Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui l'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto e dunque anche al di fuori della circoscrizione del giudice che procede, manifesti tempestivamente la volontà di comparire nel giudizio camerale di riesame disciplinato dagli artt. 17 e 309 cod. proc. pen., ne deve essere disposta la traduzione ed assicurata la possibilità di presenziare all'udienza (eventualmente anche attraverso le modalità della videoconferenza) a pena di nullità assoluta ed insanabile.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2002, n. 42158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42158 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 3702
3. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 16755/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SS;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Venezia in data 26.3.2002;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. V. Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
LL SS impugna l'ordinanza del tribunale di Venezia, confermativa del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal gip presso il tribunale di Belluno in ordine a diversi episodi di estorsione in concorso. Denuncia nullità dell'udienza camerale di riesame, per non essere stata disposta la sua traduzione, nonostante avesse espressamente richiesto di comparire.
Il ricorso è fondato.
In linea di fatto risulta dagli atti che, ricevuta in data 12 febbraio 2002 la notificazione dell'avviso di celebrazione dell'udienza di riesame, il giorno successivo l'indagato - detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. - ha formalmente richiesto di presenziare ad essa mediante video conferenza;
che il presidente del tribunale ha prima ordinato e poi revocato la traduzione del detenuto, disponendone l'audizione da parte del giudice di sorveglianza competente;
che davanti a quest'ultimo l'indagato ha ribadito la propria volontà di partecipare all'udienza di riesame;
che la richiesta non è stata accolta e che l'eccezione di nullità proposta in limine dal difensore è stata disattesa. Osserva il collegio, innanzi tutto, che l'indagato, nella sua prima istanza, richiese di presenziare all'udienza mediante video-conferenza; detta modalità di partecipazione, prevista dagli artt. 45 bis e 146 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., è considerata dalla legge a tutti gli effetti equivalente alla partecipazione personale e diretta, alla quale si sostituisce per esigenze logistico-organizzative dell'Amministrazione della giustizia, sicché ad essa si estendono le garanzie che assistono il diritto dell'interessato ad essere presente al giudizio che lo riguardi (Corte cost., sent. n. 342 del 1999);
nessuna distinzione quindi, in ordine alla sanzione processuale configurabile nel caso di violazione di tale diritto, può derivare dalla circostanza che l'interessato possa usufruire dell'una o dell'altra forma (personale o "a distanza") di partecipazione, che è comunque compito del giudice assicurare nei casi in cui essa è imposta dalla legge.
Ciò premesso, si deve qui nuovamente affermare il principio di diritto - dal quale il tribunale sì è consapevolmente ma erroneamente discostato - secondo il quale nell'ipotesi in cui l'imputato detenuto, in qualunque istituto si trovi ristretto e dunque anche al di fuori della circoscrizione del giudice che procede, manifesti tempestivamente la volontà di comparire nel giudizio camerale di riesame disciplinato dagli artt. 127 e 309 c.p.p., ne debba essere disposta la traduzione ed assicurata la possibilità di presenziare all'udienza (eventualmente, per quanto sopra detto, anche "a distanza"), a pena di nullità assoluta ed insanabile.
A tali conclusioni deve necessariamente pervenirsi dopo che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 45 del 1991, ha chiarito, con riferimento al rito camerale ex art. 127 c.p.p. applicato proprio al procedimento di riesame, che sussiste sempre l'interesse dell'imputato a comparire personalmente per contrastare - se lo voglia - le risultanze probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui favorevoli: così come è evidente l'importanza che il contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi assumere la decisione. Ed invero, ha precisato il giudice delle leggi, la considerazione che il legislatore, per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia previsto come regola la delega rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno alla circoscrizione, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa richiesta (o il giudice di cognizione lo ritenga necessario) possa ordinarne la traduzione innanzi a sè: il diritto-dovere del giudice di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano infatti nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui s'informa l'attuale sistema processuale. Da rilevare che ad analoghi principi la medesime Corte costituzionale si era ispirata nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di rito abrogato, per contrasto con l'art. 24, 2 comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione ove l'imputato o il condannato, che avesse fatto domanda di essere sentito personalmente, non comparisse all'udienza per legittimo impedimento (sent. n. 98 del 1982). A ciò deve aggiungersi che le sezioni unite di questa supreme Corte, pronunciandosi ancora in tema di disciplina dell'udienza camerale applicata al procedimento di riesame, ma risolvendo la questione in via generale, hanno ulteriormente precisato che nell'ipotesi di indagato, imputato o condannato detenuto, la cui partecipazione all'udienza camerale è subordinata ad una positiva manifestazione di volontà in tal senso anche nel caso di detenzione fuori della circoscrizione del giudice, l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio. Senza di essi, infatti, l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della vocatio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere (sez. un., 22.11.1995, Carlutti, rv 203771). Devesi perciò ritenere che la citazione dell'imputato, dell'indagato o del condannato realizza un'unica fattispecie complessa, costituita dall'avviso, dalla dichiarazione di volontà dell'interessato detenuto di comparire e dalla sua successiva traduzione (o dal collegamento video, nei casi di legge), atti tutti da guardarsi, per il rapporto di stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione unitaria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudicium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che, in mancanza, rimane integrata la nullità generale di tipo assoluto di cui agli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. (nello stesso senso, con riguardo al rito camerale d'appello, sez. 2^, 7.12.2001, Liuzzo, rv 220444).
L'interpretazione costituzionalmente adeguata del combinato disposto degli artt. 127 e 309 c.p.p. fornita dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in sede nomofilattica di secondo grado, d'altro canto, non priva le disposizioni in esame del contenuto loro proprio, come sembra viceversa ritenere il giudice di merito, atteso che la possibilità dell'indagato di essere sentito dal giudice di sorveglianza rimane integra ove l'interessato al riesame opti per tale forma "minore" di intervento la quale, ove prescelta, deve comunque essere garantita. Nè vale introdurre distinzioni fra soggetti legittimati a enunciare motivi nuovi davanti al giudice del riesame ai sensi del comma 6^ dell'art. 309 c.p.p., nel senso che, nell'ipotesi di impugnazione presentata dal solo difensore - come è avvenuto nel caso di specie all'indagato sarebbe preclusa detta facoltà sicché ne potrebbe essere legittimamente inibita la partecipazione all'udienza.
A prescindere, infatti, dalla considerazione che, come affermato dalla citata sentenza costituzionale, sussiste sempre e comunque l'interesse dell'indagato a comparire personalmente per contrastare, se lo voglia, le risultanze probatorie a suo carico,
l'interpretazione della disposizione predetta - secondo la quale chi ha proposto la richiesta ha facoltà di enunciare nuovo motivi davanti al giudice del riesame - non può essere restrittiva, dovendosi l'espressione legislativa riferire alla parte istante nel suo complesso, e dunque all'interessato ed ai suoi difensori che costituiscono un unico soggetto processuale al quale sono congiuntamente (tranne i casi eccezionali specificamente previsti) attribuiti diritti e facoltà, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che da tempo ha chiarito, per esempio, come l'avviso per l'udienza camerale di riesame vada notificato ad entrambi i difensori, anche se l'impugnazione è stata presentata solo da uno di essi ( sez. un., 27 giugno 2001, Di Sarno, rv 219229) e come, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta abbia diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore (a pena di nullità assoluta in quanto tale formalità è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio: sez. un., 25 ottobre 2000, Scarlino, rv 216960).
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame;
all'annullamento non consegue la perdita di efficacia della misura che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, c.p.p. (sez. un., 27 giugno 2001, Di Sarno, rv 219230).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di Venezia per nuovo esame. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2002