Sentenza 30 agosto 2005
Massime • 1
In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 cod.proc.pen.(richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma ottavo, cod.proc.pen. e, per quanto riguarda l'appello de libertate, dall'art. 310, comma secondo, cod.proc.pen.) deve ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 45, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale. Con la conseguenza che la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'interessato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente attraverso le modalità della videoconferenza, dà luogo a nullità assoluta ed insanabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2005, n. 36630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36630 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 30/08/2005
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 31
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 027778/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE UR, N. IL 23/09/1978;
avverso ORDINANZA del 14/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi.
Udito il difensore Avv.to LUCERI Giorgio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Con ordinanza in data 14 giugno 2005 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 C.P.P., ha respinto l'appello presentato da GE RI contro l'ordinanza in data 11 maggio 2005 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere precedentemente applicata nei confronti del suddetto indagato in relazione ai reati di omicidio aggravato a scopo di rapina, tentata rapina aggravata e porto e detenzione illegale di arma, commessi in Palermo il 9.11.2000 in danno di AI RO. La ipotesi accusatoria, che aveva determinato la riapertura delle indagini nel 2004, dopo una prima archiviazione, traeva origine dalle dichiarazioni eteroaccusatorie di ES IV, giovanissimo all'epoca del fatto, il quale, sentito dalla polizia nel 2004, in quanto indagato per estorsione ai danni dei genitori, aveva ammesso di essersi trovato insieme a GE RI, la notte dell'omicidio, sulla autovettura Mercedes di colore bianco del AI e di essere sceso quando aveva visto il GE minacciare il AI con una pistola, sentendo subito dopo il rumore di due colpi di arma da fuoco sparati dal GE che in seguito lo aveva minacciato per indurlo a tacere l'accaduto.
Il GIP di Palermo, con provvedimento in data 29.11.2004, aveva applicato al GE la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo credibile il dichiarante ES ed attendibile il suo racconto poiché conosceva tutti i particolari della vicenda e le sue dichiarazioni erano state confermate dai genitori, con cui il ragazzo si era confidato anche in ordine alle minacce ricevute da parte del GE, nonché da ON IE che si era accompagnata con il ES ed il GE per parte della sera del fatto ed aveva più tardi tagliato i capelli al ES, alla presenza del GE, al fine di impedirne il riconoscimento. Ulteriori riscontri furono ravvisati dal GIP in una denuncia a carico del padre del GE per possesso illegale di arma da fuoco e nel rapporto di conoscenza e di frequentazione fra il ES ed il GE, che era stato ammesso dallo stesso GE, sia pure retrodatandolo al 1996. Successivamente il GE, con istanza depositata il 6.5.2005, aveva chiesto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere o, in subordine, la sua sostituzione con altra misura meno grave, rilevando che si era sempre protestato innocente e che erano venute meno le esigenze cautelari, poiché, attraverso l'incidente probatoria erano state acquisite le fonti di prova, non vi era pericolo di fuga e non esistevano elementi concreti da cui desumere che potesse commettere ulteriori reati.
Il Tribunale, nel respingere l'appello contro il provvedimento del GIP che aveva ritenuto il persistere delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, ha osservato correttamente che non poteva essere messo in discussione il quadro indiziario già esaminato in sede di applicazione della misura custodiate, poiché il GE aveva dedotto davanti al GIP soltanto il venire meno delle esigenze cautelari, ed ha quindi confermato la sussistenza di tali esigenze, limitatamente al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ai sensi dell'art. 274 lett. c) C.P.P., sotto il profilo che le modalità gravissime del fatto, unitamente alle modalità della condotta, al movente che lo aveva determinato ed alla capacità mostrata dall'indagato di sottrarsi alle proprie responsabilità per lungo tempo, trattandosi di fatto risalente al novembre del 2000, dimostravano la sussistenza di tale pericolo, avuto anche riguardo alle dichiarazione del coindagato ES che apparivano indicative di una indole negativa del GE.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del GE deducendo con tre separati motivi:
- violazione dell'art. 606 lett. c) C.P.P., in relazione agli artt. 127, 309 e 310 C.P.P. e 101 Disp. Att. stesso codice, per avere il
Tribunale violato il principio del contraddittorio, con conseguente nullità insanabile della ordinanza impugnata, posto che aveva emesso tale provvedimento in data 14.6.2005 senza avere preso in esame l'interrogatorio che il GE, ristretto nella casa circondariale di Rebibbia in Roma, aveva reso, su sua richiesta, il 9 giugno 2005 davanti al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, non rilevando la circostanza che detto atto, al momento della decisione, non fosse ancora pervenuto al Tribunale del riesame, non dipendendo ciò da colpa dell'indagato;
- violazione dell'art. 606 lett. c) C.P.P., in relazione agli artt. 273, 310, 297 C.P.P., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che davanti al GIP fosse stato dedotto soltanto il venire meno o la attenuazione delle esigenze cautelari, mentre invece erano state messe in luce diverse acquisizioni probatorie, successive alla adozione della misura, tutte favorevoli all'indagato, che minavano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quali l'incidente probatorio relativo a Lo Faso, le dichiarazioni di IE ON, le contraddittorie dichiarazioni dei genitori del coindagato ES, il confronto fra i due coindagati e l'esame delle telefonate fatte e ricevute dal GE, che dimostravano come il quadro indiziario fosse ormai ristretto alla sola chiamata eteroaccusatoria del ES;
- violazione dell'art. 606 lett. c) C.P.P., in relazione all'art. 274 lett. c) e violazione dell'art. 606 lett. e) stesso codice per mancanza ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata nel punto in cui aveva ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, considerato che il Tribunale, dopo avere riportato in premessa corretti principi di diritto, da rispettare in ordine alla applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, aveva poi ricavato le esigenze cautelari nel caso di specie dalla sola gravità in sè della fattispecie astrattamente considerata, senza spiegare in alcun modo per quale motivo le esigenze cautelari, riconosciute attenuate dallo stesso Tribunale, non potessero essere eventualmente assicurate attraverso una misura attenuata, quale quella degli arresti domiciliari. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare ed assorbente l'esame della questione di nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, prospettata dalla difesa del ricorrente sotto il profilo che il Tribunale avrebbe deciso senza esaminare il contenuto del verbale della audizione resa dall'indagato.
su sua richiesta, davanti al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, posto in un diverso circondario (Roma) rispetto a quello del Tribunale di Palermo.
La questione, così come posta, appare infondata poiché dagli atti non emerge che tale esame sia mai stato richiesto dall'indagato, ne' tanto meno che sia stato eseguito, costituendo comunque onere dell'indagato la produzione di tale verbale, se esistente, al fine di conferire specificità alla sua doglianza, mentre invece nulla aveva allegato o eccepito sul punto il difensore dell'indagato, pur presente nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Palermo. Peraltro proprio l'esame degli atti, consentito a questa Corte, trattandosi di denuncia della violazione di una norma processuale, ha permesso di verificare che la richiesta dell'indagato, detenuto in quel momento a Roma, pervenuta al Tribunale di Palermo in data 31 maggio 2005, concerneva non già una istanza di audizione davanti al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione, bensì una istanza di traduzione davanti al Tribunale di Palermo per la udienza di appello contro il provvedimento del GIP. Di fronte a tale istanza il Presidente del Tribunale non aveva disposto la traduzione, richiesta dall'indagato, bensì aveva inoltrato, con nota 1.6.2005, richiesta di audizione al Magistrato di Sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.P., cui non era seguita risposta nè prima ne' dopo l'udienza davanti al Tribunale di Palermo. Orbene ciò che rileva in tale situazione non è la circostanza che il Magistrato di Sorveglianza abbia omesso tale esame ovvero non abbia trasmesso il relativo verbale al Tribunale di Palermo, se in ipotesi eseguito, quanto la mancata traduzione dell'imputato, che ne aveva fatto specifica richiesta, davanti al Tribunale di Palermo. In tema di procedimento camerale partecipato, quale disciplinato dall'art. 127 C.P.P.(richiamato, per quanto riguarda il riesame, dall'art. 309, comma 8, C.P.P.), deve infatti ritenersi, alla stregua dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45 del 1991, che, qualora l'interessato, detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, avanzi richiesta di essere sentito personalmente, il giudice sia vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sè, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale (v. Cass. Sez. 5, 28.5.2004 n. 24376 Rv 229653; Cass. Sez. 2, 16.12.2002 n. 42158, Rv. 223357). E la mancata traduzione in udienza o comunque la mancata possibilità di presenziare all'udienza da parte dell'indagato, qualora lo abbia richiesto, eventualmente anche attraverso le modalità della videoconferenza, da luogo a nullità assoluta ed insanabile (cfr. cass. Sez. 2 n. 42158 del 16.12.2002; Cass. Sez. Un. N. 40 del 1995, Rv 203771). Ciò è stato ritenuto anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto, ha affermato che nei procedimenti cautelari, quando sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato, si impone la diretta audizione del medesimo affinché il giudice possa formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo (v. Corte Cost. 31.1.1991 n. 45). Nè rileva che nel caso in esame non si trattasse di riesame del provvedimento cautelare, bensì di appello in materia di misure cautelari, ai sensi dell'art. 310 C.P.P., poiché anche tale disposizione richiama il comma 2 il procedimento di cui all'art. 127 C.P.P. e le garanzie difensive sono uguali in entrambi i procedimenti, che riguardano entrambi la libertà dell'imputato o dell'indagato.
Trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178 C.P.P., della udienza camerale e della successiva pronuncia del
Tribunale, che peraltro non fa perdere efficacia alla misura cautelare disposta (v. Cass. Sez. 1, 4.5.2004 n. 21015 RV. 228909), si deve pertanto annullare la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sulla richiesta di appello presentata dal difensore del GE con atto del 21 maggio 2005. Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto per cui, in caso di richiesta dell'indagato di essere sentito personalmente, dovrà disporne la traduzione davanti a sè.
La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 ter, Dipos. Att. C.P.P..
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio;
Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 30 agosto 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005