Sentenza 22 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL0-41 06 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE contratto di locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO Presidente R.G.N. 17690/98 Dott. Angelo Dott. Ugo FAVARA Consigliere PREDEN Consigliere Cron. 8794 Dott. Roberto PURCARO Rel. Consigliere Rep. 1369 Dott. Italo Consigliere Ud. 30/11/00Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 2002 RISTORANTE SERGIUNCA SRL, in persona del suo 1.2.3. MAR-2001 IL CANCELLIERE ammiistratore legale rappresentante pro temppore, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE CASSAZIONE, 3006 presso lo studio dell'avvocato TIMOSSI GUALTIERO, che CANCELLERIA la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IMMOBILIARI SPA, in persona del AMMINISTRAZIONI e legale rappresentante pro-tempore, Presidente elettivamente domiciliato in ROMA PZA SALLUSTIO 9, 2000 presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, che lo 1946 difende unitamente all'avvocato BECCHI LUIGI, giusta Z DIRITTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia esecutiva ACTIONA controricorrente dal Sig. SPALL A per dirit .2600016 avversO la sentenza n. 296/98 del Tribunale di LA IL CANCELLIERE SPEZIA emessa il 6/5/1998, depositata il 14/05/98; RG. 229/1998; DIR udita la relazione della causa svolta nella pubblica S 13000 CANCELLERIA udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato BARTOLO SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto. DE348495 Svolgimento del processo €15 13000 CANCELLERIA Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione notificata in data 13 agosto 1996, la società Amministrazioni Immobiliari S. p. a. E348497 convenne in giudizio, davanti al Pretore di La Spezia 155 13000 ELLERIA Sezione distaccata di Sarzana -1 il Ristorante Sergiun- ga s. r. 1., per sentire convalidare lo sfratto per fi- nita locazione dell'intero piano terra e di una stanza DE348498 al primo piano, con accesso dall'esterno, di un immobi- 3000 CANCELLERIA le a due piani ad uso ristorante, posto in Fiumaretta di Ameglia, chiedendo che venisse disposto l'immediato rilascio dell'immobile. A sostegno della propria prete- DE348499 era succeduta al Monte dei sa l'attrice dedusse che: - 2 Paschi di Siena nella proprietà dell'immobile in que- stione, già locato con contratto del 1 aprile 1984 alla S. n. C. Ristorante La Sergiunca di GH AL, per una durata di sei anni e con tacito rinnovo di uguale durata, salvo preavviso di almeno 12 mesi;
aveva comunicato alla convenuta, con raccomandata del 14 marzo 1995, la disdetta per il 31 marzo 1996, termi- ne di scadenza del secondo sessennio;
la conduttrice 1'immobile, malgrado i numerosi non aveva rilasciato solleciti. Integratosi il contraddittorio, AL GH, legale rappresentante della società convenuta, contestò l'avversa pretesa, chiedendone il rigetto sulla base della considerazione che era intervenuta una novazione oggettiva del rapporto, essendo il nuovo contratto ini- ziato il 21 aprile 1989, come provato dalla ricevuta di versamento della somma per la registrazione del rinno- vo del contratto: per cui il nuovo contratto aveva avu- to inizio dalla data del bollettino di versamento, con scadenza nel 1995, e conseguente tardività della di- sdetta. Con sentenza in data 5 novembre 1997, il Pretore adito accolse la domanda e fissò la data per il rila- scio. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza depositata 3 in data 6 maggio 1998, respinse il gravame proposto dal Ristorante Sergiunca, osservando in parte motiva che dalla documentazione alla quale faceva riferimento l'appellante non emergeva la dedotta novazione, la qua- le, comunque, in virtù della norma di cui all'art.1599 C.C., non era opponibile al terzo acquirente non avendo data certa. Per la cassazione della suindicata sentenza il Ri- storante Sergiunga s. r. 1., ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la s. p. a. Amministrazioni Immobiliari. Motivi della decisione Deve essere, in linea logica, preso in esame prio- ritariamente il terzo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente si duole di violazione e/o falsa applica- 3 c. p. C. in relazione agli zione di legge (art. 360 n. artt. 1366,1367,1369,1370 c.c.), chiedendo che questa Corte provveda ad una totale riforma senza rinvio del- la sentenza di secondo grado, per quei rilievi illu- strati in entrambi i gradi di giudizio, ove era stato posto in luce che proprio il direttore dell'azienda, di cui faceva parte il Ristorante Sergiunca, aveva compi- lato e firmato il doc. 2, mentre il doc.1 risultava firmato con la precisazione: "Direzione Generale", con in re ipsa, quindi, un potere di rappresentanza (o co- 4 munque con una figura che dava affidamento di potere di rappresentanza), per cui la ricorrente non aveva rite- nuto la necessità di produrre altri documenti più for- malmente sacramentali. Elenca, poi, la ricorrente spe- cificamente le singole pretese violazioni di norme sul- 1'ermeneutica poste in essere da parte del giudice di merito. Il motivo è infondato. Invero, come questa Corte Suprema ha più volte contratto diprecisato, la novazione oggettiva del locazione va ravvisata nella sola ipotesi in cui le parti sostituiscono all'originaria obbligazione una nuova obbligazione avente oggetto о titolo di- verso, sempre che risulti in modo non equivoco la VO- lontà di estinguere la precedente obbligazione e di sostituirla con una nuova, tanto che non può pre- sumersi la novazione del contratto e la stipulazione di uno nuovo, nemmeno sulla base della mera adesione del conduttore ad una proposta del locatore di un au- per adeguarlo al mutato potere mento di canone di acquisto della moneta, restando inalterati tutti gli altri elementi del rapporto e mancando l'espressa di una volontà innovativa (sent.n.7227manifestazione dell'8 settembre 1987). In ogni caso, l'accertamento della sussistenza della novazione di un'obbligazione e 5 quindi della ricorrenza dei relativi elementi CO- l'animus novandi, si risolvestitutivi, fra i quali in una quaestio voluntatis, consistente in una indagi- ne sull'individuazione e interpretazione della VO- lontà negoziale, riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sor- retta da motivazione adeguata e corretta. Orbene, l'accertamento, compiuto dal giudice di merito nel caso di specie, secondo cui dalla lettera di trasmissione alla conduttrice della ricevuta dell'impo- sta di registro non poteva assolutamente evincersi una volontà di novazione del contratto, è sorretto da moti- vazione immune da vizi logici e da errori di diritto ed è, pertanto, insindacabile in questa sede. Non senza considerare che, comunque, il testo della documentazione menzionata dalla ricorrente non è stato riportato nel ricorso, venendo a violare, in tal modo, il principio dell'autosufficienza del ricorso medesimo: il che è elemento idoneo di per sé a rendere inammissi- bile il motivo. Con il secondo motivo, lamentando omesso esame di un punto decisivo, in violazione dell'art.360 n. 5 con C. I la ricorrente riferimento anche all'art.277 C. p. si duole del fatto che il giudice di appello non aveva affatto preso in esame la circostanza dei considerevoli 6 lavori di manutenzione effettuati dal conduttore, in ordine ai quali il giudice di prime cure aveva afferma- to che essa Sergiunga non aveva dato la prova del rela- tivo espletamento: peraltro, da tale circostanza di- scendeva che lo stesso giudice di primo grado aveva ri- conosciuto che l'esecuzione dei lavori costituiva un elemento decisivo, con riferimento alla documentazione prodotta, in ordine all'intervenuta novazione. La censura, per quanto già osservato in ordine al terzo motivo, sarebbe irrilevante. In ogni caso va posto in luce che, con riferimento ai lavori in questione, nella sentenza del Pretore si afferma testualmente: "La mera esecuzione, a cura del conduttore, di ope- re di manutenzione, seppure straordinaria, di per sé non costituisce indice univoco della estinzione del precedente rapporto e dell'insorgenza del nuovo assetto di interessi che prende posto di quello originario". Alla stregua di tale statuizione, che non ha forma- to oggetto di specifica censura in sede di appello ad opera dell'odierna ricorrente, appare evidente che il giudice di secondo grado non era tenuto affatto a pren- dere in considerazione il suindicato elemento del- l'espletamento dei lavori ad opera del conduttore. Da quanto fin qui detto, consegue l'assorbimento 7 del primo motivo, con il quale la ricorrente, lamentan- do violazione e/o falsa applicazione di norme di dirit- (art. 360 n. 3 c. p. C. con riferimento gli artt.345 to 163 n. 4 e 167 c. p. C. in relazione all'art. 1599 C. e c.), nonché omesso esame di punto decisivo (art.360 n. 5 c. p. C. e 2740 c.c.), deduce, in buona sostanza, che 4,0000 il tribunale aveva erroneamente rilevato di ufficio 290000 l'eccezione ex art.1599 c.c.. Invero, una volta esclusa di per sé la sussistenza della novazione, diventa irri- levante la problematica relativa all'opponibilità della ( . stessa ex art.1599 c.c.. 4 . In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese di ₤126.000 4 ' oltre gli onorari li- quidati in lire 2.000.000 (due milioni). 001. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- DI ROM la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 novembre 2000. Il consiglier relatore ed estensore Depositata in Cancelleria Presidente Oggi, 22 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola Concetta Amendola 8