Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 2
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero,incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art.705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., in relazione alla ipotesi che l'estradando sia stato o possa essere sottoposto a procedimento che non assicura il rispetto dei principi fondamentali ovvero ad un trattamento in violazione dei diritti della persona, non ricorre quando sia prospettata la operatività, nello Stato richiedente, di un differente regime processuale in tema di connessione di reati e conseguente competenza del giudice militare, ovvero la assenza, nella fase della esecuzione, di misure alternative alla detenzione o della possibilità di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35896 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/07/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1393
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 18228/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PE RC;
avverso la sentenza 27 febbraio 2004 della Corte di appello di Firenze. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di LA PE RC, avvocato Ezio Menzione. FATTO E DIRITTO
1. Il 27 febbraio 2004 la Corte di appello di Firenze pronunciava sentenza favorevole all'estradizione di LA PE RC, richiesta dall'Autorità della Repubblica rumena, arrestato in Italia in esecuzione di mandato di cattura internazionale, dovendo espiare la pena di due anni di reclusione inflittagli, per il reato di frode, dal Tribunale militare di Timisoara, modificata dalla sentenza 8 maggio 1998 del Tribunale militare territoriale di Bucarest e divenuta definitiva a seguito della decisione 1 aprile 1999 della Corte di appello militare di Bucarest. Rilevava la Corte fiorentina che il LA PE RC era stato giudicato da un tribunale militare solo perché era concorso nello stesso reato "un appartenente alle forze della polizia rumena" e che tale organo è da qualificare giudice naturale secondo la legge rumena;
che non vi era motivo per ritenere che la sentenza sulla cui base è stata richiesta l'estradizione contenga disposizioni contrarie all'ordinamento italiano e che l'estradando possa essere sottoposto a trattamenti del tipo di quelli indicati dall'art. 698 c.p.p., considerato che l'assenza di strumenti alternativi alla detenzione non sta a significare che anche in Romania la pena non assolva funzioni rieducative;
ne' lo Stato richiedente prevede, come norma, trattamenti contrari alla dignità della persona. Nessuna violazione del ne bis in idem sarebbe, poi, riscontrabile, sia perché risulta dalla sentenza stessa che la carcerazione sofferta in Romania è stata già detratta sia perché la carcerazione subita in Italia viene comunicata allo Stato richiedente unitamente alla documentazione relativa all'estradizione. Circa, ancora, la dedotta violazione dell'art. 705 c.p.p., in conseguenza del mutamento del Collegio della Corte di appello di Bucarest, si rileva come esso non comporti l'utilizzazione di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato. Inoltre, la domanda di estradizione è conforme ai requisiti di cui all'art. 700 c.p.p.; dal corpo della sentenza è individuabile il tempus commissi delicti, mentre non assume rilievo la mancata allegazione del testo del provvedimento di condono.
2. Ricorre per Cassazione LA PE RC deducendo violazione dei diritti fondamentali della persona per essere stato il ricorrente giudicato da un tribunale militare, pur non avendo mai fatto parte di un corpo militare, solo perché uno dei coimputati apparteneva alla polizia, con conseguente violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano espressi dagli artt. 103 e 25 della Costituzione. In più, sarebbe stato violato anche l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prescrive la tutela del diritto ad un giudice naturale precostituito per legge. La violazione dell'art. 705 c.p.p. risulterebbe pure dall'assenza di adeguate garanzie quanto alla rispondenza dell'esecuzione della pena alla finalità rieducative imposta dall'art. 27, 3 comma, della Costituzione. Tanto più che la pena inflitta al LA PE RC
avrebbe consentito nell'ordinamento italiano la sospensione condizionale della pena o l'applicazione di misure alternative alla detenzione.
Ancora, dal rapporto annuale di Amnesty International sui diritti umani, risulterebbe che la situazione carceraria rumena è caratterizzata da episodi di tortura e di maltrattamenti e che il generale grado di detenzione è disumano e degradante, sia per l'uso frequente di armi da fuoco da parte della polizia sia per l'esistenza di "condizioni di sovraffollamento, carenti condizioni di vita, mancanza di attività ed assistenza medica adeguata". Dalla documentazione trasmessa dall'autorità rumena non è, poi, dato comprendere se la pena sarà eseguita in un carcere civile o in un carcere militare, donde anche la necessità di disporre nuovi accertamenti sul punto. Senza contare il contrasto con il principio di umanità sotto il profilo dello sradicamento e dell'interruzione dei rapporti familiari, risultando che il LA PE RC vive da tempo stabilmente in Italia con la propria famiglia. Si lamenta, inoltre, che le autorità rumene non abbiano fornito assicurazione alcuna circa la detrazione della custodia cautelare sia in carcere sia agli arresti domiciliari sofferta in Italia, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem esecutivo. Si deduce, infine, mancato rispetto dei requisiti formali della domanda non essendo stato indicato nell'imputazione il tempus commissi delicti, ne' allegato il testo del decreto di condono del 1997, nonostante si faccia ad esso riferimento tanto nelle sentenze tanto nell'ordine di esecuzione del mandato di arresto. Il ricorso è infondato.
3. Già nel vigore del preesistente sistema processuale questa Corte aveva avuto occasione di statuire che nel giudizio di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva viene chiamata in causa, non soltanto l'osservanza delle disposizioni di diritto oggettivo, ma anche la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, diritti che non possono essere compressi fuori dei casi previsti dalla legge;
l'estradizione costituisce, appunto, uno dei casi in cui si può legalmente incidere su tali diritti, ma proprio perciò il procedimento principale definito all'estero che costituisce il presupposto dell'estradizione (esecutiva), deve essere espletato nel rispetto del contenuto minimo ed essenziale del diritto alla difesa e degli altri diritti che l'ordinamento dello Stato richiesto riconosce ad ogni imputato;
se così non fosse l'estradizione si risolverebbe - pericolo, connaturale all'istituto - in un "sistema giuridico" per violare la libertà e la sicurezza dell'individuo, laddove il procedimento di garanzia giurisdizionale mira, nel rispetto di tale diritto, proprio ad evitare che l'istituto possa risultare incompatibile - donde la necessità di risolvere le, almeno apparenti, antinomie non di rado ravvisabili in presenza di elementi di estraneità rilevanti, di norma, solo a livello di legge ordinaria - rispetto alla sua finalità di doverosa forma di cooperazione giudiziaria internazionale, nei casi e modi predeterminati dalla legge. Peraltro, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale ed in cui la parte richiesta ha facoltà di rifiutare l'estradizione solo qualora abbia seri motivi per ritenere che si è in presenza di un sistema il quale applichi in sede esecutiva un regime contrastante con i diritti umani, sussiste per l'estradando un onere, se non della prova - incompatibile con il sistema processuale vigente in Italia - certamente di allegazione di elementi e circostanze idonei a fondare il timore che il trattamento cui la persona si troverà esposta dopo la consegna allo stato richiedente configuri la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona umana (Sez. 1^, 8 giugno 1987, Drivas). Facendo così scaturire una problematica che, fondandosi sulla premessa in base alla quale, poiché al momento dell'estradizione l'individuo è sottoposto alla giurisdizione dello Stato richiesto, quest'ultimo diviene responsabile del trattamento processuale, esecutivo (e sostanziale) che lo Stato richiedente riserverà all'estradando, allorché si proceda alla sua consegna nonostante l'ipotetica violazione dei diritti fondamentali si realizzi nel territorio dello Stato richiedente.
Di valenza davvero esponenziale è, allora, il precetto contenuto nell'art. 698, comma 1, c.p.p., in base al quale l'estradizione non può essere concessa quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione o di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. Un precetto che, peraltro, ripropone principi già contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, e richiamati da numerose convenzioni internazionali quali la Convezione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Correttamente, pertanto, si è rilevato che la disposizione dell'art. 698, comma 1, c.p.p. amplia e ricalca la norma di cui all'art. 3, 2^
comma, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero. L'atto persecutorio e discriminatorio, pertanto, è quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo "status" del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell'ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale. L'atto persecutorio ostativo alla estradizione passiva, invece, non è quello che all'estradando potrebbe derivare, una volta che lo stesso fosse consegnato allo Stato richiedente, da atti di ritorsione o di vendetta, in suo danno compiuti dal soggetto offeso dal reato a titolo puramente personale, giacché una siffatta condotta lo Stato estero non solo non può fare propria, ma è tenuto a prevenire, evitare e punire, secondo i principi dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale (Sez. 6^, 17 aprile 1996, Fekiac;
Sez. 6^, 15 novembre 2002, Toomassian Pour Salmassi).
4. Va ricordato che, a sua volta, l'art. 705, comma 2, c.p.p. prescrive che la corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione: a) se per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie al principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene e ai trattamenti indicati nell'art. 698, comma 1. Per restare all'ipotesi di estradizione esecutiva, quale è quella che direttamente riguarda la procedura estradizionale ora al vaglio di questa Corte la giurisprudenza ha precisato che devono ritenersi insussistenti le condizioni per la concessione dell'estradizione qualora la richiesta di esecuzione della pena venga dal richiedente sollecitata solo per esigenze di cosiddetta prevenzione generale, con riferimento cioè all'esemplarità della condanna irrogata, escludendosi la sussistenza di ogni necessità di prevenzione speciale nei riguardi del soggetto condannato;
stigmatizzandosi come, in tal caso, nella richiesta esecuzione esula quella finalità essenziale (anche se non esclusiva) della sanzione penale che l'art. 27, 3 comma, della Costituzione ravvisa nella rieducazione del condannato e che va considerato principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano anche agli effetti delle condizioni per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione (Sez. 6^, 21 settembre 1995, Di Maio).
5. Sul piano della tutela dei diritti fondamentali, quindi, il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione quando vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona ricorre nell'ipotesi in cui tutto ciò è riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, considerato nella sua veste istituzionale (Sez. 6^, 18 novembre 1998, Frederik). Con la precisazione che non vale a costituire condizione ostativa all'estradizione la circostanza che l'ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti alle nostre, purché siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa (Sez. 6^, 21 settembre 1995, Di Maio).
6. Tanto premesso, venendo all'esame delle specifiche censure proposte dal ricorrente, deve contestarsi che costituisca violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'attribuzione della competenza ad un giudice militare in quanto da ricollegare non ad una cognizione generale attribuita a tale giudice - il che potrebbe forse introdurre serie perplessità quanto alla conformità di un regime di tal genere ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e, più in particolare, all'art. 103 della Costituzione, in una chiave interpretativa che attribuisca ai principi enunciati dal precetto ora ricordato anche una valenza complementare rispetto all'art. 25, 3 comma, della Costituzione - ma alle regole scaturenti da un regime della connessione diverso da quello previsto dall'ordinamento giuridico italiano ma che sicuramente non arrecano alcun vulnus ai suoi principi fondamentali e, più in particolare, alla precostituzione legislativa del giudice ed alla sua designazione come giudice naturale.
7. Pure l'addebito incentrato sull'assenza di finalità rieducative della pena appare privo di ogni fondamento. A parte il rilievo che il Collegio non è chiamato in questa sede a scrutinare la conformità alla legislazione dello Stato richiedente alla Costituzione dello Stato italiano - ma solo a quelle norme che tutelano i diritti fondamentali dell'individuo, senza che sia consentita una diretta comparazione tra disposizioni ordinarie che attuino i principi costituzionali e disposizioni dello Stato richiedente, a meno che non sia, ictu oculi, ravvisabile, da parte di quest'ultimo, una evidente compressione dei detti diritti - l'assenza, nel regime dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli un sistema incentrato pure sull'operatività di misure alternative alla detenzione (al pari della previsione di una disciplina della sospensione condizionale della pena diverso da quello contemplato dall'ordinamento dello Stato italiano) non attribuisce, certo alla pena una funzione in contrasto con le esigenze teleologiche delineate dall'ordinamento dello Stato richiesto e non comporta, soprattutto, violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (cfr. Sez. 6^, 21 settembre 1995, Di Maio). Si vuoi dire, cioè che, una volta individuata la compatibilità dei fini del trattamento sanzionatorio, le divergenze di regime possono assumere rilievo soltanto entro le esigenze di salvaguardia perseguite sia dall'ordinamento convenzionale sia dall'ordinamento interno.
8. Nè più complessa potrebbe apparire la questione concernente il trattamento esecutivo operante nello Stato richiedente. Come si è già in precedenza rilevato, in mancanza dell'adempimento di uno specifico onere di allegazione (che travalichi dal richiamo a generici addebiti alla concreta vita dell'ordinamento dello Stato richiedente) la censura risulta sprovvista del necessario requisito della specificità. Tanto più che - come ha correttamente rimarcato il giudice a quo - quanto risulta dal documento di Amnesty International allegato dal ricorrente non delinea un trattamento che possa qualificarsi come espressione di un sistema, limitandosi, invece, a descrivere episodi patologici, come tali non rilevanti ne' ai fini dell'art. 698, comma 1, c.p.p., ne' al sistema convenzionale delineato, non soltanto dalla Convenzione europea di estradizione, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
8. Quanto, infine, al mancato computo della detenzione sofferta in Italia agli arresti domiciliari ai fini del calcolo complessivo della pena da espiare in Romania, la censura oltre ad essere del tutto generica, è pure infondata.
Non costituisce, infatti, violazione del precetto di cui all'art. 698, comma 1, c.p.p., un trattamento normativo che operi diversi criteri di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari rispetto a quella sofferta in stato di detenzione in carcere, diverso potendo profilandosi il regime tra le due misure cautelari in questione.
Per il resto, le censure del ricorrente risultano manifestamente prive di fondamento, alla stregua delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza denunciata, attenta a rimarcare tanto l'indicazione del tempus commissi delicti tanto l'irrilevanza della trasmissione del provvedimento di condono.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere alla comunicazione di cui all'art. 203 norme att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 203 norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004