Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5082
CASS
Sentenza 10 aprile 2002

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La maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257 in favore dei lavoratori dipendenti del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non è applicabile ai lavoratori autonomi, atteso che la finalità di tale beneficio (cioè l'agevolazione del prepensionamento per i lavoratori a rischio di disoccupazione a seguito della cessazione dell'attività delle aziende obbligate alla dismissione dell'amianto dal ciclo produttivo) non trova riscontro per lavoratori, quali quelli autonomi, non vincolati ad una determinata attività e in grado di sostituire, per l'espletamento del lavoro, i materiali contenenti la sostanza nociva con altri materiali reperibili sul mercato; ne' tale applicabilità potrebbe derivare dalla modifica dell'ottavo comma dell'art. 13 citato da parte del decreto legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, dato che il riferimento ai "lavoratori", senza alcuna specificazione relativa alla dipendenza da imprese che estraggono o utilizzano l'amianto, deve intendersi preordinato, anche alla stregua dei lavori parlamentari, alla estensione del beneficio non già a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, bensì ai lavoratori dipendenti già esposti per oltre un decennio al rischio dell'amianto e successivamente trasferiti ad altre imprese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5082
    Data del deposito : 10 aprile 2002

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