Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 36630
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Sentenza 30 agosto 2005

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In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod.proc.pen.(richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod.proc.pen. e, per quanto riguarda l'appello de libertate, dall'art. 310, comma secondo, cod.proc.pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 36630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36630
    Data del deposito : 30 agosto 2005

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