Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 207
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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Il punto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, con enunciazione del principio di diritto, non è suscettibile, stante la definitività della relativa pronuncia di nuova impugnazione o comunque di riesame, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma considerata dalla Corte, a meno che non si possa far valere, anche se in forza di una sentenza della Corte costituzionale, uno "ius superveniens". (Nella specie era stata riproposta in cassazione la questione di costituzionalità già prospettata al giudice di rinvio e da questo disattesa sulla base del rilievo che la norma era suscettibile di interpretazione diversa da quella contestata, come dimostrato dal sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della S.C.).

In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 207
    Data del deposito : 9 gennaio 2001

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