Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione decide sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione o della revoca di questa, disponendo per la prosecuzione del giudizio davanti a sè, non è suscettibile di contenere una pronuncia sulla competenza, perché questa deve essere sempre adottata con la forma della sentenza e contenere la chiara indicazione del giudice individuato come competente; di conseguenza contro il predetto provvedimento non è ammissibile la proposizione del regolamento di competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7442 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO ARATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA AN;
- intimato -
avverso il provvedimento del Pretore di ROMA, emesso il 29/03/99 e depositato il 30/03/99(R.G. 554/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/03/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha chiesto si voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 31.12.1998, il Tribunale di Roma, in sede di reclamo ex art.669 - terdecies c.p.c. avverso ordinanza del Pretore di Roma di rigetto dell'istanza di reintegrazione nel possesso, disponeva la reintegrazione di ES DE nel possesso di un terreno detenuto dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata. Il DE richiedeva al Tribunale di dare attuazione al provvedimento ai sensi dell'art. 669 - duodecies c.p.c. ed a tanto si procedeva. Notificava altresì all'Università il provvedimento del tribunale ed il precetto il 18.1.1999.
L'Università, avendo adottato il 3.1.1999 un provvedimento con il quale, in esecuzione di accordi sottoscritti nel quadro degli interventi per il Giubileo, aveva disposto l'assoggettamento del terreno agli interventi ivi previsti, con ricorso al Pretore di Roma depositato il 5.3.1999 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Il pretore - giudice dell'esecuzione fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'8.4.1999.
Con provvedimento del 15.3.1999, il pretore di turno differiva l'esecuzione a data successiva all'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento depositato il 30.3.1999, il pretore - giudice dell'esecuzione revocava il precedente provvedimento di differimento dell'esecuzione del rilascio, ferma restando la data dell'udienza di comparizione;
considerava: a) che, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. l'attuazione delle misure cautelari, quale quella in oggetto,
contenente un obbligo di rilascio, deve avvenire sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare;
b) che ai sensi della citata norma ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito;
c) che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. appare inammissibile anche perché manca un titolo esecutivo. Avverso tale provvedimento l'Università, in persona del Rettore, ha proposto regolamento di competenza.
Il DE non ha svolto attività difensiva.
Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
2. Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca del differimento dell'esecuzione avrebbe natura di sentenza, poiché il pretore - giudice dell'esecuzione ha espressamente ritenuto la propria incompetenza, con ciò stesso dichiarandola.
3. Osserva la Corte che costituisce decisione sulla competenza, impugnabile con il regolamento, il provvedimento che, oltre a comportare una decisione irretrattabile ed a provenire da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, presupponga l'affermazione o la negazione della competenza.
Ma tale carattere non esibisce il provvedimento in questione. Ed infatti, per costante giurisprudenza, nel provvedimento con il quale, in pendenza del giudizio di opposizione, il giudice dell'esecuzione revochi un suo precedente decreto di differimento dell'esecuzione dell'obbligo di rilascio non può ravvisarsi una decisione dotata dei caratteri della definitività ed irretrattabilità, rientrando nei poteri del medesimo giudice di riesaminare ogni questione e provvedere sull'istanza di sospensione all'udienza di comparizione della parti, ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (sent. n. 388/94; n. 12237/95).
E non è condivisibile l'assunto secondo il quale il pretore -- giudice dell'esecuzione nella motivazione del provvedimento avrebbe espressamente ritenuto la propria incompetenza, poiché il pretore - giudice dell'esecuzione si è limitato ad una sommaria delibazione delle questioni, richiamando la disciplina dettata dall'art. 669 - duodecies c.p.c. al limitato fine di decidere sull'istanza di revoca del provvedimento di differimento dell'esecuzione adottato, ed ha accolto l'istanza essenzialmente in ragione della ritenuta inammissibilità dell'opposizione, per essere l'ordinanza del tribunale non qualificabile come titolo esecutivo.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 27 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2001