Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 997
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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Massime1

In tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992, siano non soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, più in generale, tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31, D.Lgs. n. 277 del 1991, essendo irrilevante che l'esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. L'accertamento dell'esistenza di una esposizione "qualificata" richiede che il giudice verifichi - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, computando in questo periodo anche le pause 'fisiologiche' dell'attività (riposi, ferie, festività) rientranti nella normale evoluzione del rapporto di lavoro, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, esplicitata nella circolare INPS 13 dicembre 1995, n. 304, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati.

Commentario1

  • 1Eccessiva esposizione all’amianto e limiti alla rivalutazione contributiva ex L. 257/92: le ultime novità giurisprudenziali
    Milizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011

    L'eccessiva esposizione alle polveri sottili di amianto e le derivanti patologie (asbestosi, c.d. malattia respiratoria occupazionali) sono vexatae questiones molto dibattute dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 38991/10 con nota di Marani sul c.d. caso Montefibre, Cass. sez. lav. n. 8915/09 nel Massimario, n. 24170/08, Trib. Ivrea n. 131/07 in www.dirittoegiustizia.it del 21/11/07), dalla dottrina (v. ex multis Piva, Cappuccini, Manzella, Berlinguer e Guarianello) e sono regolate da numerose leggi (T.U. n. 1124/65, L. 626/94, art. 9 St. Lav., protocollo welfare). Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi sez. lav. nn. 50 e 724, rispettivamente del 11/01 e del 17/02/11, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 997
Data del deposito : 23 gennaio 2003

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