Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24376
CASS
Sentenza 11 maggio 2004

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In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.), deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991, che qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale, per consentire a chi abbia personalmente proposto la relativa richiesta di dedurre motivi nuovi a norma dell'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24376
    Data del deposito : 11 maggio 2004

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