Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter c.d.s. - che sanziona chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore - è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti, ipotesi quest'ultima autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2012, n. 15697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15697 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 18/12/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1987
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 24969/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO AC, nato a [...] il [...];
2. TT ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 7/2/2011 (n. 14208/07);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito l'Avv. Cormaio Giuseppe, per l'TO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/2/2007 il Tribunale di Alessandria, in sede di giudizio abbreviato, condannava alla pena di legge IR AC e TO ND per il delitto di cui all'art. 9 ter C.d.S. per avere, alla guida delle rispettive auto, gareggiato in velocità sulla strada provinciale n. 456 del Turchino (acc. in Ovada il 30/l0/2005). L'TO veniva condannato anche per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica. Con sentenza del 7/2/2011 la Corte di Appello di Torino, dichiarava prescritta la contravvenzione e confermava la pronuncia di condanna per il delitto, riducendo la pena all'TO.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati lamentando:
2.1. la mancanza di motivazione ed il travisamento del fatto. Invero la corte di merito a fronte di articolati motivi di appello, non aveva apprezzato circostanze fattuali che mettevano in dubbio la responsabilità degli imputati. Non era stata accertata la reale velocità dei mezzi, frutto di una mera sensazione degli operanti, basata sul dato neutro del rumore dei motori;
non era stata accertata la effettività dei reciproci sorpassi, ben potendo tale percezione essere stato frutto di una mera illusione ottica dovuta alla luce dei fari in ora notturna;
le utilitarie utilizzate, una FO IE ed una Suzuki erano di bassa cilindrata e quindi poco adatte alle "gare"; i testi escussi avevano escluso lo svolgimento della competizione.
2.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione, laddove il giudice di merito dopo avere disposto la integrazione probatoria per l'escussione di testi a discarico e, pertanto avere ammesso la insufficienza della prova, aveva pronunciato la condanna, sebbene i testi avessero deposto a favore degli imputati.
2.3. l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della non menzione in favore dell'TO, esplicitamente chiesta nei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In ordine alle censure relative alla pronuncia di condanna, va premesso che la corte di merito, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato che la responsabilità degli imputati emergeva dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, agenti della Polizia Stradale, la cui attenzione era stata attratta dal rombo dei motori, spinti al massimo, delle due auto all'uscita del casello autostradale di Ovada. Riferivano gli agenti che avevano visto le due auto sulla provinciale viaggiare ad alta velocità, affiancarsi, ostacolarsi e tentare il reciproco sorpasso, in tal modo invadendo pericolosamente l'opposta corsia di marcia. La spericolatezza della guida era attestata dal fatto che, alla vista della pattuglia, l'auto che precedeva aveva rallentato, venendo tamponata dall'auto che seguiva. Osservava ancora il giudice di merito che in testi escussi in sede di integrazione probatoria non avevano dato informazione precise, peraltro contraddicendosi tra loro.
Ciò premesso, vero è che i testi escussi in sede di integrazione probatorio, presenti sulle auto degli imputati, non hanno citato l'ingaggio di una gara tra i due veicoli e che la consulenza di parte (del geom. Valdenassi) ha avanzato il dubbio che in ora serale le luci dei fari potevano avere indotto in errore i verbalizzanti sulla circostanza che i veicoli fossero appaiati, ma il giudice di merito, con coerente motivazione, ha rilevato la inattendibilità dei testi in ragione della non concordanza delle deposizioni in più punti, inoltre ha rimarcato come la percezione visiva degli agenti operanti era attendibile considerato che:
- i motori delle due auto erano spinti al massimo;
- i veicoli erano in contatto tra loro, tanto da determinare un tamponamento. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter C.d.S. (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis C.d.S. (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda) (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37859 del 03/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007), Rv. 237781). Ne consegue che la ricostruzione operata in modo conforme dai due giudici di merito, che non palesa manifesta illogicità, ne' travisamento della prova, ben riconduce il fatto commesso nell'alveo del delitto contestato.
4. Quanto alla seconda censura formulata, va rammentato che l'art.192 c.p.p. prevede che il giudice valuti liberamente la prova, dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Pertanto, l'integrazione probatoria disposta dal Tribunale, non costituisce sintomo di debolezza della accusa, ma è espressione della serietà e dello scrupolo del giudice di merito, il quale poi, come sopra illustrato, con coerente motivazione ha dato atto della sua valutazione della prova. Pertanto nessuna violazione di legge o vizio di motivazione si è maturato.
5. Fondata è invece la doglianza dell'TO in ordine al difetto di motivazione circa mancato riconoscimento del benefico della non menzione. Invero a fronte della rituale istanza del suo riconoscimento e della assenza di cause ostative, la corte di merito ha totalmente omesso la motivazione sulla richiesta. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza, limitatamente a tale punto. Segue la condanna del IR, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO ND limitatamente al punto concernente la non menzione della condanna inflitta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso dello stesso TO. Rigetta il ricorso di IR AC, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013