Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di falsità delle attestazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate a domande di condono edilizio, con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 7908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7908 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 116
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 43930/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RI N. IL 07/02/1942;
avverso la sentenza n. 7102/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che a concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. Fortino Vincenzo che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente NO RI, con sentenza del 4.4.2013, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato cui all'art. 483 c.p. ascritto allo stesso perché estinto per intervenuta prescrizione. Dichiarava altresì la falsità dei documenti cui al capo d'imputazione sub c.
Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva a sua volta già dichiarato l'intervenuta prescrizione quanto ai reati contestati al medesimo ricorrente, in uno con la coimputata LO RI, quanto ai reati di cui al capo a (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b per avere, in concorso tra loro, abusivamente realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire un immobile abusivo che constava di due manufatti in muratura allo stato grezzo, entrambi coperti con pannelli coibentati) e al capo b (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65, 72 e 73, art. 110 c.p. per avere eseguito le opere abusive in violazione della disciplina sismica).
Il solo Onori era stato invece condannato dal giudice di prime cure per il reato di cui all'art. 483 c.p. per avere falsamente attestato nelle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà allegati alle domande di condono edilizio prot.lli 544704 e 170422 presentate presso l'U.S.C.E. del Comune di Roma in data 7/12/2004 che le opere di abusive di cui al capo a) erano state ultimate entro il 31/3/2003. Tutti i reati risultavano accertati in Roma via Lessing n. 10 fino al 30/3/2005.
2. Ricorre per la cassazione del provvedimento sopra impugnato NO RI, a mezzo del proprio difensore, limitatamente alla statuizione della Corte territoriale con cui è stata dichiarata la falsità dei documenti di cui al capo c), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di legge (art. 111 Cost., comma 6, art. 125 c.p.p., comma 3, art. 537 cod. proc. pen.). Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e). Il ricorrente si duole, richiamando le pronunce di questa Corte sez. 2 n. 35612 del 15 giugno-18 settembre 2012 e sez. 3 n. 5789 del 18 dicembre 2007-6 febbraio 2008, che la Corte territoriale abbia omesso qualunque pur minima motivazione circa la falsità dei documenti. La Corte si è, infatti, limitata a rilevare il 30 settembre 2012 era decorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei e, conseguentemente, a dichiarare l'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione.
Ad avviso del ricorrente corretto è stato il richiamo della Corte territoriale alla sentenza 35490 del 2009 delle Sezioni Unite, imponendosi la pronuncia di improcedibilità in quanto non emergeva dall'istruttoria espletata in modo assolutamente non contestabile la possibilità di pronunciare una sentenza di assoluzione dell'imputato.
Tuttavia ci si duole che la Corte non abbia motivato sulla statuizione relativa alla declaratoria di falsità dei documenti, laddove tale possibilità, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe nemmeno stata, in quanto tale dichiarazione sarebbe dovuta avvenire sulla base di una accertamento evidentemente parziale, laddove il giudice di prime cure aveva immotivatamente revocato tutti i testi della difesa.
Chiede pertanto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata unicamente nella parte in cui dichiara la falsità dei documenti di cui al capo c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, in termini che si andranno meglio precisare, e pertanto l'impugnata sentenza va annullata, limitatamente alla statuizione in questa dichiarata la falsità dei documenti di cui al capo e), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame.
2. Ed invero, è fondato il motivo attinente l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale circa la dichiarazione di falsità di documenti.
Con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, infatti, può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo nel caso in cui dal testo della sentenza risulti motivato l'accertamento della falsità. Come più volte precisato da questa Corte Suprema, in tema di estinzione del reato, la declaratoria di falsità documentale, dovendo essere adeguatamente motivata, va emessa, in altri termini, solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. Essa dunque non può essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato, (così questa sez. 3, n. 47437 del 6.11.2003, Ratano, rv. 227060, fattispecie in tema di prescrizione, in cui è stata annullata la statuizione di falsità documentale relativa ad una domanda di condono edilizio con riferimento ad imputati, per i quali era stata applicata , nella fase di merito, la causa estintiva;
conf. sez. 3, n. 5789 del 18.12.2007 dep. il 6.2.2008, Nappi, rv. 238797; sez. 6, n. 10039 dell'11.12.2008 dep. il 5.3.2009, rv. 243052; sez. 5, n. 48680 del 23.10.2012, Abdelkhali, rv. 254076).
3. La sentenza va annullata con rinvio in quanto, pur a fronte di una sentenza di prescrizione -diversamente da quanto si sostiene in ricorso- alla Corte territoriale non è preclusa la possibilità di motivare sul punto.
Risulta infatti assolutamente infondata la doglianza riproposta in questa sede dall'Onori circa l'intervenuta revoca dei testi a discarico da parte del giudice di prime cure.
Il principio consolidato di questa Corte Suprema sul punto è che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti, (così, in ultimo, sez. 2, n. 9056 del 21.1.2009, Zerabib, rv. 243306 che, affermando tale principio, ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato;
conf. sez. 6, n. 12589 del 3.2.2004, Pisani, rv. 229017; sez. 5, n. 13277 del 17.1.2013, Sanna, rv. 254839).
È stato anche più volte ribadito che, sebbene la mancata citazione del teste per l'udienza non comporti la decadenza della parte richiedente dalla prova, quest'ultima può essere dal giudice legittimamente revocata laddove sia divenuta superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione (così questa sez. 3, n. 13507 del 18.2.2010, Cimilo, rv. 246604).
Ebbene è proprio quest'ultima l'evenienza occorsa nel caso in esame. Oltre che per l'evidente superfluità dell'ulteriore testimonianza, così come sottolineato dalla Corte d'appello in motivazione, l'ulteriore rinvio per l'assenza del teste della difesa avrebbe comportato una dilazione dei tempi della decisione certamente incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. Peraltro, questa Corte Suprema ritiene di dovere ribadire il principio, già affermato in precedenza, secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determini la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, (così questa sez. 3, n. 20267 dell'8.4.2014, Acerbis, rv. 259668, fattispecie in cui è stata ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell'ultima occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a discarico, conf. sez. 3, n. 2103 dell'11.11.2008 dep. il 20.1.2009, Sinigaglia ed altro, rv. 242346).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione circa la falsità documentale con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015