Art. 6.
Il compenso mensile spettante, ai sensi dell' articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 , quale risulta sostituito dall' articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300 , agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971.
Il compenso mensile spettante, ai sensi dell' articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 , quale risulta sostituito dall' articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300 , agli ufficiali e suttufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1 gennaio 1971.