Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole che l'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale. (In motivazione, la Corte ha specificato che è onere dell'estradando allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture).
Commentari • 4
- 1. Kanun non impedisce estradizione in Albania (Cass. 41801/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2024
In linea con tale orientamento, con particolare riferimento all'Albania, si è precisato che non costituisce condizione ostativa all'accoglimento della richiesta il rischio, per l'estradando, di vendette da parte dei familiari della vittima, correlato alla cd. "regola del Kanun", diffusa in Albania, in quanto tale situazione è riferibile a pratiche private e non a una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente. In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole, che l'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o …
Leggi di più… - 2. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
Leggi di più… - 3. Figli piccoli non impediscono estradizione del padre (Cass. 14428/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Anche se il complesso dei principi fondamentali in tale particolare materia conduce a non trascurare le esigenze dei figli minorenni, in tema di estradizione va ritenuto sufficiente che il minorenne possa beneficare delle cure della madre, ovvero del genitore relativamente al quale — con non irrazionale limitazione - l'art. 18, comma 1, lett. s), legge 22 aprile 2005, n. 69, vigente nella materia del mandato di arresto europeo - prevede il rifiuto di consegna considerando la peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età. Corte di Cassazione sezione VI Penale Num. 14428 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/01/2020 - …
Leggi di più… - 4. Basta la parola per estradare verso stati che violano i diritti (Cass. 24475/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2018
Laddove non esista Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente (ovvero, pur tale Convenzione esistendo, essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi), ai fini della pronunzia favorevole all'estradizione processuale, è richiesta la documentata sussistenza e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando. Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona: peraltro, la verifica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2015, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
49 7 7 / 1 6 EFR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 2289 N. Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EMILIA ANNA GIORDANO N. 41082/2015 Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ㄧ Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AU AV AL N. IL 09/11/1986 avverso la sentenza n. 14/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
01291 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. L IVI IVAMMIGGIBILITA Udit i difensor Avv.; VIANLICA MACCHIONI RITENUTO IN FATTO 1.ON AV ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,con cui è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalle Autorità della Georgia, in esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tbilisi, il 12-3-2012, per i reati di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco, commessi nel 2004 e nel 2011. 2. Il ricorrente si duole, con il primo motivo, di non aver mai avuto notizia del procedimento penale a suo carico, in Georgia, e di non aver potuto pertanto difendersi in alcun modo. La Corte d'appello, a fronte delle scarne ed equivoche informazioni contenute nella richiesta di estradizione, non ha svolto alcun accertamento tendente alla verifica delle forme di notificazione adottate per mettere l'imputato contumace al corrente della sentenza di condanna, avverso la quale non è dato comprendere se sia stata proposta impugnazione. Né è dato comprendere se la sentenza sia stata comunicata al difensore d'ufficio. Nessun accertamento, in violazione dell'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., è stato svolto dal giudice della estradizione neanche in ordine all'asserita possibilità del condannato di esperire un rimedio assimilabile alla restituzione in termini, non essendo sufficiente affermare che il condannato potrà ottenere un nuovo processo, senza verificare i requisiti formali e le modalità procedimentali di tale asserita possibilità d'impugnazione. Ci si trova infatti in presenza di una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo e dei principi generali dell'ordinamento, anche perché non vi sono, nello Stato richiedente, norme a tutela del diritto di difesa.
2.1. Peraltro la sentenza non presenta le caratteristiche tipiche della decisione irrevocabile e anche sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre approfondimenti.
2.2.Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce mancanza delle condizioni per l'estradizione, in relazione alla situazione riscontrabile nel sistema penitenziario georgiano, caratterizzato dalla violazione dei diritti umani, secondo quanto si desume dai rilievi formulati nella memoria difensiva ritualmente depositata nel giudizio di fronte alla Corte d'appello e corroborati mediante il riferimento a fonti documentali, costituite da relazioni di Amnesty International, Georgian Dream, Ocse, Gyla, East Journal, che riportano di continuo aggiornamenti sui trattamenti disumani, costantemente posti in essere all'interno delle carceri georgiane. Lo stesso ricorrente, che era detenuto nella sezione numero 5 del carcere di Tbilisi, in cui più frequenti sono gli abusi, ha, più volte, subito violenze da parte delle Forze dell'ordine, riportando anche lesioni al setto nasale, mai segnalate dalle autorità georgiane. Ricorre dunque la causa di rifiuto di cui all'art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima doglianza è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che l'Autorità giudiziaria georgiana ha accertato che l'ON era al corrente dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. Per l'intera durata del procedimento penale, la sua difesa è stata comunque garantita da un avvocato, che ha avuto accesso agli atti e ha preso parte alla formazione delle prove, incluso l'esame dei testimoni. In ogni caso, il ricorrente, in quanto giudicato in absentia, ha, per il diritto georgiano, la possibilità di impugnare la sentenza e di essere sottoposto a un nuovo processo. Nel caso di specie, è stata dunque fornita una garanzia di natura non politica- ciò che sarebbe irrilevante- ma giuridica, fondata cioè sull'esistenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di norme che consentono la rinnovazione del giudizio in absentia. È pertanto sufficiente che l'interessato abbia la possibilità di chiedere un nuovo processo (Cass. Sez 6, n. 17643 del 28-4-2008, Rv. 239650), in quanto, una volta accertato che l'ordinamento dello Stato richiedente garantisce alla persona condannata in contumacia il diritto a un nuovo giudizio, può procedersi alla consegna. (Cass. Sez. 6, n. 34480 del 17-4-2007, Rv. 237796; 1 ф Sez 6, n 1109/09 del 6-11-2008, Rv 242135; Sez 6, n. 45523 del 20-12-2010, Rv. 248967).
2. Il secondo motivo è generico, non avendo il ricorrente dedotto alcuna argomentazione a sostegno della tesi secondo cui la sentenza, sulla base della quale è stata richiesta l'estradizione, non è esecutiva, limitandosi a lamentare che la Corte d'appello non abbia disposto approfondimenti in tal senso e ad affermare che la pronuncia non presenta "le caratteristiche tipiche della decisione irrevocabile", senza null'altro specificare al riguardo e senza indicare le ragioni per le quali egli ritiene che non si sia formato il giudicato.
3. La terza doglianza non può trovare ingresso in questa sede. Il divieto di pronuncia favorevole, che l'art 705, comma 2, lett. c), pone allorché vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto a pene o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona,opera unicamente in presenza di una situazione allarmante, riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale (Cass., Sez 6, n. 21985 del 24-5-2006, Rv. 234767). Incombe comunque sull' estradando l'onere di allegare elementi idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali della persona ( Cass., Sez 6, n. 35896 del 12-7-2004, Rv. 230016), dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture (Cass., Sez 6, n. 38850 del 18-9-2008, Rv. 241261). Orbene, nel caso di specie, non risultano elementi per ritenere la sussistenza dell'anzidetta situazione allarmante, non essendo sufficiente, in quest'ottica, la mera allegazione, sfornita di prova, di esperienze di maltrattamento subìte dall'imputato presso le carceri georgiane,che ben possono essere del tutto contingenti. Non è pertanto ravvisabile la condizione ostativa di cui al combinato disposto degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., anche se la problematica potrà essere vagliata dall'Autorità ministeriale, alla quale spettano, nell'ottica delineata dall'art. 708 cod. proc. pen., le valutazioni inerenti all'opportunità di procedere alla consegna del ricorrente, anche alla luce della situazione del sistema carcerario georgiano. Trattasi infatti di apprezzamenti di natura squisitamente politica, che si collocano pertanto al di fuori dell'area del sindacato demandato all'Autorità giurisdizionale.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della casa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti A di cui all'art 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, all 'udienza del 15-12-2015. Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Il Presidente, 8 FEB 2016 esidently - oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO