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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 185/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 217/2023”
TRA
( , in persona del legale rappresentante, eletti- Parte_1 PartitaIVA_1 vamente domiciliata in Altamura alla via Assisi n. 7, presso lo studio dell'avv. Cipriano
Popolizio ( ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1 alle liti in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
), elettivamente domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Umbria, 76 Marconia, presso studio avv. Antonio Lofranco
( , dal quale è rappresentato e difeso, in forza di mandato in CodiceFiscale_3 atti, – APPELLATO–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 27.2.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, con- tenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n. 217 resa in data 18.7.2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Pisticci che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2022 con il quale era stato intimato a il pagamento in suo favore di € 1.591,00, qua- CP_1
1 le saldo di tre fatture per l'esecuzione in subappalto di lavori di intonacatura.
L'appellante ha dedotto in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ri- tenuto che la pretesa creditoria di dovesse essere identificata solo in Parte_1 quella oggetto delle fatture poste a base del ricorso monitorio per € 14.911,00 e non sull'intero corrispettivo a lei dovuto per tutte le opere eseguite in subappalto in favore del per un valore di € 17.411,00; da cui avrebbero dovuto essere detratti i paga- CP_1 menti per € 15.820,00, eseguiti dal debitore, con residuo credito vantato di € 1.591,00,.
Sotto altro profilo la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1 cui, pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente del valore di
€4.930,32, e pur dando atto della reciproca soccombenza delle parti, aveva compensato per metà le spese di lite, ponendo la residua quota a suo carico, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
nel costituirsi, ha sostenuto l'infondatezza del gravame e, previa rinun- CP_1
cia alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado, ha concluso per la confer- ma della sentenza di primo grado con il favore delle spese legali.
L'appello è infondato.
Va premesso, alla stregua del più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la domanda, assumendo l'opposto la veste di attore sostanziale, resta cristallizzata dal petitum e dalla causa petendi posti a fonda- mento del ricorso monitorio, fatta salva la possibilità di modificazioni della stessa, det- tate dalla necessità per l'opposto di addurre argomentazioni diverse a sostegno della domanda in ragione delle difese dell'opponente, quale espressione del diritto allo ius variandi previsto dall'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
15/10/2024 n.26727).
Nella specie l' contrariamente alla prospettazione posta a fondamento Parte_1 del ricorso monitorio, in cui ha fatto esplicita menzione di un residuo credito di €
1.591,00, per il saldo di tre fatture dell'importo complessivo di € 14.911,00, a fronte della deduzione dell'opponente del pagamento della somma di € 16.420,00 (circostanza documentata ed incontestata), ha sostenuto nel giudizio di opposizione che il valore complessivo delle opere eseguite, comprensivo di lavori extra, ammontava non già a quanto indicato nella documentazione fiscale prodotta e dall'estratto autentico delle
2 scrittura contabili prodotte in atti, bensì ad € 18.011,00.
Ciò premesso -pur laddove per evidenti ragioni di economia processuale (ossia per evi- tare all'appellante la proposizione di altro giudizio) si assuma l'ammissibilità di tale modifica dell'originaria domanda, trattandosi di pretesa creditoria che trova origine nel medesimo rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori in subappalto- nondimeno nel merito deve negarsi che l' a fronte della deduzione del Parte_1
di avere integralmente adempiuto alla propria obbligazione, abbia provato il suo CP_1
diritto ad ottenere maggiori somme, rispetto a quelle già percepite.
Più specificamente, in assenza di una pattuizione per iscritto, non emerge in alcun modo che il prezzo previsto per i lavori di intonacatura del fabbricato sito in Marconia fosse quello indicato dall'appellante, né che le quantità delle opere fosse corrispondente a quanto riportato nella richiesta di pagamento fatta prima dell'instaurazione del giudizio dalla subappaltatrice e immediatamente negata dall'opponente.
Inoltre, ha contestato che l'opposta abbia eseguito lavori ulteriori, come apertura CP_1
e chiusura delle tracce e applicazione di una rete sotto intonaco, avendoli egli realizzati direttamente e l'assunto è stato confermato dai testi e Testimone_1 [...]
, committente e proprietario dell'immobile dove sono state eseguite le Tes_2
opere. A fronte di ciò, risultano del tutto generiche (con riferimento allo specifico con- tenuto della pattuizione originaria intercorsa tra le parti ed alla natura di opere extracon- trattuali di taluni lavori eseguiti da le deposizioni di Parte_1 Testimone_3
figlio del legale rappresentante della società appellante e di , Testimone_4
non comprendendosi peraltro per quale motivo tale ulteriore presunta prestazione non sia stata oggetto di fatturazione, annotata nelle scritture contabili dell'appellante.
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto della pretesa credito- ria azionata dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va infatti negata la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame, relativo alla condanna parziale dell'opposta alla rifusione delle spese processuali: sul punto deve convenirsi che l'instaurazione della controversia, mediante procedimento monitorio, è conseguente alla iniziativa assunta dalla per un credito in alcun modo provato, di tal- Parte_1
ché la proposizione di domanda riconvenzionale (non riproposta in sede di appello), pur avendo ampliato il thema decidendum, non costituisce di per sé giusto motivo per l'integrale compensazione, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., degli oneri di un
3 giudizio, al quale la sola appellante ha dato corso.
In virtù del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e non ricorrendo giu- sti motivi per disporne la compensazione, l'appellante va altresì condannato al paga- mento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 1.278,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, €
426 trattazione ed € 426 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
A norma dell'art.13 comma I quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'impugnazione, l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 1/2/2024 a avverso la sentenza n. 217 resa il 18.7.2023 dal CP_1
Giudice di Pace di Pisticci, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, liquidate in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA
e CNA come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 30.4.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 185/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pisticci n. 217/2023”
TRA
( , in persona del legale rappresentante, eletti- Parte_1 PartitaIVA_1 vamente domiciliata in Altamura alla via Assisi n. 7, presso lo studio dell'avv. Cipriano
Popolizio ( ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._1 alle liti in atti;
– APPELLANTE –
CONTRO
), elettivamente domiciliato in Via CP_1 CodiceFiscale_2
Umbria, 76 Marconia, presso studio avv. Antonio Lofranco
( , dal quale è rappresentato e difeso, in forza di mandato in CodiceFiscale_3 atti, – APPELLATO–
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 27.2.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, con- tenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n. 217 resa in data 18.7.2023 dal Giudice di Parte_1
Pace di Pisticci che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 94/2022 con il quale era stato intimato a il pagamento in suo favore di € 1.591,00, qua- CP_1
1 le saldo di tre fatture per l'esecuzione in subappalto di lavori di intonacatura.
L'appellante ha dedotto in particolare l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ri- tenuto che la pretesa creditoria di dovesse essere identificata solo in Parte_1 quella oggetto delle fatture poste a base del ricorso monitorio per € 14.911,00 e non sull'intero corrispettivo a lei dovuto per tutte le opere eseguite in subappalto in favore del per un valore di € 17.411,00; da cui avrebbero dovuto essere detratti i paga- CP_1 menti per € 15.820,00, eseguiti dal debitore, con residuo credito vantato di € 1.591,00,.
Sotto altro profilo la ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in Parte_1 cui, pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente del valore di
€4.930,32, e pur dando atto della reciproca soccombenza delle parti, aveva compensato per metà le spese di lite, ponendo la residua quota a suo carico, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
nel costituirsi, ha sostenuto l'infondatezza del gravame e, previa rinun- CP_1
cia alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado, ha concluso per la confer- ma della sentenza di primo grado con il favore delle spese legali.
L'appello è infondato.
Va premesso, alla stregua del più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la domanda, assumendo l'opposto la veste di attore sostanziale, resta cristallizzata dal petitum e dalla causa petendi posti a fonda- mento del ricorso monitorio, fatta salva la possibilità di modificazioni della stessa, det- tate dalla necessità per l'opposto di addurre argomentazioni diverse a sostegno della domanda in ragione delle difese dell'opponente, quale espressione del diritto allo ius variandi previsto dall'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
15/10/2024 n.26727).
Nella specie l' contrariamente alla prospettazione posta a fondamento Parte_1 del ricorso monitorio, in cui ha fatto esplicita menzione di un residuo credito di €
1.591,00, per il saldo di tre fatture dell'importo complessivo di € 14.911,00, a fronte della deduzione dell'opponente del pagamento della somma di € 16.420,00 (circostanza documentata ed incontestata), ha sostenuto nel giudizio di opposizione che il valore complessivo delle opere eseguite, comprensivo di lavori extra, ammontava non già a quanto indicato nella documentazione fiscale prodotta e dall'estratto autentico delle
2 scrittura contabili prodotte in atti, bensì ad € 18.011,00.
Ciò premesso -pur laddove per evidenti ragioni di economia processuale (ossia per evi- tare all'appellante la proposizione di altro giudizio) si assuma l'ammissibilità di tale modifica dell'originaria domanda, trattandosi di pretesa creditoria che trova origine nel medesimo rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori in subappalto- nondimeno nel merito deve negarsi che l' a fronte della deduzione del Parte_1
di avere integralmente adempiuto alla propria obbligazione, abbia provato il suo CP_1
diritto ad ottenere maggiori somme, rispetto a quelle già percepite.
Più specificamente, in assenza di una pattuizione per iscritto, non emerge in alcun modo che il prezzo previsto per i lavori di intonacatura del fabbricato sito in Marconia fosse quello indicato dall'appellante, né che le quantità delle opere fosse corrispondente a quanto riportato nella richiesta di pagamento fatta prima dell'instaurazione del giudizio dalla subappaltatrice e immediatamente negata dall'opponente.
Inoltre, ha contestato che l'opposta abbia eseguito lavori ulteriori, come apertura CP_1
e chiusura delle tracce e applicazione di una rete sotto intonaco, avendoli egli realizzati direttamente e l'assunto è stato confermato dai testi e Testimone_1 [...]
, committente e proprietario dell'immobile dove sono state eseguite le Tes_2
opere. A fronte di ciò, risultano del tutto generiche (con riferimento allo specifico con- tenuto della pattuizione originaria intercorsa tra le parti ed alla natura di opere extracon- trattuali di taluni lavori eseguiti da le deposizioni di Parte_1 Testimone_3
figlio del legale rappresentante della società appellante e di , Testimone_4
non comprendendosi peraltro per quale motivo tale ulteriore presunta prestazione non sia stata oggetto di fatturazione, annotata nelle scritture contabili dell'appellante.
Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto della pretesa credito- ria azionata dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va infatti negata la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame, relativo alla condanna parziale dell'opposta alla rifusione delle spese processuali: sul punto deve convenirsi che l'instaurazione della controversia, mediante procedimento monitorio, è conseguente alla iniziativa assunta dalla per un credito in alcun modo provato, di tal- Parte_1
ché la proposizione di domanda riconvenzionale (non riproposta in sede di appello), pur avendo ampliato il thema decidendum, non costituisce di per sé giusto motivo per l'integrale compensazione, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., degli oneri di un
3 giudizio, al quale la sola appellante ha dato corso.
In virtù del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e non ricorrendo giu- sti motivi per disporne la compensazione, l'appellante va altresì condannato al paga- mento delle spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della causa e della limitata complessità della controversia, sono liquidate, in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, in € 1.278,00 per onorari (€ 213 studio, € 213 fase introduttiva, €
426 trattazione ed € 426 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
A norma dell'art.13 comma I quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto dell'impugnazione, l'appellante va dichiarata tenuta al versamento di importo pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 1/2/2024 a avverso la sentenza n. 217 resa il 18.7.2023 dal CP_1
Giudice di Pace di Pisticci, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, liquidate in € 1.278,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA
e CNA come per legge;
-dichiara l'appellante tenuta al pagamento di importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 30.4.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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