Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Nel caso di declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato la statuizione di falsità documentale di cui all'art.537 cod. proc. pen. richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Suprema corte ha annullato con rinvio, relativamente alla statuizione di falsità documentale, la sentenza di applicazione della causa estintiva che si limitava ad affermare la mancanza di prova evidente circa l'insussistenza del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 3099
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 16841/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP OR, nato a [...] [...];
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 9.10.2006 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere i reati ascrittigli (art. 416 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; R.D. n. 267 del 1942, art. 216) estinti per prescrizione,
nonché la falsità delle fatture n. 13, emessa il 5.12.1990 dalla ICOM s.r.l. e n. 1, emessa il 10.01.1995 dalla Città commercio Napoli s.r.l. ordinando la confisca della documentazione, se ancora in sequestro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Di Popolo Angelo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 9.10.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di AP OR per essere i reati ascrittigli (art. 416 c.p.; D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8; R.D. n.267 del 1942, art. 216) estinti per prescrizione, nonché la falsità
delle fatture n. 13, emessa il 5.12.1990 dalla ICOM s.r.l. e n. 1, emessa il 10.01.1995 dalla Città commercio Napoli s.r.l. ordinando la confisca della documentazione, se ancora in sequestro. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione degli artt. 125 e 537 c.p.p. e mancanza di motivazione per avere il Tribunale dichiarato la falsità delle fatture senza avere positivamente accertato la sussistenza della falsità e per avere disposto la confisca di documenti senza averli individuati. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte è possibile, nel caso di estinzione del reato, dichiarare la falsità documentale con adeguata motivazione alla stregua delle risultanze processuali che consentano un positivo accertamento della sua sussistenza sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale.
Pertanto, in tema d'estinzione del reato per prescrizione, la statuizione di falsità documentale presuppone che siano motivati sia l'accertamento del fatto sia la colpevolezza dell'imputato (Cassazione Sezione 3, n. 47437/2003; Ratano, RV. 227060). Nel caso in esame, il Tribunale, ritenuto inapplicabile l'art. 129 c.p.p., comma 2, mancando l'evidenza della prova dell'insussistenza del fatto e dell'innocenza dell'imputato, ha dichiarato, ex art. 537 c.p.p., la falsità delle fatture senza svolgere alcun accertamento sul punto.
Deve, pertanto, essere annullata la sentenza impugnata per il riesame della suddetta questione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla declaratoria di falsità e alle statuizioni consequenziali, con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008