Sentenza 19 agosto 1999
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio il difensore che, con la sentenza annullata, abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, essendo personalmente obbligato alla restituzione, è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento. La competenza funzionale del giudice di rinvio sulla domanda di ripetizione viene meno però ove il giudizio di rinvio si sia estinto, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa domanda va proposta al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/1999, n. 8781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8781 |
| Data del deposito : | 19 agosto 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
Dr. Guglielmo Sciarelli Presidente
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dr. Pasquale Picone Consigliere
Dr. Paolo Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma alla via, della Frezza n. 17,
ricorrente,
CONTRO
IR Piero, in proprio,
intimato,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni in data 15 gennaio - 16 maggio.1996, n. 13/96, n. 798/95 R.G. ;udita nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Donato Figurelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Domenico, Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 12 aprile 1995, l'INPS riassumeva innanzi al Tribunale di Terni, quale giudice di rinvio, nei soli confronti dell'avv. Piero MI, difensore del signor DO CH, la causa da quest'ultimo intentata contro l'Istituto previdenziale, e ciò a seguito della cassazione, con sentenza n. 4306/94 della Corte di Cassazione. della pronunzia del Tribunale di Perugia n. 778/91, di conferma della precedente, statuizione del Pretore di Perugia n. 419/90, con la quale era stato riconosciuto il diritto del predetto signor CH 9, vedersi corrispondere, quale invalido civile assoluto, la pensione sociale con decorrenza dal 1^ aprile 1986.
Alla luce della decisione della Corte di Cassazione che, enunziando il principio di diritto nella materia in oggetto, aveva rimesso al giudice di rinvio ogni decisione anche sulle spese, l'INPS chiedeva la condanna dell'avv. Piero MI alla restituzione della somma di lire 1.780.100=, già distratta in favore del predetto a titolo di onorari, diritti e spese, di procuratore, relativi alla causa di primo e secondo grado, e in ordine alla quale era stata fatta riserva di ripetizione all'esito del ricorso per cassazione. Si costituiva l'avv. Piero MI, contestando in fatto ed in diritto quanto "ex adverso" affermato, e chiedendo che venisse respinta la domanda svolta nei suoi confronti dall'INPS, con vittoria di spese ed onorari. Con sentenza in data 15 gennaio - 16 maggio 1996 il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione nei confronti dell'avv. Piero MI, e condannava l'INPS alle spese del grado. Osservava il Tribunale che non sussistevano nel caso di specie i presupposti essenziali di legge. che ne consentivano la riassunzione, con la conseguenza che non poteva essere concesso all'INPS un termine per la riassunzione del ricorso nei confronti di altre parti;
e, richiamate le sentenze di questa Corte nn. 5557/81, 3915/80, 89/72, 3159/84 e 2422/80, il giudice di rinvio osservava che emergeva chiaramente l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'avv. MI nell'ambito della causa, anche alla luce del fatto che il predetto legale non aveva partecipato in alcun modo al giudizio di legittimità, come difensore del CH, tutelato)in tale sede da altro legale;
che l'INPS, pertanto, svolgendo: il ricorso nei confronti del MI, oltre violare l'espresso disposto dell'art. 392 c.p.c. e la norma relativa al concetto di "parte" nel processo civile, aveva altresi disatteso completamente anche il principio dell'identità di parte nelle due diverse ma concatenate fasi relative al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio;
che ne derivava la l'attuale" carenza di legittimazione passiva del convenuto;
che l'INPS avrebbe avuto - in mancanza di riassunzione nei confronti della sua diretta controparte - la possibilità di agire in via autonoma nei confronti del legale per ottenere la restituzione delle spese già distratte, e ciò in virtù dei principi generali sull'indebito oggettivo (Cass. 2612/89, 1553/86 e, 5695/85). Avverso detta sentenza, notificata il 4 novembre 19969 con atto notificato il 27 dicembre, 1996 l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L'intimato non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 389 e 392 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce, richiamata la motivazione del Tribunale, che nel ricorso per riassunzione nei confronti dell'avv. MI l'INPS aveva chiesto al Tribunale di Terni anche la condanna del predetto avvocato al pagamento della somma di lire 1.780.100, erogata a titolo di onorari, diritti e spese, liquidate al legale, a carico dell'INPS nelle sentenze dei giudici di merito;
che il Pretore aveva condannato l'INPS a rifondere, al signor CH le spese del giudizio, mentre il Tribunale aveva condannato l'INPS al pagamento di lire 916.800= (relative a spese, ed onorari del grado d'appello), oltre iva e cap, in favore del difensore distrattario (avv. MI);
che. in relazione a tali spese ed onorari distratti dal Tribunale in favore del MI, non era esclusa la legittimazione passiva del medesimo ed era corretta la richiesta dell'Istituto di restituzione di dette spese (impregiudicata l'autonoma azione per la restituzione delle spese liquidate dal Pretore - nei confronti del medesimo legale). A sostegno del suo assunto il ricorrente Istituto richiamava le decisioni di questa Corte nn. 141/86, 1202/65, 3189/55 9, 388/84 e 1580/86. Il ricorso è infondato, anche se la sentenza va corretta in parte nella motivazione ex art. 384 c.p.c. essendo il dispositivo conforme al diritto.
Nel caso di annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione, di cui all'art. 83 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione, proposta da tale parte, i n favore della quale la restituzione di dette somme, può essere disposta, oltre, che in un giudizio, autonomamente instaurato a tal fine, anche, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., che autorizza a proporre, davanti al giudice di rinvio le domande restitutorie, conseguenti alla cassazione, della sentenza di merito (Cass. 30 maggio 1989 n. 2612, 20 febbraio 1993 n. 2052, 5 giugno 1996 n. 5265, 22 luglio 1996 n. 6580). La domanda di restituzione non è invece ammissibile nel giudizio di legittimità, anche quando la Corte decida la causa nel merito, e la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che, ha pronunziato la medesima, a norma dell'art. 389 c.p.c. (Cass. 27 luglio 1996 n. 6784, 5 novembre 1996 n. 9614). Il difensore munito di procura, che abbia chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione, è personalmente obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto in esecuzione della sentenza successivamente annullata ed è legittimato passivamente nel giudizio di rinvio per la domanda di ripetizione, perché tale azione trova il suo immediato fondamento nella pronunzia di cassazione (Cass. 8 marzo 1986 n. 1580); detta azione, peraltro, non è riconducibile nello schema della "condicio indebiti", perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza annullata e prescinde dall'esigenza o meno del rapporto sostanziale, ancora oggetto di contesa (Cass. S.U. 13 giugno 1989 n. 2841). Così corretta pertanto la motivazione della sentenza impugnata - che infondatamente nega, in ogni caso, la possibilità per il lega di, essere contraddittore nel giudizio di rinvio, per non essere stato parte del giudizio di cassazione, in relazione a domanda di restituzione contro di esso proposta, in dipendenza della sentenza cassata - osserva la Corte che ben diversa è invece la questione se tale domanda passa essere autonomamente proposta contro il legale innanzi al giudice di rinvio - indipendentemente quindi dalla riassunzione del giudizio concernente la lite principale - (ed è la fattispecie che viene al giudizio della Corte), o se invece la domanda di restituzione conseguente alla cassazione, di cui all'art.389 c.p.c., debba essere necessariamente proposta nel giudizio di rinvio, concernente la lite principale (salvo che sia instaurato un normale giudizio di restituzione con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda). E va subito detto, che sulla questione non vi è uniformità di indirizzo.
Si è, invero, da una parte affermato che la domanda di restituzione conseguente alla cassazione, di cui all'art. 389 c.p.c. è del tutto autonoma da quella aggetto della lite principale e va esaminata indipendentemente da quella, quando la domanda sia autonomamente proposta al giudice di rinvio, o quando, proposta congiuntamente a quella di merito su questa il giudice di rinvio non decida definitivamente (Cass. 10 gennaio 1964 n. 52), e sussiste l'obbligo di restituzione, anche se il motivo di cassazione della sentenza sia stato soltanto l'insufficienza della motivazione e se sussistano probabilità che in sede di rinvio il dispositivo della decisione cassata venga riconfermato (Cass. 12 giugno 1987 n. 5128). In altre sentenze invece si è affermato che "nel giudizio di rinvio" legittimato passivo della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. in ordine alle spese già attribuitegli è il suddetto difensore distrattario (Cass. 17 gennaio l984 n. 388; Cass. 8 marzo 1986 n. 1580) laddove peraltro non vi è espressa negazione della possibilità di autonoma domanda di restituzione al giudice di rinvio (al di fuori cioè del giudizio di rinvio concernente la lite principale).
Nel senso che le domande restitutorie, qualora non siano fatte valere "nel giudizio di rinvio", a norma dell'art. 389 c.p.c., possono essere proposte in autonoma giudizio, e nell'ordinario termine decennale di prescrizione v. pure Cass. 16 settembre 1983 n. 5611. Decisamente di segno opposto è invece Cass. 27 giugno 1986 n. 4268, alla stregua della quale la "competenza funzionale" del giudice di rinvio sulle domande di restituzione in pristino e di risarcimento danni conseguenti alla cassazione della sentenza "viene meno" quando il giudizio, di rinvia, si sia estinto per mancata riassunzione in termini (come è sostanzialmente pacifico nella fattispecie in esame), con la conseguenza che le dette domande vanno proposte al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito senza che sia necessario che quell'estinzione sia stata dichiarata dallo stesso giudice di rinvio, potendo anche essere rilevata, ed accertata "incidenter tantum", dal giudice successivamente investito della domanda di restituzione in base alle regole ordinarie di competenza.
Sostanzialmente dello, stesso terrore è anche Cass. 14 marzo 1962 n. 510, secondo la quale dalla cassazione della competenza del giudice di rinvio non deriva la perdita definitiva dei diritti alla restituzione, alla riduzione in pristino, ecc.., essendo questi diritti non meramente processuali, ma anche di ordine sostanziale, derivanti dal generale principio della ripetizione dell'indebito; la competenza del giudice di rinvio ad emettere qualsiasi pronunzia restitutoria e conseguenziale alla sentenza della Corte di cassazione "cessa", innanzi tutto, nell'ipotesi dell'estinzione del giudizio di rinvio, per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno alla pronuncia della Suprema Corte, e per il verificarsi di una causa estintiva successiva alla riassunzione;
inoltre, la competenza del giudice di rinvio a provvedere sulle domande di restituzione, di riduzione in pristino, ecc... viene meno anche nel caso che il processo, di rinvio siasi, in qualsiasi tempo, chiuso dinanzi a lui con sentenza definitiva ,senza che gli siano state proposte dette domande, e senza, quindi, che egli abbia avuto possibilità di pronunciarsi sulle stesse.
Alla stregua delle sentenze da ultimo citate sembra pertanto emergere un indirizzo sostanzialmente contrario a quello in precedenza esaminato, essendo evidente che, se la domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio non può più essere esaminata, se tale giudizio venga meno, neppure tale domanda possa essere autonomamente proposta al giudice di rinvio - indipendentemente dalla riassunzione del giudizio principale -, non essendovi ragione - per escludere l'esame della domanda di restituzione, qualora venga meno il giudizio di rinvio - diversa da quella dell'impossibilità di proporre autonomamente al giudice di rinvio la domanda di restituzione.
Pur essendovi consapevolezza della complessità della questione qui esaminata, ritiene la Corte che sia preferibile l'orientamento restrittivo, cioè quello che consente della parte di proporre la domanda di restituzione nel giudizio di rinvio, escludendo la possibilità invece di un autonomo giudizio di restituzione proposto al giudice di rinvio.
Altrimenti ragionando perde infatti di significato la competenza funzionale del giudice di rinvio in ordine alle restituzioni (che possono comunque essere sempre proposte in un ordinario giudizio di cognizione), e d'altra parte sembra anche rispondere a corretta interpretazione individuare nel giudice di rinvio, di cui all'art.389 c.p.c., quello del giudizio di rinvio, di cui all'art. 392 c.p.c., innanzi al quale la causa deve essere riassunta.
Se in definitiva non vi è un giudizio di rinvio, non vi è un giudice di rinvio funzionalmente competente a decidere sulle restituzioni.
Così corretta ed integrata la motivazione del Tribunale, in punto di diritto, la sentenza impugnata non è pertanto soggetta a cassazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. predetto - per la conformità del dispositivo al diritto -, ed il ricorso va rigettato. Non va provveduto sulle spese del giudizio, non essendo l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1999