 DE 1993 - la eccezione di giudicato DEla NC DE UD a fronte DEla domanda di risarcimento, proposta dal LI, con l'atto di citazione DEl'11 dicembre 1984, deve ritenersi attendibile.
Ed invero, in relazione all'art. 346 c.p.c., che sancisce la implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non siano espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere ai fini DEla formazione DE giudicato le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate, in quanto per le seconde il giudicato si costituisce soltanto si siano assorbite dalla decisione di domande o di eccezioni da cui esse dipendono, diversamente potendo le pretese, che ne formano oggetto, essere fatte valere in un altro processo, per avere la rinuncia implicita soltanto valore processuale e non anche sostanziale. E poiché nella specie, come statuito definitivamente dal tribunale di SI in sede di rinvio, la domanda di risarcimento rimaneva assorbita nella pronuncia di rigetto DEla domanda di risoluzione contrattuale, contenuta nella sentenza DE Pretore, non poteva la stessa domanda farai nuovamente valere in altro autonomo processo.
L'affermazione DEla Corte d'Appello, secondo cui il pretore aveva omesso di esaminare la domanda di risarcimento per mera dimenticanza e non perché implicitamente rigettata ebbe ancora ad osservare nella specie questa Corte va disattesa, stante la incompatibilità DEla stessa con quanto al riguardo affermato dal tribunale nella detta sede di rinvio, ne' il giudice DE merito, ai fini DEla decisione di questo giudizio, poteva discostarsi dalle univoche valutazioni sul punto, contenute nella sentenza, che definiva irretrattabilmente il precedente giudizio, ne' attribuire a quella decisione una portata diversa da quella che in realtà aveva. La statuizione definitiva in esame circa la implicita pronuncia di rigetto intervenuta sulla domanda di risarcimento davanti al Pretore, ha, ancora, precisato la pronunzia n. 10888 DE 1993, sopra ricordata, trova adeguata giustificazione nel fatto che tale domanda come risulta dall'atto di citazione DE 9 ottobre 1975, accedeva a quella di risoluzione DE contratto di locazione per grave inadempimento DEla conduttrice.
Essa, quindi, doveva ritenersi estesa ai danni, comunque, derivanti dalla condotta inadempiente DEla Società conduttrice, fra i quali quelli prodotti "dalla indisponibilità alle varie scadenze mensili DEla differenza di canone dovuta dalla NC e non corrisposta", nonché quello "corrispondente alla eventuale differenza di reddito fruibile" fino alla data di rilascio dei beni locati - il 30 settembre 1981 -, danni tutti collegati alla suddetta condotta, determinante la risoluzione DE contratto di locazione, dichiarata poi con la sentenza DE Tribunale DE 9 maggio 1984, dalla quale risoluzione, stante la retroattività ad essa inerente, scaturiva altresì la mora nella restituzione dei beni locati fin dall'epoca DEla instaurazione DE giudizio davanti al Pretore. È da escludere, quindi - ebbe ancora a osservare questa Corte - che i danni richiesti con l'atto di citazione DEl'11 dicembre 1984, non fossero compresi fra quelli richiesti con l'atto di citazione DE 9 ottobre 1975, come è dato desumere altresì dalla ampia e generica formulazione DEla stessa domanda di risarcimento, contenuta in questo ultimo atto, e che, conseguentemente, la domanda di risarcimento di cui al presente giudizio non fosse preclusa dal giudicato formatosi in quella proposta in precedenza davanti al Pretore.
2. Alla luce DEle considerazioni sopra trascritte, tutte contenute nella precedente sentenza di questa Corte regolatrice, i giudici DE rinvio - come anticipato - hanno rigettato l'appello proposto dalla parte LI avverso la sentenza di primo grado, atteso che la genericità DEla domanda di risarcimento danni avanzata nel precedente giudizio già definito (id est innanzi al pretore di SI con la citazione 9 ottobre 1975) induce a ritenere che la domanda stessa comprendeva, come la successiva citazione DEl'11 dicembre 1984, tutti i danni di cui all'art. 1591 c.c., cioè quelli che si sarebbero prodotti sino al rilascio DEle due botteghe locate (poi avvenuto il 30 settembre 1981) e a decorrere dalla data di instaurazione DE procedimento diretto a ottenere la risoluzione DE contratto di locazione.
3. Con il primo e il secondo motivo, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente, i ricorrenti denunziano la sentenza impugnata nella parte de qua lamentando, da un lato, "violazione artt. 1453, 1458, 1561, 2909 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c." (primo motivo), dall'altro, "violazione artt. 8, 12, 31 c.p.c.; 1591, 2909 c.c., 29 l. 23 maggio 1950 n. 253, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Si osserva, infatti:
- che la corte di appello, "nell'estendere gli effetti DE giudicato al risarcimento di tutti i danni successivi alla data DEla formazione DElo stesso non ha fatto corretta applicazione DEla legge e non ha tenuto conto DEla natura DE rapporto", "non considera, invero, che si tratta di contratto ad esecuzione continuata e che bisognava rifarsi agli artt. 1358, comma 1, e 1591 c.c." ... "è evidente che gli effetti DE giudicato DEla sentenza
DE Pretore, divenuti definitivi il 5 marzo 1975 per rigetto implicito di domanda riferita ai danni esistenti in tale periodo non potevano riverberarsi su una posizione contrattuale successiva, di anni, alla formazione DElo stesso", "non è esatta, perciò l'affermazione DEla Corte di appello di Catania, la quale ricollega il diritto al maggior danno alla data DEla domanda di risoluzione DE contratto DE 9 ottobre 1975 fino al 30 settembre 1981 data DE rilascio";
- "la corte di appello di Catania, non tenendo conto che ai sensi DEl'art. 1591 (c.c.) la corresponsione DE canone e eventualmente dei maggiori danni costituiva obbligo di natura contrattuale in parte violazione di legge" ha affermato che "pur ritenendo che non era stato specificato l'ammontare DEla richiesta DE risarcimento DE danno e, quindi, da ritenersi a lire 750.000 a quell'epoca, il limite massimo DEla competenza pretorile, ugualmente il giudicato, nascente dalla sentenza DE pretore operava per i danni prodottisi per l'intero periodo DEla domanda di risoluzione DE contratto fino al rilascio". In realtà, prosegue il ricorrente "non sussistendo .. alcun danno all'epoca DEla pronuncia pretorile, il giudicato non poteva, come afferma la corte di rinvio, essere riferito a un ammontare superiore a lire 750.000: limite DEla competenza DE pretore e abbracciare il diritto a un danno di importo maggiore a tale competenza ... tale diritto, inesistente all'epoca DEla domanda, non poteva perciò, rientrare in modo assoluto nella pronuncia di rigetto implicito di una istanza, formulata esclusivamente nei limiti DEla competenza pretorile". "Non poteva, perciò, il giudice di merito, in tali condizioni, assumere che il giudicato, relativo a un breve periodo DEla prestazione dovuta e per un ammontare richiesto nei limiti DEla competenza pretorile, si espandeva e copriva tutta la durate nel ritardo, nel rilascio e comprendeva una diversa prestazione continuativa non rientrante nei limiti DEla domanda proposta".
4. I due motivi sono inammissibili.
Come osservato sopra, questa Corte, nel cassare la precedente sentenza DEla Corte di appello ha expressis affermato che il rigetto DEla domanda di danni patiti dalla parte locatrice a causa DE ritardo con cui la banca conduttrice aveva restituito gli immobili oggetto di locazione (ex art. 1591 c.c.) era coperto da giudicato. E palese, pertanto, che il giudice DE rinvio non poteva - come ora sollecita parte ricorrente - affermare un principio in contrasto con il detto accertamento, atteso che la sentenza di Cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti il presupposto necessario ed inderogabile DEla pronuncia espressa in diritto (giacché il suo riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti DEla Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti DEla concreta decisione DEla lite) (Cfr., ad esempio, Cass. 6 febbraio 1999, n. 1070, nonché Cass. 16 agosto 2001, n. 11144). Avendo questa Corte accertato - con la sentenza n. 10888 DE 1993 - espressamente, quanto all'ambito DE formatosi giudicato (in forza DE rigetto DEla domanda di danni di cui alla citazione DE 9 ottobre 1975) che tra i danni chiesti con la ricordata citazione 9 ottobre 1975 erano compresi anche quelli richiesti con la successiva citazione 11 dicembre 1984 (introduttiva DE presente giudizio) è evidente che i giudici DE rinvio non potevano pervenire alla conclusione che, in realtà, i danni di cui alla citazione DE 1975 non riguardavano il periodo successivo alla domanda, ne', tantomeno, che gli stessi erano solo quelli di importo sino a lire 750 mila, pari alla competenza per valore, all'epoca DE pretore. Tali affermazioni, infatti, avrebbero, inammissibilmente e in contrasto con quelli che sono i poteri DE giudice DE rinvio, portato alla cassazione DEla sentenza di questa Corte, da parte DE giudice DE rinvio (cfr., Cass. 25 maggio 2001, n. 7176).
5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "violazione artt. 389, 392 c.p.c.; art. 144 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Si osserva, infatti, che la domanda di restituzione avanzata dalla resistente nel giudizio di rinvio non era ammissibile, dovendo la stessa essere proposta con citazione autonoma innanzi allo stesso giudice di rinvio, in applicazione DEl'art. 144 disp. att. c.p.c.
6. La deduzione è infondata.
Seppure in qualche rara, risalente, occasione senza peraltro alcuna motivazione al riguardo - si è affermato, da parte di questa Corte regolatrice che la domanda diretta ad ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione DEla sentenza di appello poi cassata, non può essere proposta nel giudizio di rinvio, ma impone l'instaurazione di un autonomo giudizio, atteso che, ai sensi DEl'art. 144 disp. attuaz. c.p.c., che integra il disposto DEl'art. 389, c.p.c., necessita DEla forma DEla citazione da notificarsi alla parte personalmente a norma degli art. 137 ss.. (in termini, ad esempio, Cass. 21 aprile 1994, n. 3795), la giurisprudenza più recente di questa Corte, è in termini totalmente opposti. Deve ribadirsi, in particolare, ulteriormente, che in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria (Cass. 9 gennaio 2001, n. 207. Sempre in questo senso, altresì, Cass. 28 agosto 2000, n. 11261, ove il rilievo che la predetta norma non ha, peraltro, carattere cogente, potendo la parte interessata proporre le relative istanze in via autonoma dinanzi al giudice competente in sede ordinaria con le modalità di introduzione DE giudizio previste dall'art. 144 disp. att. c.p.c., nonché Cass. 19 agosto 1999, n. 8781, secondo cui la competenza DE giudice di rinvio, per la domanda di restituzione conseguente alla cassazione con rinvio DEla sentenza impugnata sussiste soltanto se tale domanda sia proposta - come puntualmente si è verificato nella specie - nell'ambito DE giudizio di rinvio e non nel caso, invece, in cui sia proposta la sola domanda restitutoria;
Cass, 19 novembre 1997, n. 11545). Una diversa lettura DE combinato disposto di cui agli artt. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c. e, in particolare, l'assunto ora invocato dalla parte ricorrente (e fatto proprio, come osservato, in qualche rara occasione anche dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice), in forza DE quale le domande di restituzione e di riduzione in pristino conseguenti alla pronunzia DEla Corte di cassazione che ha accolto il ricorso, disponendo il rinvio DEla causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza gravata (ai sensi DEl'art. 383, comma 1, c.p.c.) devono proporsi al giudice di rinvio "separatamente" e "autonomamente", rispetto al giudizio di rinvio, non solo non viene incontro a alcuna esigenza, concreta, DE soggetto obbligato alla restituzione, meritevole di tutela (esponendolo, anzi, all'onere di maggiori spese processuali), ma, da un lato, viola il principio, immanente nel sistema, di (economia dei giudizi), dall'altro, disattende la regola generale di cui all'art. 104 c.p.c. secondo cui (contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma DEl'art. 10, secondo comma (quanto alla competenza per valore DE giudice adito).
7. Con il quarto, e ultimo, motivo i ricorrenti denunziano, infine, "violazione artt. 566, 581, 754, 1294 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Si assume, infatti, che il giudice DE rinvio non poteva emettere condanna solidale dei ricorrenti al pagamento, ma avrebbe dovuto contenere la stessa nella misura di un terzo per ciascuno di essi, pari alla quota ereditaria in cui erano, individualmente, successi.
8. Il motivo non coglie nel segno.
La sentenza 3 luglio - 19 dicembre 1989, DEla Corte di appello di SI (poi cassata dalla sentenza 4 novembre 1993 n. 10. 888 di questa Corte) è stata resa non nei confronti di LI ON, cui nelle more DE giudizio di legittimità sono succeduti i suoi eredi, nella quale ipotesi la censura ora in esame avrebbe avuto un qualche spessore, ma nel contraddittorio di LI IC, LI OS e AN IA e reca la condanna DEla NC ora controricorrente a pagare ai predetti la ricordata somma da loro reclamata a titolo di danni.
Pacifico quanto precede è palese che esattamente i giudici DE rinvio hanno condannato gli attuali ricorrenti in solido alla restituzione DEla somma di lire 77.544.418 oltre interessi, atteso che tale somma, erogata direttamente dalla NC debitrice in favore dei predetti non è mai stata nel patrimonio DE defunto per cui non sono, al riguardo, applicabili le disposizioni in tema di divisione tra gli eredi dei debiti ereditari (art. 754 c.c.).
9. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento DEle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento DEle spese di questo giudizio di legittimità in favore DE controricorrente, liquidate in Euro 114,00, oltre Euro 2500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio DEla sezione terza civile DEla Corte di Cassazione, il 30 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2002