Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen.), deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991, che qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale, per consentire a chi abbia personalmente proposto la relativa richiesta di dedurre motivi nuovi a norma dell'art. 309, comma sesto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24376 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11/05/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 795
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 9335/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA LE, n. il 4 maggio 1961;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata il 23 gennaio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. Armando Vaneto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di riesame la misura cautelare della custodia in carcere applicata a LE BA, persona sottoposta a indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricorre per Cassazione LE BA e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 127 e 309 c.p.p.. Lamenta che non sia stata disposta la richiesta sua traduzione dinanzi al tribunale del riesame e comunque che, a seguito della dichiarazione di nullità dell'interrogatorio reso al magistrato di sorveglianza, il tribunale abbia considerato ulteriormente sospeso il termine per la decisione previsto dall'art. 309 comma 9 c.p.p..
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 291, 292, 309 c.p.p. e 100 disp. att. c.p.p., lamentando che la decisione di riesame, come l'ordinanza cautelare, si siano fondate sulle dichiarazioni del collaboratore NC EO, così come riportate in un'informativa di reato relativa ad altro procedimento, senza che ne siano stati acquisiti i verbali, con la conseguente invalidazione dell'intero procedimento.
Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni NC EO, in quanto non rinnovate a norma dell'art. 26 legge n. 63 del 2001 la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto motivata per relationem alla richiesta di misura cautelare.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Con sentenza n. 45 del 1991 la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata una questione di legittimità dell'art. 309 comma 8 e dell'art. 127 comma 3 c.p.p., ha ritenuto che nel procedimento di riesame, benché sia prevista di regola la delega al magistrato di sorveglianza per sentire il ricorrente detenuto o internato in altra circoscrizione, tuttavia il giudice possa egualmente disporne la traduzione innanzi a sè, quando lo ritenga necessario ovvero lo abbia richiesto lo stesso ricorrente. Questa sentenza della Corte costituzionale ha dato luogo a interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, essendosi ritenuto in talune decisioni che il giudice sia vincolato a ordinare la traduzione quando ne abbia fatto richiesta il ricorrente (Cass., sez. 2^, 9 marzo 1993, Tangorra, m. 195243, Cass., sez. 2^, 25 gennaio 1994, Gioffrè, m. 196366, Cass., sez. 5^, 16 marzo 1994, Piras, m. 198001, Cass., sez. 1^, 14 novembre 2001, Schiavone, m. 220338, Cass., sez. 2^, 6 novembre 2002, Bello, m. 223357), in altre che l'ordine di traduzione sia sempre affidato a una valutazione discrezionale del giudice (Cass., sez. 1^, 26 novembre 1992, Granillo, m. 192925, Cass., sez. 5^, 12 maggio 1993, Spierto, m. 195406, Cass., sez. 1^, 24 ottobre 1994, Madonia, m. 200321, Cass., sez. 6^, 2 maggio 1995, Madonia, m. 201830, Cass., sez. 6^, 4 febbraio 2003, Leontino, m. 225435). Delle due interpretazioni è da preferire la prima, sia perché, secondo quanto rileva la stessa Corte costituzionale, dovrebbe comunque riconoscersi il diritto di presenziare a chi abbia proposto personalmente la richiesta di riesame, per consentirgli di dedurre motivi nuovi a norma dell'art. 309 comma 6; sia perché negli altri casi occorrerebbe pur sempre riferire la valutazione del giudice ai contenuti della richiesta e si finirebbe, quindi, per appesantire il procedimento con una questione ulteriormente incidentale. Si deve, pertanto, ritenere che, anche se detenuto in altra circoscrizione, il ricorrente abbia diritto alla traduzione innanzi al giudice del riesame, quando esplicitamente la richieda, come hanno riconosciuto anche le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, m. 203771, che, peraltro, non è stata massimata sul punto).
Nel caso in discussione, essendo stata tempestivamente eccepita dal difensore la nullità dell'udienza di riesame, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Questa decisione è assorbente rispetto ai rimanenti motivi del ricorso.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004