Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2677
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Sentenza 25 febbraio 2002

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Poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2677
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

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