Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 3
Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL).
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado relativa all'avvenuta esposizione del lavoratore ricorrente al rischio specifico amianto in una controversia in cui lo stesso rivendicava il diritto, contestato dalle controparti, al riconoscimento del beneficio della supervalutazione dei periodi di contribuzione di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992).
L'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 va interpretato - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000 - nel senso che il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, soltanto agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che nell'esame della fondatezza della relativa domanda il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - se l'assicurato, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente di lavoro dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio di polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati dai citati artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991.
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Scheda sintetica Con il termine amianto (dal greco “incorruttibile”) vengono definiti diversi minerali di natura fibrosa, particolarmente resistenti alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale), fino all'introduzione degli attuali divieti legislativi. I manufatti in amianto venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo. In ambito scientifico, la pericolosità per la salute delle polveri d'amianto che si disperdevano nell'ambiente di lavoro, a causa dell'usura dei materiali e delle elevate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2001, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AY RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO BONETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso, dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IVECO SPA, FIAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FIAT AVIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIERO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5167/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/09/99 R.G.N. 1019/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
BR YR, con ricorso in data 13 aprile 1995 al OR di Torino, conveniva in giudizio la società Fiat Avio S.p.A. e l'INPS per sentir dichiarare il proprio diritto al beneficio previsto nell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e consistente nell'applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 al periodo lavorativo dal 9.9.1960 al 1985, sul presupposto di una sua asserita pregressa esposizione alla inalazione di fibre di amianto a causa della specifica attività manuale prestata in lavorazioni a rischio presso varie aziende del gruppo.
Lamentava che l'INAIL non aveva rilasciato alcuna dichiarazione attestante tale esposizione al rischio specifico, nonostante le sue richieste, per cui ipotizzava la necessità di chiamare in causa anche l'INAIL e chiedeva, in particolare, che venisse accertato che presso lo stabilimento Fiat Grandi Motori di via Cuneo in Torino, presso il quale aveva lavorato per lunghissimo tempo, venivano svolte lavorazioni soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto. Si costituiva la S.p.A. Fiat Avio che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per il periodo antecedente al 1977, data nella quale era stata costituita, mentre, in fatto, contestava che il YR, per le mansioni svolte presso di essa, fosse mai stato esposto a fibre di amianto.
All'udienza del 31 maggio 1995 il OR disponeva di ufficio la integrazione del contraddittorio nei confronti delle società EC S.p.A. e Fiat S.p.. nonché, su richiesta del ricorrente, dell'INAIL. Le due società intervenute chiedevano il rigetto della domanda, come pure l'INAIL, il quale eccepiva anche la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza in data - 30 aprile 1998 il OR, accogliendo il ricorso del YR, dichiarava il diritto del ricorrente a beneficiare dell'incremento pensionistico ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche quanto al periodo lavorato dal settembre 1960 al dicembre 1973 alle dipendenze della Fiat S.p.A. presso lo stabilimento Grandi Motori di Torino;
conseguentemente condannava l'INPS, l'INAIL e la Fiat S.p.A., in solido tra loro, a pagare le spese di CTU e a rifondere al ricorrente le spese di lite;
compensava tali spese quanto ai rapporti tra il ricorrente, da un lato, e la EC S.p.A. e Fiat Avio S.p.A. dall'altro, nonché ai rapporti tra l'INAIL e la Fiat Avio S.p.A..
Avverso tale sentenza proponevano appello l'INAIL, l'INPS, la EC S.p.A., la Fiat S.p.A. e la Fiat Avio S.p.A., chiedendone la riforma. Il YR resisteva e chiedeva, comunque, la declaratoria dell'intervenuto giudicato su quelle parti della sentenza contro le quali non erano stati svolti specifici motivi di gravame. Con sentenza in data 2 settembre 1999 il Tribunale di Torino dichiarava improponibile la domanda nei confronti dell'INAIL, della Fiat Avio S.p.A., della EC S.p.A. e della Fiat S.p.A., mentre la respingeva nei confronti dell'INPS sulla base delle seguenti considerazioni.
Il giudice di appello ha interpretato la previsione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, nel testo sostituito dal decreto- legge n. 169/1993), convertito con modificazioni dalla legge n. 271/1993, nel senso che essa si riferisce ai soli lavoratori che, a seguito della soppressione della lavorazione dell'amianto, sarebbero stati coinvolti nella crisi e per i quali urgeva fornire misure che consentissero l'aumento della anzianità assicurativa, non più conseguibile attraverso il reimpiego nel settore, non dunque a tutti coloro che, nell'arco della loro attività lavorativa, siano stati esposti ad amianto, ma unicamente ai lavoratori che tale esposizione abbiano subito in quanto dipendenti di quelle aziende costrette a dismettere la lavorazione o l'estrazione dell'amianto a seguito della legge n. 257/1992. In tal modo individuati la "ratio" della norma e l'ambito della sua operatività, ha affermato il Tribunale la insussistenza del diritto rivendicato, dal momento che il YR era stato dipendente della Fiat S.p.A., poi della EC S.p.A. e successivamente della Fiat Avio S.p.A., cioè di aziende nessuna delle quali aveva mai partecipato ai processi produttivi individuati dagli artt. 1 e 2 della legge n. 257/1992. Non solo, in base a quanto ricostruito dalla sentenza del OR, il lavoratore aveva svolto mansioni che in astratto potevano averlo esposto al rischio amianto solamente per il periodo in cui era stato alle dipendenze della Fiat S.p.A. settore "Grandi Motori", cioè solamente fino al 1973, mentre in seguito e per oltre vent'anni aveva svolto altri tipi di attività; ciò che rendeva inverosimile ipotizzare che egli rientrasse tra i soggetti ai quali, per ovviare al rischio di non poter trovare altra collocazione sul mercato del lavoro a causa della dismissione delle lavorazioni dell'amianto, la legge del 1992 e successive modifiche riservava il beneficio della supervalutazione. In ogni caso, ha concluso il Tribunale, unico soggetto passivamente legittimato, rispetto a richieste di accertamento del diritto previsto dall'art. 13, comma 8, della stessa legge era l'INPS; con la conseguenza che la domanda nella specie proposta con il ricorso introduttivo doveva essere respinta nei confronti dell'Istituto previdenziale, mentre doveva essere dichiarata improponibile nei confronti delle altre parti (INAIL e datori di lavoro), tanto più che verso tali soggetti era limitata a una richiesta di rilascio (o di condanna al rilascio) della attestazione circa la esposizione all'amianto, che non era idonea a legittimare, di per sè sola, una autonoma azione giudiziale, riguardando un mero presupposto del diritto che il ricorrente intendeva far valere.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza BR YR con quattro motivi.
Resistono con controricorso le società Fiat S.p.A., EC S.p.A., Fiat Avio S.p.A. nonché l'INPS e l'INAIL. Hanno prodotto successiva memoria il YR e la Fiat S.p.A..
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. nonché dell'art. 2909 cod. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi e difetto assoluto di motivazione. Sostiene che, con i rispettivi atti di appello, le società Fiat S.p.A., EC S.p.A. e Fiat Avio S.p.A., nonché l'INPS e l'INAIL avevano messo in discussione solo alcune parti della sentenza di primo grado, omettendo di censurare specificamente gli accertamenti preliminari contenuti nel dispositivo della decisione pretorile relativamente all'avvenuta esposizione al rischio specifico amianto presso gli stabilimenti della Fiat S.p.A., sicché su tali accertamenti si era formato il giudicato e la sentenza di appello non poteva in alcun modo ritenersene investita.
Il motivo non è fondato.
Non può invero condividersi l'assunto del ricorrente secondo il quale si sarebbe formato il giudicato sulla sua avvenuta esposizione al rischio specifico amianto per mancata impugnazione del relativo accertamento contenuto nella sentenza del OR, atteso che la formazione del giudicato sui capi della sentenza di primo grado non investiti dall'impugnazione può verificarsi soltanto con riferimento ai capi di detta sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, e non con riguardo ad affermazioni contenute nella sentenza stessa che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata (v. per tutte sul punto Cass. 15 settembre 3999 n. 9823, 9 novembre 1992 n. 12062). Nel caso concreto, appare evidente che l'affermazione del OR circa la esposizione del YR - a fibre di asbesto nel periodo (dal settembre 1960 al dicembre 1973) in cui fu occupato alle dipendenze della Fiat S.p.A. è inidonea al giudicato, in quanto non ha costituito una autonoma statuizione su questione controversa, ma è stata enunciata soltanto al fine di dare rilevanza a detta esposizione, in relazione alla pretesa del lavoratore di riconoscimento del beneficio della supervalutazione dei periodi di contribuzione previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, che costituiva l'oggetto della domanda giudiziale dallo stesso proposta.
Al che è da aggiungere che il giudicato su un punto di fatto, sull'accertamento cioè di un fatto storico compiuto dal giudice per pronunciarsi sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio è del tutto estraneo al sistema, dal momento che la tutela giurisdizionale - e quindi la sentenza che di essa è il frutto - è strumentale all'accertamento della esistenza o inesistenza del diritto (o del rapporto) dedotti in giudizio come "petitum" o, al limite, come si sostiene da una parte della dottrina, di diritti distinti da quello controverso, ma integranti un elemento della fattispecie costitutiva di esso,(c.d.. diritti pregiudiziali).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 13 commi 7 e 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993 n. 271, errata applicazione della stessa norma nel testo modificato dal d.l. 5 giugno 1993 n. 169 non convertito in legge, falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 257/1992, omesso esame di fatti decisivi e di difetto assoluto di motivazione, di violazione del d.p.r. 13 aprile 1994 n. 336, vizio di motivazione illogica e contraddittoria. Sotto un primo profilo - la individuazione cioè dei soggetti destinatari del beneficio della rivalutazione - assume che il giudice di appello ha dato applicazione a una disposizione non convertita in legge (l'art. 13, comma 8, nel testo di cui al d.l. n. 169/1993) anziché alla norma vigente, costituita dal testo dell'art. 13, comma 8, introdotto dalla legge n. 271/1993, la quale ha esteso tale beneficio a tutti i lavoratori
(indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza del datore di lavoro) esposti al rischio derivante dall'inalazione di fibre di amianto. Sotto un secondo profilo - inerente alla esposizione a rischio - osserva che la tutela previdenziale non è limitata ai soli casi in cui vi sia stata esposizione di livello tale da determinare il concreto rischio di asbestosi, ma è estesa a tutti i casi in cui vi sia stata esposizione del lavoratore all'amianto (esposizione accertata nel caso concreto con statuizione non impugnata).
Questo motivo è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. La questione sottoposta, nella prima parte, all'esame della Corte concerne l'interpretazione dell'ottavo comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, il cui testo vigente è il seguente: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
La norma è il risultato di successive modifiche apportate in sede legislativa in quanto, nella sua iniziale formulazione, disponeva, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, quando detti periodi superavano i dieci anni.
Una prima modifica dell'originario testo si ebbe con il decreto legge 5 aprile 1993 n. 95, che individuava nei lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992 (vale a dire, nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva) i destinatari del beneficio della supervalutazione del periodo contributivo ed, affrontando per la prima volta il problema dell'oggetto della rivalutazione, disponeva che la stessa interessava "l'intero periodo" lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto, ponendo così fine a possibili operazioni ermeneutiche dirette a computare, invece, ai fini della supervalutazione dei contributi, solo il periodo eccedente i dieci anni di esposizione. La non conversione del suddetto decreto e l'intento di delimitarne più chiaramente l'ambito operativo condussero al decreto legge 5 giugno 1993 n. 169 che, pur mantenendo la scelta di consentire la rivalutazione dell'intero periodo contributivo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione ad amianto, limitava il riconoscimento del beneficio ai soli "lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse".
In sede di conversione il decreto n. 169/93 fu, però, modificato perché non si ritenne equo fare riferimento alla tipologia delle imprese per delimitare la concessione del beneficio. Con la legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271 venne quindi eliminato il riferimento ai lavoratori di "imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima...." e si seguì una soluzione - quella del testo normativo vigente - che, tenendo conto della capacità dell'amianto di produrre danni all'organismo in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i lavoratori che vi siano stati esposti per più di dieci anni, indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro.
Che la lettura del comma 8 dell'art. 13 (come modificato) della legge n. 257/1992 dia necessariamente il risultato secondo il quale non sussistono limiti soggettivi per l'accesso al beneficio previdenziale è conclusione avvalorata dalle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza 12 gennaio 2000 n. 5, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della norma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione.
Ha levato, infatti, la Corte come la legge n. 271 del 1993 abbia soppresso la locuzione "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima..." di cui al convertito provvedimento di urgenza (d.l. n. 169/93) al preciso scopo di soddisfare "l'esigenza di attribuire centralità, ai fini dell'applicazione del beneficio previdenziale, all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo, al tempo stesso, ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro".
Così individuato l'ambito (soggettivo) di operatività della menzionata disposizione, fondatamente il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in violazione della stessa, nella parte in cui ha ritenuto assorbente - per escluderne l'applicazione nel caso concreto - la considerazione che nessuna delle società datrici di lavoro aveva mai partecipato a processi produttivi di estrazione o lavorazione dell'amianto che la legge n. 297/92 imponeva di dismettere.
Ne consegue che non poteva essere negato al YR il richiesto beneficio previdenziale - ovviamente se e in quanto ricorressero tutti gli altri requisiti integranti la fattispecie descritta dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 - per il solo fatto di aver lavorato alle dipendenze di imprese diverse da quelle individuate nell'art. 13, comma 1, della stessa legge. Altra questione è quella, sollevata nella seconda parte del motivo di ricorso, relativa alla esposizione a rischio.
Pacifico essendo in causa - posto che il YR non ha impugnato la statuizione del OR, che ne aveva accertato il diritto al beneficio della rivalutazione "quanto al periodo lavorato indicato sub I" (vale a dire quello in cui lavorò presso lo stabilimento Grandi Motori di proprietà della FIAT S.p.A. dal settembre 1960 al 10 dicembre 1973) - che il solo periodo di tempo considerabile, ai fini di una sua ipotetica esposizione a fibre di amianto, è appunto quello trascorso alle dipendenze della Fiat S.p.A., osserva la Corte che, con la già citata sentenza n. 5 del 2000, la Corte Costituzionale ha dato una interpretazione dell'art. 13, comma 8, che rifiuta una estensione del beneficio da tale norma previsto a tutti indistintamente i lavoratori addetti, per oltre dieci anni, a lavorazioni che comunque li abbiano esposti ad inalazione di fibre di amianto. Corollario di un siffatto rifiuto è poi la necessità, a più riprese avvertita dal giudice delle leggi, di agganciare detta esposizione a dei chiari "standars" parametrici di rischio, che limitino la platea dei beneficiari e valgano a fondare la disposizione in esame su ragioni logico-giuridiche capaci di sottrarla ad ogni applicazione diretta a violare il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost.. A tal fine, la Corte ha sottolineato la correlazione che il comma 8 dell'art. 13, opera con il sistema generale dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL, osservando quindi come, nell'ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale venga necessariamente ad implicare quello di rischio - più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro - ed affermando come costituisca adeguato parametro di definizione del rischio di esposizione rilevante (ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale) il valore massimo di concentrazione dell'amianto nell'ambiente lavorativo fissato come soglia limite dal legislatore, sia pure a fini di prevenzione, nel decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche. La lettura della norma seguita dalla Corte Costituzionale è stata oggetto di contrapposte critiche in dottrina, in particolare (per quanto interessa il presente giudizio) addebitandosi alla Corte di avere - con il richiamo al d.lgs. n. 277/91 e con il far coincidere l'esposizione richiesta dal comma 8 dell'art. 13 con le regole proprie della legislazione prevenzionale - finito per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie causate da amianto a partire dal d.pr. 20 marzo 1956 n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, fino al recente d.p.r. 13 aprile 1994 n.336), che individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque espongono alla inalazione di fibre di amianto" ed alla cui stregua dovrebbe riconoscersi il ricordato beneficio previdenziale anche a quei lavoratori inseriti in realtà produttive nelle quali, verificandosi dispersione di fibre di amianto, si presenta un rischio inferiore a quello richiesto per rendere operanti gli obblighi prevenzionali di cui al menzionato d.lgs. n. 277/1991. Senonché, per escludere la rilevanza delle norme del sistema delle assicurazioni sociali, al fine di individuare l'ambito applicativo del disposto dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è determinante la considerazione che la indicazione, nelle annesse tabelle, de "i lavori ... che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto" risponde all'esigenza, sottesa a ciascuna lavorazione tabellata, di far ritenere provato il nesso eziologico tra malattia professionale e lavorazione, Altre finalità persegue invece il citato comma 8 dell'art. 13, atteso che il beneficio pensionistico è destinato ad operare in un diverso contesto fattuale, che prescinde dal verificarsi della malattia, sicché può affermarsi sinteticamente che, mentre quest'ultima disposizione spiega i suoi effetti antecedentemente all'infermità (che può anche non manifestarsi), le disposizioni della legislazione antinfortunistica sono destinate, di contro, ad operare se ed in quanto si manifesti l'infermità tabellata.
Quanto poi all'obiezione, secondo cui si sarebbe introdotta, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, una innovazione diretta a contraddire tutte le regole sottese alle assicurazioni sociali perché volta alla monetizzazione del mero rischio e non della malattia, è agevole rilevare come una siffatta argomentazione non consenta in alcun modo di considerare illegittimi e privi di giustificazione sociale benefici, come quello in oggetto, che vengono attribuiti - in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art. 38 Cost. - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta.
Peraltro, sui contenuti e sulla portata della indicata sentenza costituzionale, questa Corte si è già pronunciata (con decisione resa all'udienza 15 gennaio 2001 e poi pubblicata in data 3 aprile 2001 n. 4913), alla cui complessa ed esaustiva motivazione si rinvia), rilevando come l'applicazione dei generali criteri (letterale, sistematico e teleologico) di interpretazione della legge renda certa la conclusione cui il giudice delle leggi è pervenuto e come risponda a criteri di coerenza logica, da presumersi essere sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che la legge n. 257 del 1992 abbia tenuto presente - nel momento in cui interveniva su un assetto industriale caratterizzato da un vasto panorama di imprese esposte in maniera differenziata al rischio amianto - il decreto legislativo n. 277 del 1991 (che difatti ha essa stessa provveduto a modificare tramite l'art. 3, comma 4); decreto che, in attuazione delle direttive europee (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici), fissava, agli artt. 24 e 31, i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, stabilendo anche, in caso di necessità di svolgimento dell'attività lavorativa e di impossibilità di rimuovere le cause di inquinamento con misure adeguate, "tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente" (cfr. commi 4 e 5 dell'art. 31).
Tanto porta ad escludere che il provvedimento normativo del 1992 abbia voluto attribuire il beneficio della rivalutazione nella specie rivendicato a tutti i lavoratori comunque esposti ad inalazione di polveri di amianto anche di minima entità, abbia voluto cioè attribuire detto beneficio anche ai soggetti destinati a spiegare la loro attività in ambienti in cui fosse presente una concentrazione di fibre di amianto destinata a rimanere al di sotto dei valori limite legislativamente ritenuti a rischio e individuabili in quelli indicati negli artt. 24 e il del d.lgs. n. 277/1991. E questa conclusione riceve un decisivo avallo dalla considerazione che una diversa interpretazione finirebbe per legittimare un notevole "sforamento" di ogni pur attendibile previsione di spesa, portando perciò a ipotizzare quella violazione dell'art. 81 Cost., che la Corte Costituzionale, nella ricordata sentenza, ha escluso sulla base della (più restrittiva) tesi che individua la necessità di un duplice requisito per l'acquisizione del diritto al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 297/1992: vale a dire il dato temporale (almeno dieci anni di esposizione) e la presenza nell'ambiente di lavoro di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite fissati dal d.lg. n. 277/1991. La verifica della sussistenza di tali concorrenti presupposti dovrà, ovviamente, essere compiuta, tenuto conto della " ratio" e delle finalità che caratterizzano il beneficio in oggetto, avendo riguardo alla posizione del singolo lavoratore.
In tale compito valutativo il giudice del merito dovrà orientarsi applicando i principi già fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'assicurazione per le malattie professionali, e dovrà pertanto accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod.civ. (sempre che non voglia avvalersi dei poteri di ufficio ad esso riconosciutì nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio previdenziale, dopo aver indicato e provato sia la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati negli arti. 24 e 31 del ricordato d.lgs. n. 277 del 1991. Per le ragioni fin qui esposte e nei limiti precisati il motivo di ricorso va accolto con rinvio della causa, previa cassazione sul punto della sentenza impugnata, ad altro giudice di merito, essendo necessario accertare se il ricorrente, nel periodo di tempo intercorso tra il settembre 1960 e il dicembre 1973, sia stato concretamente esposto per oltre un decennio al rischio di inalazione di polveri di amianto in misura superiore ai valori limite più sopra indicati.
Con il terzo motivo e con deduzione di violazione degli artt. 99, 100, 101 e 102 c.p.c., di omesso esame di fatti decisivi, di illogicità e contraddittorietà di motivazione, sostiene il ricorrente che la declaratoria di improponibilità della domanda nei confronti delle società del gruppo Fiat e dell'INAIL si fonda su una non corretta interpretazione del contenuto della stessa, che era diretta, in ultima istanza, ad ottenere il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 13, comma 8 della legge del 1992, essendo evidente che, per giungere ad una tale pronuncia, era necessario chiedere al giudice di accertare preliminarmente la sussistenza dei requisiti ai quali la legge del 1992 subordina il riconoscimento del beneficio previdenziale;
accertamenti preliminari questi che, involgendo la esistenza di diritti soggettivi e obblighi propri del rapporto di assicurazione obbligatoria, non potevano che essere condotti in contraddittorio con i soggetti (datore di lavoro e INAIL) che tale assicurazione avrebbero dovuto per legge attivare. A sostegno della legittimazione passiva di tali soggetti in controversie come quella in oggetto, richiama il ricorrente anche la procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e parti sociali, che ha previsto, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all'art. 13 cit. la coesistenza di due dichiarazioni (nella specie omesse) rilasciate rispettivamente dal datore di lavoro e dall'INAIL ed attestanti l'avvenuta esposizione all'amianto del lavoratore e la durata di essa, prevedendo altresì che le conclusioni cui addiviene l'INAIL sono pregiudiziali e vincolanti pensi che il lavoratore esposto che abbia contratto una malattia professionale da amianto può pretendere, nei confronti dell'INAIL, l'erogazione delle prestazioni oggetto dei regime assicurativo contro le malattie professionali e che il danno biologico prodotto dalla insorgenza di una tecnopatia dà diritto al risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro), sempre che, tuttavia, si tratti di posizioni specificamente dedotte in causa, ciò che non risulta nella presente controversia (vedi, in termini generali, Cass. 9 aprile 1986 n. 2488, 6 febbraio 1990 n. 819, 4 maggio 1996 n. 4124, 28 giugno 1997 n. 5819, 10 agosto 2000 n. 565). Giuridicamente corretta è, pertanto, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto carenti di legittimazione passiva L'INAIL e i vari datori di lavoro del YR (Fiat spa, EC s.pa e Fiat Avio spa) e ha, per tale ragione, dichiarato improponibili le domande svolte nei loro confronti.
Con il quarto motivo sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata viola gli artt. 91 e 92 c.p.c. e contiene una decisione illogica, carente e contraddittoria nella parte in cui definisce il regime delle spese, in quanto le società EC spa e Fiat spa erano intervenute in giudizio per ordine del giudice di primo grado, a seguito della eccezione della propria carenza di legittimazione passiva sollevata, con riguardo al periodo anteriore al 1977, dalla convenuta Fiat Avio spa. Il fatto che per scelta processuale della Fiat Avio spa fossero state chiamate a rispondere per tale periodo le altre società del gruppo, era circostanza che non poteva essere addebitata al YR, tanto più ai fini della liquidazione delle spese.
Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
In proposito è sufficiente richiamare il costante insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale il regolamento delle spese processuali è censurabile in sede di legittimità soltanto quando le spese siano poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula dal sindacato della Corte di cassazione e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (vedi, tra tante, Cass. 3 luglio 2000 n. 8889, 27 dicembre 1999 n. 14576, 4 gennaio 1995 n. 79, 29 gennaio 1990 n. 551). Nel caso concreto è ovvio constatare che il giudice del merito non ha in alcun modo sovvertito il principio della soccombenza, dal momento che la domanda del YR è stata rigettata nei confronti dell'INPS e dichiarata improponibile nei confronti delle società Fiat spa, EC spa e Fiat Avio spa, nonché dell'INAIL; anzi la condanna del soccombente è stata temperata dalla parziale compensazione delle spese, poste a suo carico, per entrambi i gradi di merito, solamente per la metà.
In conclusione, il ricorso va accolto solo in relazione al secondo motivo e nei limiti più sopra indicati, con la precisazione che tale accoglimento vale nei soli confronti dell'INPS - unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda proposta dal YR - mentre va rigettato per il resto.
In relazione al motivo accolto, la sentenza d'appello deve essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Torino, per gli ulteriori accertamenti di fatto. Provvedendo direttamente al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art.385, terzo comma, c.p.c., ritiene la Corte di operarne la totale compensazione tra il ricorrente e tutte le altre parti, ravvisata la ricorrenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione nei confronti dell'INPS e rigetta per il resto il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e tutte le altre parti.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001