Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
L'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione concerne non solamente le questioni dedotte nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che in tale giudizio potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla stessa Corte come necessario presupposto della sentenza; ne consegue che non può essere rilevata in sede di rinvio la sussistenza di un giudicato interno, non eccepito dalla parte interessata nel precedente giudizio di legittimità definito con la sentenza di annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7176 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA ET, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDELE DI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 05931/00 proposto da:
INPDAP- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA già I.N.A.D.E.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e -
- ricorrente incidentale -
nonché contro
MA ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16/99 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 09/02/99 R.G.N. 12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ASSENNATO per delega PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 15 novembre 1998 AE MM conveniva in giudizio davanti al Pretore di Messina l'DE chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 794.561 nonché al risarcimento del danno per la sua ritardata corresponsione e di quella di lire 5.638.745 con gli interessi moratori dal 120^ giorno successivo al collocamento a riposo fino al soddisfo con la vittoria delle spese processuali.
L'attore a sostegno della domanda esponeva che aveva prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale di Messina per 31 anni utili ai fini previdenziali e che era stato collocato a riposo il 4 gennaio 1979.
Aggiungeva che l'DE gli aveva liquidato l'indennità premio di servizio in misura inferiore a quella dovuta a causa della mancata concessione dei benefici di cui al D.P.R. n. 191 del 1979 e degli acconti sui futuri miglioramenti economici e che con sentenza del Pretore, divenuta definitiva, il detto Istituto era stato riconosciuto suo debitore della somma di lire 5.638.674, che gli era stata corrisposta in ritardo e ciò soltanto in data 21 settembre 1980.
Il Pretore con sentenza in data 7 giugno 1990 riconosceva al MM un residuo credito di lire 794.561 a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, nonché il risarcimento del danno per il ritardato pagamento, previa detrazione degli interessi già percepiti.
Con sentenza in data 17 gennaio 1992 il Tribunale di Messina in accoglimento dell'appello del lavoratore, condannava l'DE a risarcire il danno da ritardato pagamento secondo gli indici Istat, oltre gli interessi legali.
Avverso tale sentenza l'DE ricorreva per cassazione con due motivi, mentre il MM resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale.
Questa Suprema Corte, disposta la riunione delle due impugnazioni, con sentenza n. 1267 del 1995 rigettava il ricorso incidentale e accoglieva il primo motivo del ricorso principale, con il quale l'Istituto ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del R.D. 2 novembre 1933 n. 2418, dichiarando assorbito il secondo.
Questa Corte, in particolare, annullava la sentenza impugnata e rinviava per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità e per nuovo esame al Tribunale di LO PO di Gotto, al quale fissava come principio di diritto, cui detto giudice doveva uniformarsi, quello secondo cui sia il diritto alla riliquidazione dell'indennità premio di servizio e sia il diritto al risarcimento del danno per ritardato pagamento, compreso quello di cui all'art. 429 c.p.c., erano assoggettati al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 19 R.D. n. 2418 del 1933 e che, al riguardo, il termine iniziale di prescrizione andava individuato nel primo giorno successivo al 1200 giorno dalla data di collocamento a riposo o, nel caso di diritto concesso da una nuova legge, dal primo giorno successivo al 120^ giorno dall'entrata in vigore della nuova legge, ove da questa non fosse prevista apposita istanza.
Con sentenza in data 28 gennaio 1999 il Tribunale di Messina, in sede di rinvio, dichiarava prescritto il diritto alla riliquidazione dell'indennità premio fine servizio e al risarcimento del danno per ritardato pagamento.
Tuttavia condannava l'DE al pagamento degli interessi moratori sulla somma di lire 794.561 rilevando che l'eccezione di prescrizione per tali interessi era stata sollevata per la prima volta dall'Istituto in sede di ricorso per cassazione e che tale debito costituiva una prestazione autonoma rispetto all'indennità premio di fine servizio.
Il MM propone ricorso per cassazione con un unico motivo. L'INPDAP, subentrato all'DE, resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, a norma dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso principale e quello incidentale, proposto contro la stessa sentenza.
Nel merito si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo del ricorso principale il MM denunzia violazione dell'art. 329, secondo comma c.p.c. deducendo che la sentenza del Tribunale di Messina era passata in giudicato (interno) in quanto non era stata impugnata in cassazione dall'DE nel capo relativo alla disposta condanna al pagamento della somma di lire 794.561.
Pertanto, il Tribunale di LO PO di Gotto, violando il giudicato interno, aveva omesso di pronunciare sulla condanna al pagamento di detta somma, su essa riconoscendo, però, contraddittoriamente soltanto gli interessi legali. Il ricorso è infondato.
Quando questa Suprema Corte annulla l'impugnata sentenza per violazione di legge, il giudice di rinvio rimane vincolato, oltre che alla valutazione dei fatti come accertati nella sentenza cassata, al principio di diritto fissato da questa Corte, restando precluse in sede di rinvio sia le questioni nuove e sia ogni altra questione che debba intendersi implicitamente decisa qual necessario presupposto logico del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento (v. Cass. 3 aprile 1987 n. 3527; Cass. 6 febbraio 1988 n. 1315; Cass. 28 giugno 1997 n. 5800). In altri termini l'efficacia preclusiva della sentenza di annullamento di questa Corte concerne non soltanto le questioni dedotte nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che in tale giudizio potevano essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio da questa Corte come necessario presupposto della sentenza come, ad esempio, l'esistenza di un giudicato interno, non eccepito dal lavoratore nel precedente giudizio davanti a questa Corte, definito con la sentenza di annullamento.
Questa Suprema Corte, in particolare, con la sentenza di annullamento aveva interpretato la richiesta avanzata dall'Istituto con il proposto ricorso fissando il principio di diritto, esattamente interpretato dal giudice di rinvio, in forza del quale con insindacabile accertamento in fatto, il Tribunale di LO PO di gotto aveva dichiarato prescritto nella sua integralità il diritto del MM alla richiesta liquidazione dell'indennità premio fine servizio.
Il ricorso principale va, perciò, rigettato.
Va, invece, accolto il ricorso incidentale dell'INPDAP, il quale si duole che il Tribunale, pur avendo dichiarato prescritto il credito relativo alla chiesta indennità nella sua integralità, abbia poi riconosciuto sulla residua somma dell'indennità, dell'importo di lire 794.561, gli interessi legali ritenuti come un credito autonomo.
La statuizione del Tribunale, infatti, è palesemente erronea, essendo gli interessi legali una obbligazione accessoria del credito principale cui accede, con la conseguenza che essi non sono esigibili in relazione a un credito non esigibile, per il cui pagamento il debitore, non essendo tenuto ad adempiere, non può del pari essere tenuto a pagare interessi legali corrispettivi o moratori. In conclusione, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, la sentenza impugnata va cassata limitatamente alla doglianza accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell'art. 384 c.p.c., va rigettata, perciò la domanda del MM diretta ad avere riconosciuta la corresponsione degli interessi legali sulla somma di lire 794.561.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla doglianza accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del MM diretta ad avere riconosciuta la corresponsione degli interessi legali sulla somma di lire 794.561.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001