Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 1
Nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite.
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- 1. Prendere cellulare dimenticato sul bancone: furto o appropriazione indebita? (6353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 marzo 2021
Deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto. Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene: tale principio può trovare applicazione solo qualora il telefono sia stato smarrito, e quindi il suo possessore non sappia il luogo ove egli lo ha …
Leggi di più… - 2. Nel caso di appropriazione di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, colui che se ne appropria, senza provvedere…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2020
(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, aveva assolto per insussistenza del fatto un imputato dall'accusa di ricettazione ipotizzata come commessa in luogo imprecisato in epoca anteriore e prossima al 27/01/2017. In particolare, la motivazione del Tribunale, posta a fondamento dell'esito assolutorio, era nel senso che l'imputato si era appropriato di un bene non già oggetto di reato bensì semplicemente smarrito (e il delitto di cui all'art. 647 cod. pen. era stato depenalizzato). I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, come unico motivo, …
Leggi di più… - 3. Trova assegno e aggiunge zeri (Cass. 12845/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2018
Tenersi una cosa smarrita che consenta di risalire al suo proprietario è furto, e riceverla da altri è ricettazione. Detenere un assegno (così come una carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione. Nel caso di specie un assegno risultava essere stato contraffatto mediante l'aggiunta di alcuni zeri e nella parte relativa al beneficiario. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE, SENTENZA 20 marzo 2018, n.12845 Pres. De Crescienzo – est. Monaco Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Brescia, …
Leggi di più… - 4. Ladro chi raccoglie un portafoglio smarrito (Cass. 51895/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2017
Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di Urbino, che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. nel reato di cui all'art. 647 cod. pen., ha assolto Er. Ag. dal reato di appropriazione di cose smarrite. Deduce la violazione di legge, sostenendo che nel portafogli sottratto vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, con conseguente sussistenza del reato di furto. 2. Con memoria depositata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2013, n. 46991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46991 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 08/11/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2482
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 11724/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA ZI nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/9/2010 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/9/2010, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti sez. dist. di S. Agata Militello del 17/10/2006 con la quale ZA ZI era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p. e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 647 c.p. ed in punto di trattamento sanzionatorio con applicazione delle attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 4 e 6. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 647 c.p..
Evidenzia che la motivazione della sentenza è del tutto carente con riferimento all'individuazione del reato presupposto ed inoltre risulta credibile la versione resa dall'imputato sull'occasionale rinvenimento dell'assegno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo proposto. Difatti esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, rifacendosi anche alla sentenza di primo grado, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 647 c.p., ha, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato "... il titolo era compenso quantomeno del delitto di furto, commesso dalla persona che effettivamente aveva rinvenuto gli oggetti smarriti dal Bevacqua, poiché come tale va qualificato il fatto di chi si impossessa di una cosa smarrita che contenga chiari ed intatti i segni esteriori di un possesso legittimo altrui, i quali consentano l'individuazione del titolare del diritto...". Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. E sul punto la Corte territoriale si è adeguata all'orientamento di questa Corte (sez. 5 n. 40327 del 21/9/2011, Rv. 251723), condiviso dal Collegio, in base al quale sussiste in delitto di furto, e non quello di appropriazione di cose smarrite tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il bene conservi i segni evidenti del legittimo possesso altrui. Ed appunto, nel caso di specie, si trattava di un assegno bancario dal quale poteva risalirsi agevolmente al titolare del conto corrente, il quale, nonostante lo smarrimento, non aveva perso la propria signoria sulla cosa, permanendo il suo diritto alla restituzione in caso di rinvenimento della stessa (sez. 2 n. 8109 del 26/4/2000, Rv. 216589). In tal senso deve affermarsi che il soggetto che abbia trovato l'oggetto smarrito, deve provvedere alla restituzione dello stesso ove siano presenti segni che consentano di individuarne il legittimo titolare;
il non farlo integra una condotta appropriativa illecita idonea ad integrare sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto, che costituisce il delitto presupposto della ricettazione ritenuta integrata a carico del ricorrente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2013