Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 26358
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Sentenza 10 luglio 2006

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In tema di intercettazioni telefoniche, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura (con il conseguente uso di impianti diversi), e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo emesso dal PM, e possono essere autonomamente accertate "ex post", nei limiti in cui siano desumibili da dati di fatto: essendo peraltro l'inutilizzabilità dell'intercettazione un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente dalla Corte di cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni sulla validità degli atti del procedimento. (Nella fattispecie, circa l'eccepita mancanza di motivazione in ordine all'autorizzazione all'uso di impianti diversi da quelli presso la Procura, la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti legittimanti la deroga di cui all'art. 268, comma terzo, attraverso l'esame della stessa ordinanza di riesame impugnata che dava motivatamente atto del costante intervento autorizzatorio da parte del P.M.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 26358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26358
    Data del deposito : 10 luglio 2006

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