Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2926
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Sentenza 27 febbraio 2002

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In tema di benefici per i lavoratori esposti al rischio di asbestosi, come desumibile anche da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2000, destinatari del beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n.257 del 1992, sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, non sono soltanto i lavoratori che abbiano perso o siano esposti al rischio di perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, ma anche i lavoratori che - quale che sia l'attività produttiva della impresa datrice di lavoro - abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto per essere stati addetti per un periodo ultradecennale a lavorazioni aventi valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991. La legge, infatti, intende assicurare anche a questi soggetti la possibilità di abbandonare anticipatamente il lavoro attribuendo loro un trattamento di favore analogo a quello accordato ai lavoratori di cave e miniere e ai lavoratori già riscontrati affetti da tecnopatia imputabile all'amianto, secondo quanto rispettivamente previsto nei commi sesto e settimo del citato art. 13 della legge n. 257 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2926
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2926
    Data del deposito : 27 febbraio 2002

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