Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2001, n. 8859
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL).

La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame. (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado relativa all'avvenuta esposizione del lavoratore ricorrente al rischio specifico amianto in una controversia in cui lo stesso rivendicava il diritto, contestato dalle controparti, al riconoscimento del beneficio della supervalutazione dei periodi di contribuzione di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992).

L'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 va interpretato - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000 - nel senso che il beneficio previdenziale ivi previsto può essere attribuito, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro, soltanto agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che nell'esame della fondatezza della relativa domanda il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - se l'assicurato, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente di lavoro dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio di polveri di amianto con valori limite superiori a quelli fissati dai citati artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991.

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Scheda sintetica Con il termine amianto (dal greco “incorruttibile”) vengono definiti diversi minerali di natura fibrosa, particolarmente resistenti alle fonti di calore e con proprietà isolanti, di cui l'industria siderurgica ha fatto largo uso (sotto forma di coibente termico, come materiale edilizio e come mezzo di protezione personale), fino all'introduzione degli attuali divieti legislativi. I manufatti in amianto venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo. In ambito scientifico, la pericolosità per la salute delle polveri d'amianto che si disperdevano nell'ambiente di lavoro, a causa dell'usura dei materiali e delle elevate …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2001, n. 8859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8859
Data del deposito : 28 giugno 2001

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