Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257 in favore dei lavoratori dipendenti del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non è applicabile ai lavoratori autonomi, atteso che la finalità di tale beneficio (cioè l'agevolazione del prepensionamento per i lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito della cessazione dell'attività delle aziende obbligate alla dismissione dell'amianto dal ciclo produttivo) non trova riscontro per lavoratori, quali quelli autonomi, non vincolati ad una determinata attività e in grado di sostituire, per l'espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri materiali reperibili sul mercato; ne' tale applicabilità potrebbe derivare dalla modifica dell'ottavo comma dell'art. 13 citato da parte del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, dato che il riferimento ai "lavoratori", senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l'amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non già a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensì ai lavoratori dipendenti già esposti per oltre un decennio al rischio dell'amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL DO, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli n. 27, presso l'avv. Gabriella Del Rosso, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 239 del Tribunale di Firenze depositata il 30 giugno 1999 (R.G. n. 96/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 settembre 1998 il PR di Firenze rigettava la domanda avanzata nei confronti dell'INPS da DO PA e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici - ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1993 n. 271 - della propria posizione contributiva nel periodo dal 10 ottobre 1967 al 31 dicembre 1990, in cui aveva prestato la sua attività lavorativa con esposizione al rischio amianto. Il PR era pervenuto a tale conclusione, avendo ritenuto che, pur essendo certi l'uso e la manipolazione da parte dell'attore, nel periodo indicato, di oggetti contenenti amianto, non risultava l'entità della esposizione al rischio amianto con una concentrazione di polveri superiori alle 0.1 fibre/cc per otto ore al giorno, soglia minima di cui all'art. 24, comma terzo, decreto legislativo n. 277 del 1991.
Questa decisione, su appello del PA, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 30 giugno 1999, che ha accolto la domanda del lavoratore in base al rilievo che requisito dell'invocato beneficio è soltanto la prolungata esposizione all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa, senza necessità di una soglia minima di concentrazione di polveri. La condizione di rischio richiesta dalla norma era nella specie sussistente, essendo stato accertato attraverso le risultanze di cause che il PA aveva lavorato presso un'officina meccanica di riparazioni automobili dal 1967 al 1990, effettuando, tra l'altro, sostituzioni di pezzi - e precisamente, dischi di frizioni e ferodi di freni - contenenti amianto, con esposizione alle relative polveri, in quanto il lavoratore, nel corso di dette sostituzioni, doveva provvedere alla limatura delle pastiglie e quindi alla rimozione di eventuali residui con aria compressa.
Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo.
Il PA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271.
La censura è articolata in due profili. Nel primo, il ricorrente sottolinea la natura eccezionale della norma denunciata, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, nella specie esclusa dal primo giudice. Quel che rileva ai fini dell'invocato beneficio, sottolinea l'INPS, è il rischio specifico individuale e non quello di area o potenziale o ambientale. Nella seconda parte della censura il ricorrente sostiene la inapplicabilità della disposizione dettata dal citato art. 13, comma ottavo, ai lavoratori autonomi, categoria in cui deve essere compreso il PA, essendo artigiano.
Questo secondo profilo, che deve essere esaminato preliminarmente perché assorbente in caso di accoglimento, è fondato.
Si deve infatti considerare che come è circostanza del tutto pacifica in atti (v. pure le deduzioni svolte in proposito dal resistente nella penultima pagina del controricorso) che costui, nel periodo indicato e per il quale chiede la rivalutazione contributiva, era artigiano, e in quanto lavoratore autonomo non può invocare a suo favore l'applicabilità della richiamata disciplina. Invero, come già evidenziato da questa Corte sin dalle pronunce nn. 6605 e 6620, entrambe del 7 luglio 1998, le finalità perseguite dalla disposizione in esame erano quelle di favorire l'allontanamento dei lavoratori da situazioni di pericolo in relazione ad occupazioni, all'epoca in atto, presso imprese operanti nel settore amianto, e di evitare per quanto possibile la disoccupazione involontaria, agevolandone il prepensionamento o il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, dei dipendenti licenziati dalle aziende datrici di lavoro, che obbligate a dismettere tale sostanza dal loro ciclo produttivo, erano costrette a cessare la loro attività (soprattutto se il loro ciclo produttivo non poteva prescindere dall'utilizzazione dell'amianto come materia prima). Finalità che non potrebbero ravvisarsi con riguardo a lavoratori autonomi, non vincolati ad una determinata attività lavorativa se non da loro scelta ed avendo essi, soprattutto in un settore di attività quale quello in cui operava l'odierno resistente, libertà di sostituire, per l'espletamento del lavoro, ai materiali da usare con componenti di amianto altri che ne siano privi, scegliendoli nell'ampia gamma offerta dal mercato.
Del resto, il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 13 è nel senso della riferibilità della relativa disciplina in via esclusiva ai lavoratori dipendenti. Già il titolo dell'articolo è "Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" ed evidentemente la prima misura agevolativa non può che concernere i lavoratori dipendenti. Per la seconda, il comma quinto ne prevede l'esercizio della facoltà da parte dei lavoratori in numero non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE, stabilendo gli adempimenti da eseguire, anche in relazione alle scadenze temporali previste, sia per i dipendenti interessati che per le imprese datrici lavoro, alle quali fa carico anche della selezione fra le domande, in base alle esigenze aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione, se superiori alle eccedenze accertate. Il comma sesto concerne la rivalutazione ai fini pensionistici della contribuzione obbligatoria dei lavoratori delle miniere o della cave di amianto, il settimo quella dei dipendenti dalle imprese di cui al primo comma (utilizzatrici o ostrattrici di amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione), anche se in corso di dismissione e sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratte malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. L'ottavo comma, che nella sua formulazione originaria prevedeva la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche per i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL allorché superiori ai dieci anni, è stato modificato dal decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, emanato al fine di chiarire che il periodo di contribuzione da rivalutare è tutto quello di esposizione al rischio amianto e non soltanto quello eccedente il decennio: la frase inizialmente riportata nella stesura iniziale del decreto legge - "Per i lavoratori dipendenti da imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse" - è stata sostituita, a seguito della modifica apportata in sede di conversione nella legge 4 agosto 1993 n. 271, con la espressione "Per i lavoratori" senza alcun'altra specificazione. Ma questa modifica, come è evidenziato dalla relazione dei lavori parlamentari, fu disposta per evitare la esclusione dal beneficio di quei dipendenti dalle dette imprese i quali, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni lavorative comportanti esposizione al rischio amianto, avessero cambiato attività o impresa, e non di certo per allargare la categoria dei destinatari del beneficio, sino ad estenderlo, con lo stravolgimento della legge n. 257 del 1992, ai lavoratori autonomi. L'inapplicabilità della disposizione dell'art. 13, ottavo comma, della legge citata al PA, rende superfluo l'accertamento del rischio qualificato di amianto, cui è subordinato il beneficio in questione.
Il ricorso va dunque accolto. Cassata la sentenza impugnata, poiché si tratta di violazione di legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dal PA con ricorso al PR di Firenze.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il lavoratore resta esonerato dal pagamento delle spese processuali relative alle precedenti fasi di merito e al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da DO PA con ricorso al PR di Firenze;
nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002