Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame il Tribunale è tenuto ad assicurare la presenza dinanzi a sè dell'imputato o indagato che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale stesso, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque la presentazione di motivi nuovi. La mancata traduzione dà luogo a nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale, senza tuttavia che perda efficacia la misura coercitiva disposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 21015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21015 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento