Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 2
Il punto deciso dalla Corte di cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, con enunciazione del principio di diritto, non è suscettibile, stante la definitività della relativa pronuncia di nuova impugnazione o comunque di riesame, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma considerata dalla Corte, a meno che non si possa far valere, anche se in forza di una sentenza della Corte costituzionale, uno "ius superveniens". (Nella specie era stata riproposta in cassazione la questione di costituzionalità già prospettata al giudice di rinvio e da questo disattesa sulla base del rilievo che la norma era suscettibile di interpretazione diversa da quella contestata, come dimostrato dal sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della S.C.).
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RN, LI ET, LI RA, LI TI, LI UI, LI PI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RUGGERO FIORE 27, presso lo studio dell'avvocato RAHO SILVIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANO ADELIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, rappresentata e difesa dall'avvocato PROSPERETTI GIULIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 569/97 del Tribunale di PATTI, depositata il 23/12/97, R.G.N. 271/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RAHO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 aprile 1990/2 maggio 1991 il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori avverso la sentenza del Pretore della stessa città, che aveva condannato la Cassa ad adeguare la pensione dell'avvocato Mario Samarelli, pensionato dal 1^ settembre 1984, applicando dal 1^ gennaio 1985 l'aumento fissato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 16, primo e secondo comma, della legge n. 576 del 1980. Avverso detta sentenza, con atto del 18 agosto 1991, la Cassa proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva l'avvocato Samarelli.
Con sentenza dell'11 dicembre 1993 questa Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Patti, enunciando il principio di diritto al quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi: "Il procedimento di rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e dei procuratori di cui all'art. 16, 1^ e 2^ comma, della legge 26/9/1980 n. 576, concernente la riforma del sistema previdenziale forense, prevede l'adeguamento delle pensioni stesse a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale relativo, emesso nel corso del secondo annosuccessivo a quello del collocamento in pensione degli assicurati con decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo". La cassa di previdenza riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Patti con ricorso del 15.2.1994, chiedendo l'accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Pretore di Messina e la restituzione delle somme erogate in esecuzione di detta sentenza. L'avvocato Mario Samarelli si costituiva, contestando il principio di diritto enunciato da questa Corte ed eccependone l'illegittimità costituzionale;
eccepiva, inoltre, la nullità della domanda di restituzione, per l'assoluta genericità della stessa, non avendo la Cassa specificato le somme da restituire.
Il processo, interrotto per la morte dell'avv. Samarelli, veniva riassunto, con tempestivo ricorso della Cassa, nei confronti degli eredi del pensionato, i quali si costituivano resistendo. Con sentenza del 17 novembre/23 dicembre 1997 il Tribunale di Patti accoglieva l'appello della Cassa, rigettava il ricorso proposto in primo grado dall'avv. Mario Samarelli e condannava gli eredi di questi a restituire all'appellante le somme corrisposte in esecuzione della sentenza pretorile;
compensava fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, formulando tre motivi di censura, illustrati con successiva memoria, ES Samarelli, IS Samarelli, LU Samarelli e ET Samarelli. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata perché i giudici di rinvio da un lato hanno rilevato l'impossibilità di sottrarsi all'obbligo di attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, e, dall'altro, hanno manifestato apertamente di non condividere tale principio, dando atto del mutamento di giurisprudenza intervenuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 8684 del 4 ottobre 1996. Lamentano, poi, il rigetto della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 576 del 1980, "nell'interpretazione datane dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha annullato quella del Tribunale di Messina"; e ripropongono l'eccezione in questa in sede.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Patti ha riportato il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza che cassava quella del Tribunale di Messina e - pur dando atto del successivo mutamento di giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 8684 del 4 ottobre 1996) e del fatto che, secondo il parere del giudice di rinvio, con il sistema precisato dalla sentenza rescindente il pensionato veniva privato dell'aumento dovuto all'incidenza del maggior costo della vita, almeno in riferimento all'anno del collocamento a riposo - ha sottolineato il proprio obbligo di uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a tale principio, accogliendo l'appello della Cassa e rigettando, di conseguenza, il ricorso proposto in primo grado dall'avv. Samarelli.
Le perplessità manifestate dal giudice di rinvio in ordine al sistema di rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa forense, a seguito della interpretazione dell'art. 16 della legge 26 settembre 1980 n. 576 accolta dalla sentenza di questa Corte nel giudizio rescindente, non integrano il vizio di contraddittoria motivazione denunciato e, soprattutto, non hanno comportato una decisione contraria al diritto.
Il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un punto decisivo della controversia;
e il punto decisivo deve essere un punto di fatto e non di diritto, atteso che, come è stato osservato in dottrina, se il vizio riguardasse la motivazione della soluzione di una questione di diritto, o sarebbe irrilevante, in quanto le violazioni della legge processuale e sostanziale sono denunciabili in cassazione ai sensi dei primi quattro numeri dell'art. 360, indipendentemente dalla motivazione, oppure, al più, si presterebbe alla correzione di cui all'art. 384, secondo comma. Nel caso in esame non è necessaria alcuna correzione di motivazione, atteso che sussiste una motivazione corretta (obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, nonostante il mutamento di giurisprudenza della stessa Corte) e le considerazioni sulle conseguenze dell'una o dell'altra interpretazione della norma restano su un piano astratto.
Anche il rigetto della questione di legittimità costituzionale, da parte del giudice di rinvio, appare corretto;
ne' la questione può essere riproposta in questa sede.
Al di là delle pur esatte considerazioni del Tribunale - di Patti sulla inammissibilità di una eccezione di illegittimità costituzionale di una norma che sia suscettibile di più interpretazioni, va ricordato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il punto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, con enunciazione del principio di diritto, stante la - definitività della relativa pronuncia, non è suscettibile di nuova impugnazione o comunque di riesame, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma considerata dalla Corte;
a meno che non si possa far valere, anche se in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, uno "jus superveniens"(cfr. Cass., 11 maggio 1990 n. 4058; 8 agosto 1987 n. 6834). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo, i ricorrenti deducono che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza del Pretore di Messina, proposta con il ricorso introduttivo della fase di rinvio, avrebbe dovuto, invece, essere proposta con citazione autonoma. Il Tribunale di Patti avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare inammissibile tale domanda.
Aggiungono che, a seguito dell'interruzione del giudizio di rinvio per la morte dell'avv. Mario Samarelli, la Cassa aveva riassunto il processo notificando ricorso e decreto agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.c.; e che essi eredi, nel costituirsi, avevano eccepito fra l'altro la inammissibilità della domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio e senza notifica della citazione fatta personalmente a ciascuno degli eredi dell'avv. Mario Samarelli.
Il motivo è infondato.
Sulla possibilità di proporre la domanda di restituzione, conseguente alla sentenza di cassazione, nel giudizio di rinvio, instaurato ai sensi dell'ari 392 c.p.c., esiste in effetti un contrasto di giurisprudenza all'interno della Corte. Un orientamento decisamente maggioritario ha sostenuto che la parte ha facoltà di proporre al giudice di rinvio le domande di restituzione, conseguenti alla sentenza di cassazione, tanto in un giudizio autonomo che nel giudizio di rinvio vero e proprio, e che analogamente il giudice del rinvio può disporre o meno la riunione dei due giudizi, ove instaurati separatamente (Cass., 26 luglio 1971 n. 2516; 14 gennaio 1974 n. 113; 4 luglio 1980 n. 4275; 12 luglio 1983 n. 4735; 16 novembre 1993 n. 11291); un altro orientamento ha ritenuto, invece, che "sussiste l'obbligatorietà di un autonomo giudizio per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione della sentenza esecutiva", atteso che l'ari 144 disp. att. c.p.c., che integra l'art. 389 c.p.c., dispone che tali domande debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e seguenti del codice (Cass., 19 gennaio 1987 n. 424; 21 aprile 1994 n. 3795). Ritiene il Collegio di dare continuità al primo orientamento. L'art. 389 del codice di procedura civile attribuisce al giudice di rinvio o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, la competenza a decidere sulle domande di restituzione o di riduzione in pristino e su tutte le altre conseguenti alla sentenza di cassazione.
L'art. 144 disp. att. c.p.c. dispone, poi, che le domande di cui all'art. 389 debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte.
Dalla citata disposizione di attuazione non può ricavarsi la regola della necessaria proposizione di un giudizio autonomo rispetto al giudizio di rinvio di cui all'art. 392 c.p.c. È evidente che il legislatore si è preoccupato (innanzitutto) di prevedere il modo di proposizione della domanda nel caso di cassazione senza rinvio, non distinguendo, peraltro, il caso in cui invece tale giudizio vi sia (o vi possa essere).
La norma autorizza certamente la proposizione, davanti al giudice del rinvio, di due domande separate, una di riassunzione della causa relativa alla sentenza cassata (art. 392) ed una avente ad oggetto la domanda di restituzione conseguente alla domanda di cassazione (art. 389); ma non vieta, nel caso in cui il giudizio debba proseguire, per avere la Corte pronunciato l'annullamento con rinvio, che la parte proponga la domanda di restituzione con lo stesso atto con il quale riassume la causa.
Evidenti ragioni di connessione e di economia processuale consentono, poi, al giudice del rinvio, investito con separate citazioni (o ricorsi, ove si tratti di rito che preveda, come nel processo del lavoro, tale forma) della riassunzione della causa relativa alla sentenza cassata e delle domande di restituzione conseguenti alla cassazione, di riunire le due cause. Infondata è anche la censura di irrituale notificazione agli eredi, in seguito alla interruzione del processo di rinvio per la morte della parte originaria.
La domanda di restituzione, infatti, era già stata proposta nell'atto di riassunzione notificato all'avv. Samarelli ai sensi dell'art. 392 c.p.c. Correttamente, pertanto, la riassunzione del giudizio di rinvio, interrotto per la morte del pensionato, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto;
ne' si deduce che fosse decorso l'anno dalla morte del dante causa (il che, peraltro, avrebbe comportato la irritualità della notificazione collettiva ed impersonale con riferimento non solo alla domanda di restituzione, ma relativamente alla stessa domanda di riassunzione dell'originario giudizio).
Con il terzo motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione del citato art. 112 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Patti, nel condannarli alla restituzione delle somme corrisposte dalla Cassa in esecuzione della sentenza pretorile, ha deciso "ultra ed extra petita". Rilevano che la Cassa aveva chiesto la restituzione di somme specificamente indicate (seppure in modo non comprensibile), che non coincidevano con quelle alla cui corresponsione era stata condannata, in forma generica, dal Pretore;
la diversità strutturale tra la prima condanna, generica, e la richiesta di restituzione, specifica, non avrebbe potuto consentire al giudice del rinvio di emettere una condanna generica. Aggiungono che il Tribunale non si è pronunciato sulla eccezione da essi mossa a proposito degli interessi richiesti per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale di Patti ha ritenuto che "la circostanza che gli importi da restituire non siano espressamente specificati e complessivamente quantificati nel ricorso riassuntivo innanzi al giudice del rinvio, non osta alla statuizione restitutoria, in quanto tali importi se non determinati, appaiono comunque determinabili per relationem rispetto alla sentenza pretorile, confermata in grado di appello e ben potranno essere oggetto di preciso calcolo nella fase della esecuzione".
Ha quindi ordinato agli eredi dell'avv. Samarelli "di restituire all'appellante le somme corrispostegli dalla Cassa nazionale in esecuzione della sentenza pretorile".
In ordine alla motivazione sopra riportata va rilevato in primo luogo che il Tribunale ha ritenuto che gli importi richiesti in restituzione non fossero stati "espressamente specificati e complessivamente quantificati", prendendo evidentemente atto delle incompletezze degli importi stessi espressamente sottolineate dalla parte appellata.
In secondo luogo va osservato che il Tribunale ha ritenuto che la propria pronuncia fosse suscettibile di esecuzione, trattandosi sì di una condanna "generica", ma per importi facilmente quantificabili attraverso la comparazione tra quanto effettivamente spettante (a seguito della cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo) e quanto erogato dalla Cassa.
Non siamo di fronte, quindi, ad una vera e propria condanna generica, come tale abbisognevole, per l'esecuzione, di una prosecuzione del giudizio (o di altro autonomo giudizio) per la quantificazione del dovuto, ma di una condanna solo apparentemente generica, avendo il giudice del rinvio ritenuto - con motivazione nei cui confronti i ricorrenti non muovono censura alcuna - che le somme da pagare avrebbero potuto "essere oggetto di preciso calcolo nella fase della esecuzione".
Inammissibile, infine, per difetto di interesse, è la censura di omessa pronuncia sulla eccezione mossa dagli appellati a proposito degli interessi, chiesti per la prima volta nell'atto di riassunzione, e sulla loro decorrenza.
Il giudice del rinvio, infatti, non ha concesso gli interessi richiesti dalla Cassa, limitandosi ad ordinare la restituzione "delle somme corrispostegli ... in esecuzione della sentenza pretorile".
Il ricorso va pertanto rigettato.
I soccombenti non sono tenuti alle spese nei confronti della Cassa, attesa la natura previdenziale della controversia e la insussistenza della temerarietà della pretesa (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001.