Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di benefici per i lavoratori esposti al rischio di asbestosi, come desumibile anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, destinatari del beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n.257 del 1992, sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, non sono soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma anche i lavoratori che - quale che sia l'attività produttiva della impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per un periodo ultradecennale a lavorazioni aventi valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. La legge, infatti, intende assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere e ai lavoratori già riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto, secondo quanto rispettivamente previsto nei commi sesto e settimo del citato art. 13 della legge n. 257 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVINO PENÈ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 16, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO GRASSELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6990/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 22/10/99 R.G.N. 1537/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 ottobre 1999 il Tribunale di Torino ha respinto la domanda, accolta invece dal Pretore, con la quale GI AS - esponendo di aver prestato attività lavorativa con qualifica di impiegato e mansioni comportanti esposizione all'amianto alle dipendenze della ditta OIGRA dal marzo 1968 all'aprile 1977 e di lavorare, dal 1^ maggio 1992 e in qualità di dirigente, alle dipendenze della TAKO PAYEN s.p.a. con esposizione all'amianto sino al settembre 1993 - aveva chiesto la condanna dell'INPDAI ad applicargli il beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, ai fini del conseguimento della pensione.
Il Tribunale, richiamando l'insegnamento espresso dalle sentenze di questa Corte n. 7407/98, nn. 6605 e 6620/98, n. 10722/98 e S.U. n. 207/99, ha osservato che il beneficio contributivo in oggetto è accordato come sostegno ai soli lavoratori i quali, in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, siano destinati a perdere il posto di lavoro e non può essere, perciò, attribuito a coloro che non corrano questo rischio per avere l'impresa datrice di lavoro operato, come nel caso, una riconversione produttiva comportante cessazione dell'impiego della sostanza. Il AS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. L'INPDAI resiste con controricorso. e memoria. Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato con d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993, e vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la disposizione del comma 8, il cui tenore letterale esprime in modo assolutamente inequivoco la volontà del legislatore di attribuire il beneficio della rivalutazione contributiva prescindendo dalla tipologia della impresa e di estenderlo, viceversa, a tutti i lavoratori che si trovino nelle particolari condizioni previste dalla legge, l'essere stati cioè esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Richiama a sostegno della propria tesi la sentenza di questa Corte 27 ottobre 1998 n. 10722 e, con argomenti vari, assume che anche le decisioni citate dal Tribunale non portano alle conclusioni che il giudice di merito ha ritenuto di trame.
A sua volta, nel controricorso, l'INPDAI, nel contestare la fondatezza della tesi del ricorrente, osserva che, nel giudizio di merito aveva dedotto, con riferimento al periodo per il quale era stato chiesto dal AS il ripetuto beneficio, che i primi nove anni e sei mesi di attività lavorativa con asserita esposizione all'amianto erano stati soggetti a contributi INPS, poi trasferiti all'INPDAI. Pertanto, l'eventuale costo della maggiorazione contributiva, ove attribuita al AS, dovrebbe essere addebitato alla responsabilità dell'INPS, al quale sono stati versati pressocché tutti i contributi oggetto poi di trasferimento. La questione posta nel controricorso e sulla quale i giudici di entrambi i gradi di merito non risultano essersi pronunciati, deve dalla Corte essere esaminata di ufficio in via pregiudiziale, con essa prospettando, in sostanza, l'INPDAI il proprio difetto di legittimazione passiva (ad causam) rispetto alla proposta domanda. La questione, peraltro, è priva di fondamento, al di là della non secondaria considerazione che, avendo il AS richiesto il ricordato beneficio anche per il periodo in cui ebbe a prestare attività lavorativa in qualità di dirigente, non potrebbe mai l'INPDAI negare il proprio obbligo ad operare la rivalutazione contributiva (e quindi la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda del lavoratore) per essere il periodo di sua raccolta dei contributi più breve di quello relativo ai versamenti effettuati dal datore di lavoro presso altri enti di previdenza obbligatoria. La norma dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 1 del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, a sua volta modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, che da veste al diritto azionato, finalizza il beneficio da essa assicurato ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, a una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche attraverso il meccanismo della moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL. La disposizione in oggetto, articolata su un meccanismo di ultravalutazione del periodo lavorativo all'interno di un sistema pensionistico (nel 1993) di tipo retributivo, ove anche adattata ad un sistema di tipo contributivo (qual è quello introdotto dalla legge di riforma 8 agosto 1995 n. 335), nel quale il moltiplicatore non può che operare sui contributi versati nel periodo considerato, afferma, in ogni caso, un diritto dei lavoratori "esposti" alla maggiorazione (figurativa) di un certo tempo di attività lavorativa o di contribuzione "ai fini delle prestazioni pensionistiche"; con tale espressione inequivocamente individuando nell'ente di previdenza obbligato ad erogare il trattamento pensionistico il (solo) soggetto tenuto a compiere, a vantaggio del lavoratore, l'anzidetta rivalutazione, in quanto appunto meccanismo costruito strumentalmente all'acquisizione del diritto a pensione.
I rapporti, individuati nello stesso art. 13, al comma 9, tra gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, INPS, datore di lavoro ed ente di previdenza (INPDAI o qualunque altro ente) obbligato a corrispondere le prestazioni pensionistiche, rimangono del tutto interni alla gestione dell'apprestata tutela previdenziale e in nessun caso incidono (com'è massimamente evidente nel caso di totale assenza di qualsiasi versamento contributivo a fronte di prestazione lavorativa a rischio amianto assicurabile ed effettivamente resa) sul diritto attribuito al lavoratore, che può e deve esser fatto valere nei confronti del suddetto ente di previdenza, il quale, pertanto è il (solo) soggetto dotato di legittimazione passiva quando sia domandata, come nel caso, l'applicazione del beneficio previsto dal comma 8 dello stesso art. 13.
Nel caso concreto, pertanto, correttamente è stato evocato in giudizio l'INPDAI e correttamente le sentenze di merito sono state pronunciate nei confronti del detto ente previdenziale. La Corte, ciò premesso, osserva che il ricorso del AS appare fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. Le osservazioni contenute nella motivazione delle sentenze n. 7407/98, 6605/98, 6620/98, 10722/98 e 207/99, poste dal Tribunale a fondamento della decisione, devono ritenersi superate dalla interpretazione che della disposizione dell'art.13, comma 8, legge n. 257/92 questa Corte ha dato nelle sue decisioni più recenti (cfr.,
in particolare, Cass. 28 giugno 2001 n. 8859), adottate in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000 n. 5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in oggetto, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.. Questo giudice, facendo proprie le indicazioni ermeneutiche di cui alla ricordata pronuncia, ha rilevato come la eliminazione, ad opera della legge di conversione n. 271 del 1993, del riferimento - contenuto sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - ai "dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse "sia significativa dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale adibizione del lavoratore ad attività soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, per la presenza, nel ciclo produttivo o, comunque, nell'ambiente di lavoro, di valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277; così riconoscendo il diritto alla ultravalutazione del periodo lavorativo - ai fini delle prestazioni pensionistiche - a tutti coloro che, per essere stati a contatto con polveri di amianto in una concentrazione significativa (in quanto superiore alla soglia minima indicata dalla legislazione prevenzionale), siano stati soggetti, in relazione alle mansioni svolte ed al tempo di esposizione, al rischio (effettivo e non meramente ipotetico) di contrarre le malattie che la sostanza è capace di generare.
Destinatari della disposizione in esame non sono, dunque, i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma, come si è detto, i lavoratori, quale che sia l'attività produttiva dell'impresa datrice di lavoro, che abbiano subito una esposizione "qualificata" (nei sopra precisati) all'amianto, intendendo la legge assicurare anche a questi soggettì la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere (art. 13, comma 6) e ai lavoratori già riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto (art. 13, comma 7).
Non ignora la Corte che in dottrina sono state mosse critiche a una lettura del dato normativo come espressivo della volontà di subordinare l'attribuzione del beneficio a una certa entità (c.d. "soglia") del rischio di esposizione, sostenendosi che una simile lettura finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n. 618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n. 455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "..comunque espongono alla inalazione di fibre di amianto" e alla cui stregua, dunque, il beneficio della rivalutazione contributiva dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà produttive nelle quali si verifichi in qualche modo una dispersione di fibre di amianto.
Senonché le critiche suddette non considerano che la legge n. 257/92 stabilisce essa stessa con specifica disposizione (art. 3) - che richiama, e in parte modifica, i valori limite indicati nel d.lvo n. 277/91 - quale sia la concentrazione massima di fibre di amianto "respirabili" nell'ambiente di lavoro, mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti delle misure di tutela apprestate nelle sue varie disposizioni per il caso di 44esposizione all'amianto", la presenza della sostanza in quantità tale da non dar luogo all'obbligo di adottare misure protettive specifiche. Inserita e letta in tale contesto, la norma del comma 8 dell'art. 13, nella parte in cui prevede che la concessa rivalutazione interessi l'"intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, non può essere intesa altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad assicurazione obbligatoria all'INAIL (in base al combinato disposto degli artt. 1, 3 e 144 del d.p.r. n. 1124 del 1965) ma con valori di esposizione pari (o superiori) a quelli che la legge n. 257/92 considera a rischio, senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.
È ancora da aggiungere che, nelle sue più recenti decisioni (in particolare, nella sentenza 3 aprile 2001 n. 4913), questa Corte ha chiarito che l'accertamento della sussistenza della esposizione a rischio per il periodo prescritto dalla legge deve essere compiuto dal giudice di merito avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato sia la specifica lavorazione praticata, sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una esposizione al rischio delle polveri di amianto superiore ai valori limite indicati nel ricordato d.lvo. n. 277/91 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257/92). Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.
L'accertamento in questione non risulta compiuto dalla impugnata sentenza, limitatasi a respingere la domanda del AS sul presupposto, giuridicamente errato, che costui, in quanto lavoratore (ancora) occupato in una impresa che non impiegava più amianto in conseguenza di una riconversione produttiva, non rientrava tra i potenziali destinatari del beneficio contributivo in oggetto. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della impugnata sentenza, restando affidato al giudice di rinvio il compito di accertare se e per quale periodo il lavoratore sia stato "esposto all'amianto" nei sensi di cui alle disposizioni di legge citate.
Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002