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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
(segue verbale di udienza del 14 gennaio 2025)
R.G. 6602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6602 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Genova (GE) il 23/02/1979, in persona del Procuratore Generale CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio
[...] dell'Avvocato Paola Pranzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo;
-intimante opposto-
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(CA) il 30/08/1973, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Battista Campus, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-intimato opponente-
Causa avente in oggetto: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo); tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'intimante: dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 13 febbraio 2024, ritenuta venuta meno la materia del contendere, si insiste perché parte resistente sia condannata alle spese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida,
[...]
per tramite del procuratore ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio , esponendo che: Controparte_2
- con contratto del 27.02.2015, aveva concesso in Controparte_3 locazione all'intimato l'immobile sito in Cagliari, Viale Trieste n°6, lett. I, terzo piano;
- il locatore era deceduto in data 29.07.2021 e l'attore è suo erede legittimo succeduto mortis causa;
- il contratto in parola scadeva il 28.02.2023 e gli eredi hanno manifestato al conduttore la volontà di non rinnovarlo, con lettera raccomandata spedita il 13.7.2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ha concluso per la convalida con condanna al rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito Controparte_2
opponendosi alla convalida e allegando che:
- il contratto di locazione era stato concluso per la durata di quattro anni dal 1.3.2015 fino al 28.2.2019 e poi prorogato tacitamente alla prima scadenza per altri due anni;
- il contratto richiama la L. 431/1998 art. 2 comma 3 (che disciplina il rinnovo tacito biennale, salvo facoltà di disdetta).
Ha concluso come in epigrafe opponendosi al rilascio.
Con ordinanza del 15.2.2023 il Giudice ha ordinato il rilascio dell'immobile entro la data del 31.05.2023 e ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Preso atto del rilascio, avvenuto in data 13.2.2024, all'udienza
2 dell'11.6.2024 il procuratore di parte attrice ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese della lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
È pacifico, come riferito dall'intimante all'udienza dell'11.6.2024, che in data 13.02.2024 l'intimato abbia provveduto al rilascio dell'immobile.
Ne consegue che, in questa sede, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, che presuppone la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio in dipendenza di fatti tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sotteso dalla domanda.
Quale logica conseguenza, alcun'altra statuizione nel merito deve (o può) essere resa da questo Tribunale.
La pronuncia di cui sopra non esonera questo Giudice dalla necessità di provvedere sulle spese del procedimento, regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tanto premesso, la domanda sarebbe stata accolta, sul presupposto:
- che il contratto di locazione a uso abitativo è stato concluso per il periodo di quattro anni, alla scadenza dei quali il contratto sarebbe stato prorogato di diritto per altri due anni salva la facoltà di disdetta da parte del locatore;
- che al termine del periodo di ulteriore rinnovo biennale, ciascuna parte aveva «diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza» (art. 1
– contratto di locazione del 27.02.2015 – doc. 2, intimazione);
- che il contratto, per ammissione dello stesso intimato, aveva scadenza in data 28.2.2019, prorogato tacitamente fino al 28.2.2021;
- che la nuova scadenza biennale sarebbe stata in data 28.2.2023;
- che nel rispetto della norma contrattuale e del termine di sei mesi di preavviso, il nuovo locatore – succeduto iure successionis – ha inviato formale disdetta per la data del 28.2.2023 a mezzo
3 Raccomandata A/R non ritirata dal locatario e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. 6 – 7 – 8, intimazione);
- che, sulla base di quanto precede, la pretesa azionata avrebbe trovato fondamento, con condanna nel merito.
E tanto basta ad affermare la soccombenza di parte intimata, con conseguente condanna al pagamento delle spese della lite.
______
Le spese di lite – ivi comprese le spese del procedimento di mediazione in quanto debitamente documentate – seguono la soccombenza e sono liquidate, avuto riguardo alla (scarsa) complessità della vertenza, in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. 147/2022 imposti e considerati i valori minimi, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna a rifondere a Controparte_2 Parte_1 le spese della lite, che liquida in €215,85 per spese,
[...]
€1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
4
R.G. 6602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6602 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Genova (GE) il 23/02/1979, in persona del Procuratore Generale CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio
[...] dell'Avvocato Paola Pranzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo;
-intimante opposto-
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(CA) il 30/08/1973, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Battista Campus, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-intimato opponente-
Causa avente in oggetto: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo); tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'intimante: dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 13 febbraio 2024, ritenuta venuta meno la materia del contendere, si insiste perché parte resistente sia condannata alle spese.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida,
[...]
per tramite del procuratore ha Parte_1 Controparte_1
convenuto in giudizio , esponendo che: Controparte_2
- con contratto del 27.02.2015, aveva concesso in Controparte_3 locazione all'intimato l'immobile sito in Cagliari, Viale Trieste n°6, lett. I, terzo piano;
- il locatore era deceduto in data 29.07.2021 e l'attore è suo erede legittimo succeduto mortis causa;
- il contratto in parola scadeva il 28.02.2023 e gli eredi hanno manifestato al conduttore la volontà di non rinnovarlo, con lettera raccomandata spedita il 13.7.2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza.
Ha concluso per la convalida con condanna al rilascio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito Controparte_2
opponendosi alla convalida e allegando che:
- il contratto di locazione era stato concluso per la durata di quattro anni dal 1.3.2015 fino al 28.2.2019 e poi prorogato tacitamente alla prima scadenza per altri due anni;
- il contratto richiama la L. 431/1998 art. 2 comma 3 (che disciplina il rinnovo tacito biennale, salvo facoltà di disdetta).
Ha concluso come in epigrafe opponendosi al rilascio.
Con ordinanza del 15.2.2023 il Giudice ha ordinato il rilascio dell'immobile entro la data del 31.05.2023 e ha disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Preso atto del rilascio, avvenuto in data 13.2.2024, all'udienza
2 dell'11.6.2024 il procuratore di parte attrice ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese della lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
È pacifico, come riferito dall'intimante all'udienza dell'11.6.2024, che in data 13.02.2024 l'intimato abbia provveduto al rilascio dell'immobile.
Ne consegue che, in questa sede, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, che presuppone la sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio in dipendenza di fatti tali da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sotteso dalla domanda.
Quale logica conseguenza, alcun'altra statuizione nel merito deve (o può) essere resa da questo Tribunale.
La pronuncia di cui sopra non esonera questo Giudice dalla necessità di provvedere sulle spese del procedimento, regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Tanto premesso, la domanda sarebbe stata accolta, sul presupposto:
- che il contratto di locazione a uso abitativo è stato concluso per il periodo di quattro anni, alla scadenza dei quali il contratto sarebbe stato prorogato di diritto per altri due anni salva la facoltà di disdetta da parte del locatore;
- che al termine del periodo di ulteriore rinnovo biennale, ciascuna parte aveva «diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza» (art. 1
– contratto di locazione del 27.02.2015 – doc. 2, intimazione);
- che il contratto, per ammissione dello stesso intimato, aveva scadenza in data 28.2.2019, prorogato tacitamente fino al 28.2.2021;
- che la nuova scadenza biennale sarebbe stata in data 28.2.2023;
- che nel rispetto della norma contrattuale e del termine di sei mesi di preavviso, il nuovo locatore – succeduto iure successionis – ha inviato formale disdetta per la data del 28.2.2023 a mezzo
3 Raccomandata A/R non ritirata dal locatario e restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. 6 – 7 – 8, intimazione);
- che, sulla base di quanto precede, la pretesa azionata avrebbe trovato fondamento, con condanna nel merito.
E tanto basta ad affermare la soccombenza di parte intimata, con conseguente condanna al pagamento delle spese della lite.
______
Le spese di lite – ivi comprese le spese del procedimento di mediazione in quanto debitamente documentate – seguono la soccombenza e sono liquidate, avuto riguardo alla (scarsa) complessità della vertenza, in applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.M. 147/2022 imposti e considerati i valori minimi, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna a rifondere a Controparte_2 Parte_1 le spese della lite, che liquida in €215,85 per spese,
[...]
€1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Cagliari, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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