Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35896
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Sentenza 12 luglio 2004

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Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero,incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art.705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., in relazione alla ipotesi che l'estradando sia stato o possa essere sottoposto a procedimento che non assicura il rispetto dei principi fondamentali ovvero ad un trattamento in violazione dei diritti della persona, non ricorre quando sia prospettata la operatività, nello Stato richiedente, di un differente regime processuale in tema di connessione di reati e conseguente competenza del giudice militare, ovvero la assenza, nella fase della esecuzione, di misure alternative alla detenzione o della possibilità di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35896
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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