Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". (Nella specie la Corte ha ravvisato l'aggravante della destrezza nella condotta dell'imputata che aveva saputo attirare la vittima in casa sua, con la prospettiva di un rapporto sessuale, per poi derubarlo di notte non appena questi si era addormentato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2017, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
02296-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 10/11/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - Sent. n. sez. 2505/2017 CATERINA MAZZITELLI FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE N.4449/2017 - Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste ha, con la sentenza impugnata, riformato totalmente quella assolutoria emessa dal giudice di prima cura ed ha condannato CL AR per furto aggravato dalla destrezza e dall'approfittamento di una situazione di minorata difesa. Secondo quanto ricostruito in sentenza l'imputata (che aveva, nel 2012, trentatré anni), dopo aver trascorso la serata in pizzeria col suo amico IO (di anni sessantasei) ed averlo invitato a trascorrere la notte con lei, lo derubò, mentre l'uomo dormiva, della somma di € 1.200, che IO deteneva nel 2 ли portafoglio. La minorata difesa è collegata al fatto che l'uomo aveva bevuto alcune birre e non era per questo - del tutto compos sui.- 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata dolendosi, in primo luogo, della motivazione con cui è stato argomentato il giudizio di responsabilità. Infatti, deduce, lo stato di alterazione alcolica dovrebbe far propendere per l'inattendibilità della persona offesa, come pure le numerose incongruenze e contraddizioni del racconto da questa reso (non si comprenderebbe, dalle dichiarazioni della persona offesa: perché abbia lasciato il portafoglio nella giacca, lasciata in cucina, invece che tenerlo con sé; come abbia saputo che la donna era rimasta in piedi durante la notte, visto che si era addormentato profondamente;
perché la ragazza sapesse del denaro tenuto nel portafoglio). Con altro motivo lamenta che non sia dato comprendere, dalla sentenza, se è stata applicata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen.. Nel dubbio si deve ritenere, aggiunge, che non è stata applicata e che la stessa non è sussistente, non ravvisandosi nella ricostruzione dell'episodio operata dalla Corte di merito una particolare abilità della CL nel derubare l'amico, posto - che questa si limitò ad approfittare del stato di sopore in cui quello era caduto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. I vizi argomentativi lamentati in ordine al giudizio di responsabilità sono insussistenti. La ricostruzione della vicenda poggia, infatti, non solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle dell'imputata e su insuperabili argomenti di ordine logico, che rendono la sentenza incensurabile in sede di legittimità. L'attribuita credibilità alla persona offesa, in una con le ammissioni della CL (che ha confermato di aver accolto IO in casa sua, di averlo fatto dormire nel suo letto e di avergli chiesto, prima di andare a letto, una somma per acquistare le sigarette), depongono indiscutibilmente per la commissione del reato da parte di quest'ultima, atteso che, come rimarcato dalla Corte d'appello, nessuna diversa spiegazione è ricollegabile all'ammanco lamentato dalla persona offesa, verificatosi mente questa si trovava in casa dell'imputata. Logicamente è stata disattesa, perché congetturale e persino fantasiosa, la spiegazione fornita sulla scia della sentenza di primo grado dall'imputata (il furto potrebbe essere stato commesso da ignoti penetrati, nottetempo, nell'appartamento), posto che di siffatta evenienza non sussiste - a quanto si legge in sentenza alcun indizio (la CL non ha mai denunciato alcun - furto o violazione di domicilio); e altrettanto logicamente è stato escluso che il 3 ои denaro potesse essere stato smarrito in pizzeria o nel percorso dalla pizzeria all'abitazione, posto che la stessa CL ha ammesso di aver chiesto a IO del denaro, quando erano già in casa, per acquistare delle sigarette. Per il resto, le incongruenze e contraddizioni del racconto addebitat alla vittima sono palesemente insussistenti e inidonee a inficiare la logicità della ricostruzione operata dalla Corte di merito, in quanto: per rovistare nelle tasche della vittima non era affatto necessario che l'imputata sapesse del denaro in esse custodito (senza contare che in sentenza vi è comunque risposta sul punto, a pag. 4, ove è sottolineato che l'imputata potrebbe ben aver notato, quand'erano in pizzeria, la cospicua somma custodita nel portafoglio); è perfettamente verosimile che il portafoglio fosse stato lasciato nella giacca, visto che la persona offesa si era spogliata (come riferito dall'imputata); l'affermazione - fatta da IO che la donna era rimasta "in piedi" durante la notte è perfettamente compatibile col resto del racconto da lui reso, visto che anche CL AR asserisce di non essersi coricata con lui. La decisione impugnata si presenta, quindi, formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali, quali sinteticamente sopra riportati, danno adeguatamente conto del convincimento espresso, oltre a costituire puntuale applicazione dei criteri posti dall'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della prova.
2. Anche il secondo motivo è infondato. L'aggravante della destrezza certamente ritenuta sussistente dalla Corte d'appello è stata ricollegata alla complessiva condotta decipiente posta in essere dall'imputata, che ha saputo circuire l'amico con blandizie ed ha saputo cogliere il momento per derubarlo. Trattasi indubbiamente di condotta connotata da particolare astuzia ed abilità, che giustifica l'aggravamento di pena imposto dall'art. 625, n. 4, cod. pen.. Non è vero, infatti, che la donna si limitò ad approfittare dello stato di sopore della vittima, in quanto approfittò anche dell'infatuazione che l'uomo aveva per lei, lo solleticò con la prospettiva di un rapporto carnale, lo attirò in casa sua e colse il momento per impossessarsi dei soldi che l'uomo recava incautamente con sé. L'abilità, infatti, non va valutata solo per le particolari modalità dell'impossessamento e della sottrazione, ma anche per la capacità di creare le condizioni che li rendono possibili.
3. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento. 4 t
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2017 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Antonio Setteble) (Grazia Lapalorcia) Depositato in Cancelleria 19 GEN. 2018Roma , li RLCANCELLIERE Rose 5