Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO RATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NZ US, HI AU, D'BR LO, GL LO, EN RO, SC RD, VI OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO BONETTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A.E.M. AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO DE LA FOREST, MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 4^ NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, US DE FERRAI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5172/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/08/99 - R.G.N. 1114/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato DE FERRAI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, limitatamente al vizio di motivazione (quarto motivo) e rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.12.1997 NZ GI ed altri dieci litisconsorti, tutti lavoratori addetti alla centrale termoelettrica di Moncalieri, convenivano in giudizio l'Azienda Energetica Metropolitana Torino s.p.a., l'INAIL e l'INPDAP e chiedevano al Pretore di Torino di accertare il loro diritto ex art. 13 comma 8 legge n. 257 del 1992 alla moltiplicazione per il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche dovute dall'INPDAP, dei periodi lavorativi;
in ogni caso di accertare il diritto ad ottenere dall'AEM il rilascio di un curriculum professionale da cui risultasse l'esposizione all'amianto nel corso del rapporto di lavora e dall'INAIL le dichiarazioni necessarie al fine di proporre in sede amministrativa la domanda di rivalutazione dei contributi pensionistici;
di condannare infine l'INPDAP al ricalcolo dei rispettivi contributi.
L'INAIL e l'AEM si costituivano ed eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'INPDAP restava contumace. Il Pretore, con sentenza del 7.4.1998, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle domande proposte contro l'INPDAP e l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'AEM e dell'INAIL, per carenza di legittimazione passiva dei due convenuti. A seguito di impugnazione dei lavoratori, il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 24.8.1999, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava la giurisdizione dell'AGO pronunciare sulle domande proposte nei confronti dell'INPDAP rimetteva le parti avanti al primo giudice, mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza, che correggeva solo nel senso di dichiarare improponibili, anché inammissibili,. le domande proposte nei confronti dell'AEM e dell'INAIL.
Nel richiamare la sentenza n. 207 del 1.4.1999 delle S.U. di questa Corte, il Tribunale,. con riguardo alle domande proposte confronti dell'INPDAP, osservava che il petitum sostanziale va ravvisato nell'accertamento del diritto dei lavoratori, all'epoca ancora in servizio, ad essere assicurati ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965, con la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione dell'AGO, anche in dipendenza della proposizione della domanda di accertamento dei presupposti del beneficio richiesto e dell'adempimento da parte del datore di lavoro delle proprie obbligazioni contributive.
Per quanto attiene invece alle domande proposte nei confronti dell'AEM e dell'INAIL, il Tribunale, richiamandosi anche in questo caso alla giurisprudenza di questa Corte, osservava che nessuno dei richiedenti. che invocavano l'applicazione dell'art. 13 commi 7 e 8 della legge n. 257 del 1992, aveva mai allegato il verificarsi di una qualche ripercussione negativa sul loro rapporto di lavoro in dipendenza dell'asserita esposizione all'amianto, risultando anzi dagli atti la loro ininterrotta, occupazione alle dipendenze dell'azienda, che non era stata intaccata dalla nuova legislazione sull'amianto. Riteneva, quindi, che non avendo gli appellanti subito alcun danno pensionistico dalla entrata in vigore della normativa sull'amianto, questi non avevano alcun interesse ad agire per ottenere una "dichiarazione" da utilizzare per la richiesta di rivalutazione dei contributi pensionistici, sicché la relativa domanda era inficiata da improponibilità, attesa la carenza della stessa possibilità giuridica dell'azione.
Avverso questa sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. L'AEM e l'INAIL hanno resistito con controricorso. L'INPDAP non si è costituito. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli 99, 100, 101, e 102 c.p.c. nonché vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i lavoratori difettavano della concretezza ed attualità dell'interesse ad agire nei confronti dell'AEM e dell'INAIL; osservano che non avendo l'AEM provveduto ad assicurarli contro il rischio derivante dall'inalazione di fibre di amianto, essi si erano visti costretti a proporre una causa sia nei confronti del datore di lavoro che dell'istituto assicuratore per l'accertamento, in via preliminare, della sussistenza delle condizioni cui l'art. 13 comma 8 subordina il riconoscimento del diritto, in particolare l'accertamento della esposizione al rischio dell'inalazione di fibre di amianto;
concludono che l'azione non poteva che essere proposta, non solo nei confronti dell'INPDAP, tenuto alla rivalutazione delle prestazioni pensionistiche, ma anche nei confronti del datore di lavoro, tenuto al pagamento dei contributi, e dell'INAIL, istituto assicuratore. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 353 c.p.c., i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha erroneamente affrontato il merito della controversia giungendo alla conclusione che la corretta interpretazione della norma di legge di cui i lavoratori chiedevano l'applicazione era tale da escludere in ogni caso il riconoscimento del loro diritto e da rendere superflua qualsiasi attività istruttoria richiesta. In tal modo, secondo i ricorrenti, il Tribunale - che è partito dalla erronea convinzione che il Pretore avesse affrontato nel merito l'esame delle domande proposte nei confronti dell'AEM e dell'INAIL, mentre in realtà si era limitato ad accertare il difetto di legittimazione passiva dei due convenuti ha però svuotato di ogni contenuto il nuovo giudizio di primo grado da lui stesso disposto.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli, articoli 156 e 131 c.p.c. e contrasto tra motivazione e dispositivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, respingendo nel merito le domande proposte, nei confronti dell'AEM e dell'INAIL, ha determinato un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza ed il dispositivo, dal quale invece si ricava l'intenzione di limitare l'ambito della decisione di appello ai concreti contenuti della decisione di primo grado riformandola, in punto di giurisdizione e confermandola nelle restanti statuizioni.
Con il quarto motivo, denunciando, violazione dell'art. 13 commi 7 e 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificati dalla legge 4 agosto 1993 n. 271, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 421 c.p.c.,
nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove si afferma che i benefici contributivi spettano soltanto ai lavoratori in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 257 "che abbiano subito una qualche ripercussione sul rapporto di lavoro. in dipendenza dell'asserita esposizione all'amianto ed alle restrizioni da ultimo introdotte nelle lavorazioni ove lo si impiegava. Tale interpretazione, a giudizio dei ricorrenti, contrasta con la ratio della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge 271/1993, poiché detta normativa ha inteso estendere l'applicazione dei benefici a tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, senza limitare detti benefici ai soli lavoratori che abbiano subito un pregiudizio pensionistico dalla ristrutturazione delle aziende che utilizzavano l'amianto. I primi tre motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. Invero, le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine al difetto di legittimazione passiva dell'AEM e dell'INAIL sono del tutto condivisibili, per quanto la motivazione della sentenza debba essere opportunamente corretta nei termini seguenti. Occorre considerare, infatti, che la domanda proposta dagli attuali ricorrenti è intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto derivante dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 alla rivalutazione per il coefficiente 1,5 del periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto. Solo come mezzo a tale fine i lavoratori hanno avanzato domanda anche nei confronti dell'AEM e dell'INAIL al fine di ottenere le necessarie attestazioni, circa l'esposizione al rischio dell'amianto ed alla relativa assicurazione obbligatoria, da produrre all'INPDAP.
Orbene, per quanto concerne la domanda di rivalutazione dei contributi previdenziali a fini pensionistici, questa Corte ha già avuto modo di precisare che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale tenuto alla corresponsione della pensione, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione ed avendo il beneficio richiesto evidente carattere pensionistico (cfr. Cass. n. 8859 del 2001). Ha osservato la Corte che l'accertamento dell'avvenuta esposizione del lavoratore a polvere di amianto nella misura legislativamente ritenuta a rischio per il periodo ultradecennale, non può costituire, di per sè, oggetto di una autonoma azione giudiziale nei confronti del datore di lavoro e dell'INAIL, trattandosi di un accertamento che non è preordinato alla tutela di specifici "diritti" o, comunque, a superare uno stato di incertezza oggettiva sulla esatta portata dei diritti e obblighi scaturenti dai rapporti con tali soggetti, ma riguarda una mera circostanza di fatto da cui eventualmente potrebbero derivare posizioni giuridicamente rilevanti - diverse da quelle attribuite dalla norma dell'art. 13 comma 8 legge n. 257/1992 - tali da legittimare la chiamata in causa dei soggetti medesimi (a titolo esemplificativo la Corte ha menzionato il caso che il lavoratore esposto, che abbia contratto una malattia professionale da amianto, pretenda dall'INAIL l'erogazione di prestazioni oggetto del regime assicurativo contro le malattie professionali;
ovvero il caso che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno biologico prodotta dalla insorgenza di una tecnopatia legata all'esposizione all'amianto). A sostegno della legittimazione passiva dell'AEM e dell'INAIL, peraltro, non vale neppure richiamarsi alla procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, INAIL, Ministero del lavoro e parti sociali, ed esplicitata in una circolare INPS (la n. 304 del 13.12.1995), che ha previsto, ai fini del conseguimento del beneficio di cui al cit. art. 13, la coesistenza di due dichiarazioni, rilasciate dal datore di lavoro e dall'INAIL ed attestanti l'avvenuta esposizione all'amianto del lavoratore e la sua durata. L'omesso rilascio delle predette dichiarazioni, infatti, non lede un diritto soggettivo dei lavoratori e non giustifica una azione giudiziaria. L'assolvimento delle menzionate incombenze da parte del datore di lavoro e dell'istituto assicuratore si inserisce in un procedimento amministrativo di cui costituisce una fase (endo- procedimentale), senza assumere per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, ne' assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati in un eventuale successivo giudizio, sicché i rimedi avverso l'omesso rilascio di tale attestazione vanno ricercati nell'ambito delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.
Per le considerazioni sopra esposte giuridicamente corretta è, pertanto, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto improponibili le domande proposte nei confronti dell'INAIL e dell'ente datore di lavoro, mentre a tal fine si rivelano ultronee ed irrilevanti le argomentazioni del Tribunale circa l'ambito soggettivo di efficacia della legge n. 257/1992 e la sua applicabilità ai lavoratori ricorrenti.
I motivi di rigetto dei primi tre motivi di ricorso comportano o di conseguenza, l'assorbimento del quarto, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui pretende di definire l'ambito di applicazione della legge n. 257/1992. In definitiva, il ricorso proposto nei confronti dell'AEM e dell'INAIL deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Il ricorso proposto nei confronti dell'INPDAP va invece dichiarato inammissibile, non essendo stata avanzata in questa sede alcuna domanda nei confronti de suddetto ente. Non vi è necessità di liquidazione delle spese in favore del predetto ente, non avendo questo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'Azienda Energetica Metropolitana Torino s.p.a. e dell'INAIL e dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'INPDAP. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'AEM e dell'INAIL delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 30.30, oltre ad euro milletrecento per onorari per ciascun convenuto. Nulla per le spese nei confronti dell'INPDAP.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002