Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992, siano non soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, più in generale, tutti i lavoratori subordinati i quali - indipendentemente dall'oggetto dell'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e 31, D.Lgs. n. 277 del 1991, essendo irrilevante che l'esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. L'accertamento dell'esistenza di una esposizione "qualificata" richiede che il giudice verifichi - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d'ufficio previsti nel rito del lavoro - se il lavoratore ha dimostrato che nell'ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni, computando in questo periodo anche le pause 'fisiologiche' dell'attività (riposi, ferie, festività) rientranti nella normale evoluzione del rapporto di lavoro, non rilevando in contrario il mancato rilascio, (ovvero il contenuto), delle dichiarazioni in ordine alla durata ed al grado dell'esposizione che l'INAIL ed il datore di lavoro devono rendere nella procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, esplicitata nella circolare INPS 13 dicembre 1995, n. 304, atteso che le suddette dichiarazioni esauriscono i propri effetti nell'ambito della suddetta procedura e non assumono carattere vincolante in ordine ai fatti attestati.
Commentario • 1
- 1. Eccessiva esposizione all’amianto e limiti alla rivalutazione contributiva ex L. 257/92: le ultime novità giurisprudenzialiMilizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2011
L'eccessiva esposizione alle polveri sottili di amianto e le derivanti patologie (asbestosi, c.d. malattia respiratoria occupazionali) sono vexatae questiones molto dibattute dalla giurisprudenza (cfr. Cass. pen. sez. IV n. 38991/10 con nota di Marani sul c.d. caso Montefibre, Cass. sez. lav. n. 8915/09 nel Massimario, n. 24170/08, Trib. Ivrea n. 131/07 in www.dirittoegiustizia.it del 21/11/07), dalla dottrina (v. ex multis Piva, Cappuccini, Manzella, Berlinguer e Guarianello) e sono regolate da numerose leggi (T.U. n. 1124/65, L. 626/94, art. 9 St. Lav., protocollo welfare). Due recenti sentenze del Tribunale di Brindisi sez. lav. nn. 50 e 724, rispettivamente del 11/01 e del 17/02/11, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NA, ES IO, US FR, TR VA, TA NN, TA IO, GA RO, NT IO, NT GI, ED FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IN - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GI DE FERRÀ, giusta proc. N. T. Tuccari di Roma del 10/1/01 rep. n. 56044;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 08/07/00 R.G.N. 248/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata in cancelleria l'8 luglio 2000, confermando la decisione del Tribunale di Saluzzo, ha rigettato la domanda proposta, dal sig. TO BO e dagli altri assicurati qui ricorrenti, nei confronti dell'INPS e dell'IN, per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, dei contributi versati nel periodo ultradecennale di attività lavorativa prestata con esposizione all'amianto.
La Corte ha, in particolare, ritenuto che il beneficio previsto dalla norma anzidetta si configura come uno strumento di tutela contro la disoccupazione involontaria, attribuito, quindi, ai soli lavoratori che, già impegnati in attività rischiose per esposizione alla menzionata sostanza nociva, abbiano sopportato, per effetto della forzata dismissione dei materiali pericolosi, un concreto nocumento di carattere occupazionale;
e non, invece, ai lavoratori che, pur dopo tale dismissione, si siano trovati, come nella specie, nuovamente inseriti nel mondo del lavoro. Ha, poi, rilevato che, nei confronti dell'IN, sussiste un ulteriore motivo di rigetto della domanda, consistente nel difetto della sua legittimazione passiva. L'istituto, infatti, dovrebbe, eventualmente, nella sussistenza dei requisiti di legge, soltanto attestare l'esposizione all'amianto, in relazione alle situazioni di rischio parametrate: attestazione il cui rilascio non è di per sè solo idoneo a giustificare la proposizione di una domanda giudiziale.
Gli assicurati ricorrono per la cassazione di questa sentenza con due motivi di censura.
L'INPS e l'IN resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la domanda giudiziale, avendo come presupposto (del rivendicato diritto alla sopravvalutazione della contribuzione) il requisito dell'esposizione ad un rischio che esorbita dalla copertura assicurativa dovuta dall'INPS, non può non essere rivolta anche nei confronti dell'ente competente ad assicurare siffatto rischio. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, assumendo i ricorrenti che è errata la interpretazione riduttiva accolta nella sentenza impugnata, scopo della norma essendo quello di agevolare il pensionamento non soltanto dei lavoratori ancora operanti nel settore dell'amianto ma, più in generale, di tutti i lavoratori che, per la prolungata esposizione alla sostanza nociva, abbiano subito un rischio capace di comprometterne la salute.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte si è già pronunciata sulla questione nella sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (ma vedi anche Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677) affermando il principio che, quando il lavoratore abbia chiesto, come nella concreta fattispecie, l'accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione (per il coefficiente 1,5) del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993 n. 271), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto ad operare la rivalutazione anzidetta, posto che la norma che dà veste al diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto (consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva e assicurativa, attraverso il meccanismo della ipervalutazione del periodo di "esposizione" coperto da contribuzione) ad una più rapida acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche e non già all'attribuzione delle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'IN. Alle considerazioni già svolte nelle ricordate pronunce va aggiunto che, significativamente, la norma del comma 8 non prescrive - diversamente da quella contenuta nel comma 7 dello stesso art. 13 per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - l'assolvimento di alcun incombente da parte dell'IN, in particolare richiedendo, come in quel caso, che l'avvenuta esposizione all'amianto sia "documentata" dall'Istituto. Se pure, quindi, a quest'ultimo, nel procedimento amministrativo aperto dall'INPS a seguito della domanda di attribuzione dell'accredito contributivo di cui trattasi (come pure nella eventuale fase contenziosa) può essere chiesto di intervenire per attestare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio, ciò non significa che l'accertamento dallo stesso operato assuma carattere pregiudiziale e vincolante (rilevando solamente ed eventualmente a fini probatori), ne' che la sua (eventuale) partecipazione al giudizio gli faccia assumere la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore interessato, non avendo la legge n. 257/92 (come modificata e integrata) innovato rispetto al principio generale di diritto processuale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa con la titolarità del rapporto sostanziale.
Rispetto, pertanto, a una richiesta fondata sulla ripetuta disposizione dell'art. 13, comma 8, l'IN difetta di legittimazione ("ad causam" in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda.
Il secondo motivo è, invece, fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono.
Le osservazioni contenute nella motivazione delle sentenze di questa Corte n. 6605 e 6620 del 7 luglio 1998, poste dal giudice a quo a fondamento della decisione, devono ritenersi superate dalla interpretazione che della disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e poi dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271) questa stessa Corte ha dato nelle sue decisioni più recenti (cfr., in particolare, Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, 27 febbraio 2002 n. 2926), rese in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000 n. 5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della disposizione in oggetto, sollevate da alcuni giudici di merito con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.. Questo giudice, facendo proprie le indicazioni ermeneutiche di cui alla ricordata pronuncia, ha osservato come l'avere la legge n. 271 del 1993 eliminato la specifica menzione - contenuta sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - dei "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" come unici soggetti destinatari dell'apprestato beneficio previdenziale sia significativo dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva, che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività del datore di lavoro, e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale "esposizione" del lavoratore all'azione morbigena delle fibre di amianto;
così da attribuire il detto beneficio non solamente a coloro che siano occupati in imprese direttamente investite dall'intervento legislativo (quelle cioè che estraggono o utilizzano amianto) e che abbiano perso (o siano destinati a perdere) il posto di lavoro in conseguenza del divieto (art. 1, comma 2, legge n. 257/92) di ulteriore produzione e uso della sostanza, ma, più in generale, a tutti i lavoratori subordinati (è stata esclusa, infatti, l'applicabilità della ripetuta disposizione ai lavoratori autonomi:
vedi Cass. 10 aprile 2002 n. 5082), indipendentemente dalla natura dell'attività propria dell'impresa datrice di lavoro, e senza che rilevino la circostanza della già avvenuta cessazione della esposizione alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n. 257/92 (non a caso l'art. 13, comma 8, usa espressioni al passato), come pure quella che il richiedente non abbia subito "contraccolpi" sul piano occupazionale;
in tutti i casi ricorrendo la medesima situazione - del concreto rischio del manifestarsi, anche a distanza di anni, di malattie pesantemente invalidanti (se non addirittura mortali) a causa dell'impiego di una sostanza di constatata pericolosità per la salute come l'amianto - cui la legge n. 271 del 1993 ha voluto dare tutela offrendo ai lavoratori, che abbiano operato per un considerevole periodo di tempo in attività che li ponevano a (significativo) contatto con tale sostanza nociva, la possibilità di abbandonare anticipatamente e definitivamente il lavoro attraverso un meccanismo che consente una più rapida acquisizione dei requisiti necessari alla maturazione del diritto ai trattamenti di pensione collegati appunto (come quelli di anzianità o di vecchiaia) alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa.
Che la norma dell'art 13 comma 8 della legge n.257 del 1992 e successive modifiche sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto è stato, del resto, nuovamente ribadito dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza 22 aprile 2002 n. 127. Il giudice delle leggi, scrutinando, ancora una volta, la legittimità costituzionale della ripetuta disposizione, dal giudice remittente considerata come non estensibile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ha ritenuto non fondata la questione, osservando come una interpretazione nei sensi sopra precisati sia la sola costituzionalmente adeguata e coerente con le finalità perseguite dal legislatore, che ha voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, così da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Alla luce delle considerazioni che precedono la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello prospettato nella sentenza impugnata, consentendo di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale tutti i lavoratori dipendenti, beninteso in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno.
A tale proposito questa Corte ha chiarito nella sentenza 3 aprile 2001 n. 4913 (cui si sono uniformate le successive decisioni, tra le quali quelle più sopra menzionate) che un rischio morbigeno rilevante ai sensi di legge è configurabile solo se si accerti la presenza, nell'ambiente di lavoro, di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche, rende concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare.
Non ignora il Collegio che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di "esposizione all'amianto", sostenendosi che una simile lettura dell'art. 13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n. 618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n. 1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori occupati in ambienti o in lavorazioni, nei quali (o a causa delle quali) si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza.
Senonché le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n. 257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", prevedendo con specifica disposizione (art. 3, poi sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n. 277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori "esposti", la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute.
Inserito e letto in tale contesto, l'art. 13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.p.r. n. 1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della "soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'IN (le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.
Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è. solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre e ancora, eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6.
È da rilevare, infine, che, nella già ricordata sentenza n. 5 del 2000, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 anche sotto il profilo - evidenziato da alcuni giudici remittenti - che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non, proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purché protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n. 277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene.
L'accertamento della esistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una. concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati (attraverso il. rinvio al d.lvo, n. 277/91) nell'art. 3 della legge n. 257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo, superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.
All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'IN e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, IN, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n. 304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, ne' assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n. 2677, in motivazione). Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa respinto la domanda degli interessati sul presupposto, giuridicamente errato, della attribuibilità del ripetuto beneficio previdenziale ai soli lavoratori che, essendo inseriti in imprese operanti nel settore dell'amianto, abbiano subito il danno occupazionale a cagione degli interventi legislativi intesi a determinare la dismissione delle lavorazioni relative al materiale pericoloso.
Deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito per l'accertamento relativo alla sussistenza (o non), nel caso concreto, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dalla legge per l'attribuzione della reclamata rivalutazione, l'essere stato cioè il richiedente adibito, per oltre un decennio, ad attività di lavoro dipendente comportanti una "esposizione" all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata.
Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Genova, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti fra assicurati ed INPS. Viceversa, avendo qui termine, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, la controversia nei confronti dell'IN, la Corte rileva che non v'è luogo a condanna dei ricorrenti soccombenti al rimborso, in favore di quest'ultimo Istituto, di spese processuali, non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza della domanda e della sua temerità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, per nuovo esame per il regolamento della spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Genova per le spese nei confronti dell'IN. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003