Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
In tema di procedimento camerale "de libertate", l'indagato o l'imputato, che siano detenuti in un luogo posto fuori dal circondario del tribunale del riesame, hanno diritto di essere tradotti all'udienza di riesame, e la mancata traduzione, perchè non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., dell'udienza di riesame e del provvedimento conclusivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2006, n. 32666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32666 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 20/09/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1272
Dott. TAVASSI Marina AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 18418/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NA ES;
avverso l'ordinanza 14/02/2006 del Tribunale di Potenza;
sentita la relazione svolta dal Presidente Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 febbraio 2006 il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame presentata da AN RE TR, indagata per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. dell'ufficio giudiziario locale il 31 gennaio 2006 aveva applicato nei confronti della predetta la misura della custodia cautelare in carcere.
Il difensore ricorre, deducendo quattro motivi.
Con il primo evidenzia la violazione dell'art. 309 c.p.p. per violazione del termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli atti pervennero al Tribunale - 1 febbraio 2006 - a quella di pronunzia del dispositivo.
Assume che sussisterebbe altra violazione di legge, in quanto l'indagata non sarebbe stata tradotta ne' sentita dal Magistrato di sorveglianza.
In particolare la IA, detenuta in località diversa da quella del Tribunale della libertà, aveva richiesto di essere tradotta in udienza, per essere ascoltata direttamente.
Ne deriverebbe che il mancato esercizio della facoltà di richiedere l'audizione da parte del magistrato di sorveglianza, non sanerebbe la nullità de qua.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., poiché il Tribunale si sarebbe limitato ad una mera enunciazione delle fonti indiziarie, senza indicazione dei criteri utilizzati per decodificare il linguaggio criptico emergente dalle conversazioni intercettate. Il suo ruolo, poi, sarebbe stato svilito in quello di semplice tramite tra TO e IA, senza alcuna efficienza causale.
Mancherebbe la motivazione per ritenere il carattere mafioso dell'associazione per delinquere, carattere desunto soltanto dal fatto che i presunti partecipi farebbero parte anche dell'associazione per lo spaccio di stupefacenti. L'associazione è, inoltre, ascritta, "senza indicazione di alcuna intercettazione", anche al preteso concorrente AR, che all'epoca era detenuto. Aggiunge che gli ulteriori elementi d'accusa - che potevano essere desunti dall'estorsione di cui ai capi D1, F1, G1 - sarebbero venuti meno a seguito dell'esclusione dell'illecito ascritto a IA VA.
In particolare mancherebbero indizi dell'esistenza: a) del vincolo associativo stabile, da durare oltre la perpetrazione dei singoli reati;
b) dell'indeterminatezza del programma criminoso, differente dall'accordo in cui si sostanzia il concorso di persone;
c) di un struttura organizzativa sia pur minima. Non sarebbe sufficiente menzionare il "tipo mafioso", essendo necessario specificare gli elementi del metodo mafioso, consistente nell'utilizzazione della forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo: nella sua attività d'usura lo IA avrebbe agito da solo senza usare la forza di una inesistente sodalizio.
Sarebbe erroneo anche il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio degli uffici giudiziari di Potenza, poiché le attività di programmazione ed ideazione dell'associazione sarebbero avvenute a Taranto, luogo nel quale il capo assoluto IA al 19 ottobre 2002, data d'inizio della contestazione, si trovava o in carcere o in stato di detenzione o presso una casa di cura. Tale competenza risulterebbe dal rilievo che il 3 dicembre 2002 furono disposte, su richiesta dei Carabinieri di Policoro, intercettazioni ambientali presso la casa circondariale di Taranto e riprese fotografiche e televisive presso vari appartamenti di Taranto, ove si trovava agli arresti domiciliari il predetto IA. Invoca l'applicazione dell'art. 8 del codice di rito, ritenendo erroneo il richiamo ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, menzionati dal Tribunale. Precisa che nell'ordinanza di custodia cautelare sono contestati vari reati d'usura (V, W, Z, A1, B1, C1), commessi tutti in Taranto e provincia per i quali è stata emessa ordinanza restrittiva anche da parte del G.I.P. del Tribunale di Taranto.
Evidenzia altresì che il 19 ottobre 2002 il citato AR era stato trovato in possesso di stupefacente acquistato in Taranto, come sarebbe dimostrato dal rinvenimento di ricevute di parcheggio di Taranto. Al riguardo ricorda l'orientamento giurisprudenziale della Sesta Sezione di questa Corte (mass. 211264), secondo cui in tema di competenza territoriale per reati riguardanti stupefacenti le diverse condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (acquisto, detenzione, trasporto, raffinazione e cessione) costituiscono una sorta di progressione criminosa: per stabilire la competenza occorrerebbe, dunque, riferirsi al compimento della prima delle condotte addebitate, che nella specie è avvenuta in Taranto. Asserisce che parimenti tutte le intercettazioni sono disposte in violazione di legge.
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 1 e art. 268 c.p.p., comma 3 e conseguente inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, poiché il relativo decreto autorizzativo mancherebbe di motivazione ih ordine ai gravi indizi di reato ed alla loro indispensabilità, ai fini della prosecuzione delle indagini. Aggiunge che le stesse sono state eseguite con impianti esterni a quelli installati presso gli uffici di Procura, senza indicazione sulle ragioni d'eccezionale urgenza per l'esecuzione delle captazioni e della necessità d'utilizzazione delle dette strutture, in relazione all'indisponibilità degli impianti installati presso la Procura di Potenza. La motivazione consisterebbe in un'affermazione apodittica del Pubblico Ministero, senza neppure richiamare per relationem documenti allegati alla richiesta o menzionare - ad esempio - il registro delle intercettazioni telefoniche in corso. Asserisce che sarebbe motivazione apparente l'asserita necessità da parte degli operatori di provvedere ad eventuali controlli sul posto a seguito dell'ascolto dei colloqui telefonici ed ambientali, poiché la delega era stata conferita alla polizia giudiziaria di Policoro, che, nei confronti delle località dell'area di Taranto, è equidistante rispetto a quella di Potenza.
Il ricorrente allega un travisamento della conversazione registrata il 10 dicembre 2002, poiché lo IA in quell'occasione aveva dichiarato di non essere stato d'accordo con l'uso dell'auto della sua compagna BE SO da parte di AR. Parimenti non rispondenti alla realtà processuale sarebbero le altre precisazioni rese da quel giudice in ordine alla consapevolezza della SS sui canali di rifornimento dello stupefacente e sul contributo offerto da quest'ultima ai traffici illeciti ed alla formazione dei rendiconti di IA. Su quest'ultimo tema evidenzia che nell'intercettazione non v'è alcun riferimento alla ricorrente, non si parla di "droga" o di persone che operavano nel campo dello spaccio.
Affetta da manifesta illogicità sarebbe l'asserzione secondo cui, dopo l'arresto di AR, il traffico di stupefacenti sarebbe continuato ad opera della IA, moglie del medesimo, con la collaborazione di TORNAQUINDICI. Assume in contrario che l'attività di AR è rimasta limitata ad un singolo episodio, rispetto al quale s'è formato il giudicato: dalla sentenza emergerebbe che lo stesso avrebbe agito da solo e che IA ha avuto rapporti con IA all'insaputa del marito, come sarebbe dimostrato da uno stralcio di conversazione, dal quale risulterebbe che la donna in mattinata non aveva voluto parlare con il menzionato IA, perché "era fuori (secondo il ricorrente il richiamo è a AR) che stava mettendo in moto la macchina".
Con il quarto motivo in relazione alle esigenze cautelari rileva che il Tribunale s'è limitato a menzionare la presunzione di pericolosità derivante dal delitto associativo. In contrario osserva che nell'atto di riesame e nella discussione erano stati evidenziati elementi dai quali si desumeva l'insussistenza delle stesse: a) lontananza nel tempo degli addebiti;
b) occasionalità e familiarità con IA;
c) impegno civile dimostrato nel lavoro e nella dedizione alla famiglia;
d) ottimi precedenti penali. Rileva che il Tribunale ha indicato nella mancata rescissione del vincolo associativo l'ininfluenza degli elementi allegati dalla, difesa. Asserisce che la presunzione in oggetto può essere superata anche in presenza di elementi diversi da quelli indicati dal Tribunale.
OSSERVA
Il ricorso va accolto in parte.
Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché gli atti sono pervenuti alla cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2006 e la decisione è stata assunta il 14 successivo e, quindi, nei dieci giorni.
Il motivo attinente alla competenza territoriale non è stato evidenziato innanzi al Tribunale e lo stesso - contrariamente alle asserzioni difensive che sembrano riportare il contenuto di un diverso ricorso riferibile ad altra posizione - è carente dei presupposti di fatto sui quali eseguire le opportune valutazioni;
consegue la sostanziale assenza di specificità (solo apparente per la ragione indicata) sul tema.
È fondato, invece, il motivo attinente alla mancata traduzione dell'indagata innanzi al Tribunale menzionato e, comunque, al suo omesso interrogatorio da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 40 del 22/11/1995 (imp. Carlutti rv. 203771) statuirono che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullità assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame.
A questa decisione si sono adeguate successivamente le sezioni singole: così sez. 2^ sent. n. 11 del 08/01/1997 rv. 207547 (la quale ha precisato che questa regola va osservata sia nel caso in cui l'indagato sia ristretto in località compresa nell'ambito del territorio del Tribunale ovvero in una diversa) ed ancora sez. 2^ sent. n. 42158 c.c. del 06/11/2002 rv. 223357, Sez. 1^ sent. n. 21015 c.c. del 16/04/2004 rv. 228909; Sez. 5^, sent. n. 24376 c.c. del
11/05/2004 rv. 229653 e di recente sez. F sent. n. 36630 c.c. del 30/08/2005 rv. 232224.
Non ignora il collegio che la sesta sezione con sentenza n. 15717 del 04/02/2003 rv. 225435 ha attribuito al giudice la valutazione dell'opportunità di disporre la traduzione ed ha considerato esistente il "diritto dell'indagato o dell'imputato, detenuto altrove e che ne faccia richiesta, ad essere sentito proprio dal giudice del riesame o dell'appello.... solo nelle ipotesi nelle quali sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, ovvero quando costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventualmente circostanze a lui favorevoli, restando ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate genericamente o a fini puramente defatigatori". Reputa, però di non dovere condividere quest'orientamento, poiché tale interpretazione non è aderente alle fondamentali regole del contraddittorio e dei principi d'immediatezza, oralità da applicare anche in questo rito camerale.
In tal senso si è espressa, infatti, la Corte costituzionale con le sentenze n. 98 del 20 maggio 1982 e n. 45 del 31 gennaio 1991. In particolare con la prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del previgente codice di rito, per contrasto con l'art. 24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevedeva il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione nell'ipotesi in cui l'imputato o il condannato abbia fatto domanda di essere sentito personalmente;
con la seconda ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.p., comma 8 e art. 127 c.p.p., comma 3 in relazione al citato art. 24 Cost., nella parte in cui prescrive che, in sede di riesame del provvedimento che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l'imputato chiede di essere sentito e sia in custodia fuori della circoscrizione del Tribunale, deve essere esaminato dal giudice di sorveglianza del luogo in cui ha sede lo stabilimento. In quest'ultima pronunzia il Giudice delle leggi ha sottolineato che "il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui s'ispira l'attuale sistema processuale".
Le considerazioni della Corte Costituzionale devono essere condivise anche alla luce della constatazione che nel giudizio di riesame non si applica il principio devolutivo, poiché la richiesta può essere formulata senza la specificazione dei motivi (art. 309 c.p.p., comma 6, "possono essere enunciati anche i motivi"), i quali possono essere dedotti in udienza e quelli nuovi fino "all'inizio della discussione" (art. 309 comma citato ultima parte).
Ne deriva che la presenza dell'interessato può essere essenziale anche nell'ambito di una semplice strategia difensiva volta ad esporre direttamente osservazioni sugli indizi di colpevolezza anche in ordine a nuovi elementi di fatto conosciuti dall'indagato ed ancor più sull'adeguatezza della misura e sulla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla situazione personale, che può essere evidenziata in maniera completo. Escludere in modo riduttivo tale diritto costituzionalmente assicurato, per realizzare una speditezza processuale apprezzata preventivamente, senza valutare neppure sommariamente le esposizioni difensive, che ancora non sono state esternate e fondarsi su una stima aprioristica di un comportamento "defatigatorio", contrasta con le fondamentali esigenze di un pieno contraddittorio. Nè la carenza di una specifica motivazione della richiesta di traduzione è rilevante, ove si tenga presente che l'indagato può ritenere utile - in questa particolare e delicata fase processuale non disciplinata dalla regola della devoluzione - evidenziare in udienza le proprie osservazioni, senza rivelare anticipatamente la linea difensiva.
è questo un diritto che non può essere paralizzato in base a considerazioni di "concretezza" processuale, ove si consideri che attualmente un pieno svolgimento della difesa in contraddittorio è divenuto maggiormente rilevante alla luce della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 405 novellato secondo il quale il "pubblico ministero, al termine delle indagini" deve formulare "richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza": a tale fine la completezza della posizione difensiva diviene maggiormente significativa.
Ne deriva che la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. dell'udienza di riesame e della successiva ordinanza del Tribunale.
Nel caso di specie si è verificata questa nullità, poiché il Tribunale non ha disposto neppure l'esame della richiedente da parte del magistrato di sorveglianza.
L'osservazione di quel giudice secondo cui l'indagata, che aveva chiesto di essere tradotta, a seguito del rifiuto di provvedere in tal senso da parte del Tribunale, doveva rinnovare l'istanza di audizione da parte del magistrato di sorveglianza è comunque erronea, poiché nella prima richiesta era contenuta l'istanza minore suddetta.
Va, tuttavia, rilevato che il Tribunale deve comunque disporre la traduzione, qualora l'indagato abbia rivolto formale richiesta, non potendo essere censurate preliminarmente le modalità d'esercizio del diritto di difesa.
Questa nullità non determina la cessazione d'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, poiché tal effetto ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10 consegue soltanto quando il Tribunale non decida nei termini stabiliti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza;
si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006