Sentenza 10 luglio 2006
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura (con il conseguente uso di impianti diversi), e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo emesso dal PM, e possono essere autonomamente accertate "ex post", nei limiti in cui siano desumibili da dati di fatto: essendo peraltro l'inutilizzabilità dell'intercettazione un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente dalla Corte di cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni sulla validità degli atti del procedimento. (Nella fattispecie, circa l'eccepita mancanza di motivazione in ordine all'autorizzazione all'uso di impianti diversi da quelli presso la Procura, la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti legittimanti la deroga di cui all'art. 268, comma terzo, attraverso l'esame della stessa ordinanza di riesame impugnata che dava motivatamente atto del costante intervento autorizzatorio da parte del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 26358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26358 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1042
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 15596/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RA, n. a Catania il 16 novembre 1952;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 12 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto l'a.c.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a RA TA persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione. Ricorre per cassazione RA TA ed eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della decisione impugnata, in quanto ingiustificatamente eseguite mediante impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica. Il ricorso è infondato.
I giudici del merito, cui la questione era stata già proposta, hanno disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ritenendo, sia pure con una consapevole esposizione dei dubbi anche giurisprudenziali già espressi al riguardo, che la motivazione dei provvedimenti autorizzativi dell'impiego di apparecchiature esterne alla procura della Repubblica fosse stata validamente integrata dalla successiva nota dell'8 aprile 2005 con la quale la deroga alla regola dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3 era stata giustificata anche sulla base di un'attestazione in data 10 marzo 2005 redatta da funzionario di cancelleria per documentare l'indisponibilità e l'inidoneità degli impianti interni. Secondo i giudici del merito, infatti, essendo le operazioni di intercettazione coperte dal segreto, la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 può essere completata anche solo nel momento in cui gli interessati siano legittimati ad averne effettiva conoscenza. Sennonché questa tesi è stata smentita da una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte, con la quale si è appunto escluso che "la motivazione del decreto del Pubblico Ministero di autorizzazione all'utilizzazione di impianti di intercettazione diversi da quelli in dotazione della procura della Repubblica possa essere adottata, o integrata, con un successivo provvedimento emesso dopo l'inizio delle operazioni, ma prima dell'utilizzazione dei risultati delle stesse" (Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Campennì). E in realtà la motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 è destinata appunto a garantire l'effettiva anteriorità dell'autorizzazione giudiziaria relativa sia all'ammissione sia alle modalità esecutive dell'intercettazione, perché un'approvazione ex post potrebbe valere a legittimare anche operazioni di polizia sottratte alla garanzia giurisdizionale prevista dall'art. 15 Cost.. Tuttavia questa funzione di documentazione, più che di giustificazione, della motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3 esclude che ai fini della garanzia costituzionale (art. 15 Cost.) sia sufficiente una verifica a posteriori di una qualche sua plausibilità.
Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del pubblico ministero e della decisione del giudice (Cass., sez. 5^, 11 maggio 2004, Mancuso, m. 228107, Cass., sez. un., 26 novembre 2003, Gatto, m. 226486, Cass., sez. 6^, 6 marzo 2003, Ferizi, m. 226056, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Osuala Uchenna Emeniche, m. 223358). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di Cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass., sez. un. pen., 31 ottobre 2001, Policastro, m. 220092). Sicché si deve concludere che, benché la motivazione dei decreti autorizzativi debba certamente riferirsi ai presupposti di ammissibilità della deroga alla regola enunciata dalla prima parte dell'art. 268 c.p.p., comma 3, tuttavia l'esigenza di rispettare la garanzia costituzionale impone di verifica-re distintamente e autonomamente, ove possibile, sia l'esistenza dei presupposti materiali della deroga sia l'esistenza stessa di una motivazione preventiva all'uso degli impianti di intercettazione esterni agli uffici della procura della Repubblica. E il fatto che la garanzia della motivazione non sia da sola sufficiente esclude che la verifica a posteriori possa essere solo testuale, rendendo effettivo e meno casuale l'esito del controllo giurisdizionale.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, l'esecuzione delle intercettazioni fu sempre preventivamente autorizzata almeno dal P.M., che nello stesso provvedimento autorizzò anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza e talora dell'inidoneità di quelli interni alla procura della Repubblica. E tale insufficienza o inidoneità risulta documentata anche dall'attestazione del 10 marzo 2005.
L'eccezionale urgenza delle intercettazioni, poi, oltre a essere enunciata nei provvedimenti del Pubblico Ministero, si desume anche dalla motivazione dell'indispensabilità di tale strumento di ricerca della prova, argomentata con riferimento all'esistenza di attività criminose in corso, quali quelle relative a un delitto associativo, che ha natura permanente.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal pubblico ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2006