Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma terzo n. 2 cod. pen., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2014, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/01/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 58
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 18537/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER VA n. il 3.7.1957;
2. PA ND n. il 9.2.1976;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Torino del 4.12.2012;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. Antonio Prestipino. RITENUTO IN FATTO
1. Hanno proposto ricorso per cassazione ER VA e PA ND, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4.12.2012, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal gup del Tribunale di Alba il 21.12.2011, per i reati di rapina aggravata, proto abusivo di oggetti atti ad offendere la persona, e sequestro di persona, commessi in concorso tra loro e con un terzo complice separatamente giudicato, ridusse la pena ad anni otto di reclusione ed Euro 3000 di multa ed ordinò la restituzione all'avente diritto dei gioielli in sequestro, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti esposta in sentenza, verso le ore 15, 40 del 24.8.2010 tre individui armati con i volti parzialmente coperti da berretti con visiera, parrucche e barbe finte, avevano fatto irruzione in un'agenzia della banca Unicredit, avvertendo i presenti della loro intenzione di eseguire una rapina e avevano quindi incominciato a prelevare del contante. Si erano quindi impossessati della complessiva somma di Euro 20.000 circa, e del contenuto in valori e contante di alcune cassette di sicurezza divelte con un arnese da scasso. Nel corso dell'azione criminosa, due dei rapinatori avevano tenuto a bada clienti e impiegati, legandoli alle caviglie e ai polsi con fascette di plastica;
il terzo aveva raggiunto la direttrice dell'agenzia, in quel momento impegnata in una telefonata, imponendole di interrompere la conversazione e di affiancarsi agli altri ostaggi. I tre, avendo appreso che di lì a poco si sarebbe aperta una seconda cassa automatica, decidevano di intrattenersi ancora all'interno dell'agenzia, dove faceva ingresso un fattorino, anche lui subito immobilizzato. Finalmente si allontanavano, lasciando i presenti legati, e intimando loro di attendere alcuni minuti prima di dare l'allarme.
2.1. Dall'esame dei fotogrammi estratti dal sistema di video sorveglianza dell'istituto, i carabinieri individuavano il ER in uno dei rapinatori;
alcuni testi riscontravano quindi una notevole somiglianza dello stesso Coasberna con uno dei malviventi. Sulla base di un servizio di intercettazione telefonica già attivato nei confronti del ER, si accertava che costui, la sera precedente la rapina, aveva contattato un altro soggetto con il quale si era messo d'accordo per qualche cosa da realizzare il giorno seguente, utilizzando un linguaggio criptato e "stringato".
2.2. Ulteriori contatti telefonici riferibili all'utenza dello stesso ricorrente venivano intercettati il 25.8.2010; il contenuto della conversazione rivelava che il ricorrente aveva conseguito un'improvvisa e consistente disponibilità di denaro, confermata dall'acquisto, da parte del ER, nei giorni successivi, di due autovetture. Si accertava inoltre che il ER si era attivato per "piazzare" alcuni preziosi presso il titolare della gioielleria "Rossa", due dei quali, una barretta d'oro bianco con cinque diamanti ed una collana con diamante, risultati corrispondenti alle caratteristiche di gioielli compresi nel compendio della rapina.
2.3. La Corte di merito (pag. 15) ricorda infine i riconoscimenti effettuati nei confronti dei due ricorrenti dai testi AV, ON, JU e OE l'esito della perizia antropometrica affidata nel corso del giudizio di merito al dr. Balissimo, che aveva concluso per la compatibilità delle caratteristiche fisiche dei ricorrenti con le caratteristiche dei soggetti ritratti nelle immagini del sistema di video sorveglianza della banca rapinata, in linea con la consulenza di parte della Procura.
Sulla base di questi elementi di prova, la Corte ha ritenuto sufficientemente fondato il giudizio di responsabilità espresso dal tribunale nei confronti di entrambi i ricorrenti.
3. Le difese propongono le seguenti censure di legittimità:
1. Nell'interesse di PA ND:
a. erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove. La Corte avrebbe illogicamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali e i riconoscimenti fotografici effettuati dalle vittime della rapina, e l'esito della perizia a firma del dr NO, che avrebbe confermato l'attendibilità dei riconoscimenti sulla base dell'accertata compatibilità della caratteristiche fisiche del ricorrente con quelle di uno dei rapinatori desumibili, ma in termini oggettivamente dubbi, dalle confuse immagini del sistema di videosorveglianza installato nell'istituto bancario preso di mira, senza spiegare come mai nel quadro di un'azione concorsuale che avrebbe richiesto il costante coordinamento dei vari protagonisti, non risultino contatti tra i cellulari del ricorrente e quelli dei complici nelle fasi decisive dell'impresa criminale, essendo emerso anzi che le due utenze telefoniche del ricorrente avevano agganciato, il giorno della rapina, celle di una località lontana dal luogo del fatto;
e senza spiegare come mai solo il ER, e non anche il ricorrente fosse stato trovato in possesso di valori provenienti dalla rapina,
b. vizio di travisamento della prova in relazione all'affermazione che i particolari individualizzanti forniti dai testi sul conto di quello tra i rapinatori che dovrebbe essere identificato nel ricorrente, corrisponderebbero alle caratteristiche fisiche di quest'ultimo. Peraltro, i testi avrebbero riconosciuto il PA solo dopo che l'immagine del ricorrente era apparsa sulla rivista aziendale della banca insieme a quella del ER, già in precedenza riconosciuto come uno degli autori della rapina, essendo evidente la forza di suggestione determinata dall'accostamento delle due immagini;
e avrebbero inspiegabilmente manifestato progressive certezze sull'identificazione del ricorrente, rispetto alle prime dubbiose dichiarazioni;
c. vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di sequestro di persona e al suo mancato assorbimento nel delitto di rapina. La durata del sequestro, infatti, alla stregua delle risultanze istruttorie, sarebbe sovrapponibile a quella della esecuzione della rapina. Inoltre, la segregazione delle vittime sarebbe stata considerata due volte dalla Corte di merito, e cioè sia ai fini della responsabilità per il delitto di sequestro di persona, che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 2, relativa all'aver posto le persone presenti al fatto in condizioni di incapacità di intendere e di volere. d. violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena. In sostanza, la Corte di merito non avrebbe adeguatamente dato conto del concreto esercizio del potere discrezionale riservato al riguardo al giudice di merito, tanto più in ragione della severità delle pene inflitte.
2. Nell'interesse di ER VA:
contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente;
i testimoni oculari avrebbero rilevato soltanto una notevole somiglianza del ER con uno dei rapinatori, e tali incertezze non potrebbero in sostanza ritenersi superate dall'esito della perizia antropometrica del dr. NO, sottoposta alle medesime critiche dell'altro ricorrente;
la telefonata del giorno precedente la rapina non potrebbe essere univocamente riferita al progetto di eseguire un'impresa criminale il giorno successivo;
vaghe sarebbero le indicazioni sull'improvvisa disponibilità di mezzi economici dimostrata dal ricorrente subito dopo il fatto, e la presunta identificazione dei preziosi trovati in possesso del ER come provenienti dalla rapina, sarebbe stata smentita da un "gemmologo" di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le deduzioni dei ricorrenti in punto di responsabilità finiscono per soprapporre alternative valutazioni di merito alle argomentazioni della Corte territoriale, del tutto esenti da censure sul piano logico giuridico. Le difese tentano una pregiudiziale svalutazione delle fonti dichiarative, dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dell'esito della perizia antropometrica, del rinvenimento, in possesso del ER, di preziosi identificabili come provento della rapina, per lo più sulla base di citazioni parziali e non documentate di incisi delle varie dichiarazioni o di osservazioni critiche sulla perizia effettuata sui gioielli che prescindono dai dettagli delle valutazioni della Corte di merito. Analogamente deve ritenersi per i contatti telefonici del ER precedenti il giorno della rapina, che rispetto ai quali la svalutazione tentata dalla difesa si fonda all'evidenza su un apprezzamento avulso dal complessivo contesto probatorio.
1.2. Persino la presunta suggestione che avrebbe guidato il riconoscimento del PA è argomento revocabile a detrimento delle deduzioni difensive, considerando che la foto esaminata dalla direttrice dell'agenzia dell'Unicredit ritraeva entrambi gli imputati come sospetti autori di un'altra rapina, a smentita di quanto diversamente considerato nel ricorso a favore del ER sull'assenza di indicazioni circa il comune coinvolgimento dei due imputati in altri simili episodi delittuosi, e a conferma indiretta di un sodalizio criminale tra i ricorrenti che concorre all'attendibilità dell'identificazione di entrambi anche come concorrenti autori dell'episodio delittuoso oggetto del presente procedimento.
1.3. Sull'identità dei gioielli rinvenuti in possesso del ER con alcuni di quelli rapinati, poi, la Corte di merito si diffonde a pag. 14, con argomentazioni particolarmente dettagliate alle quali la difesa oppone solo un alternativo, ma tutt'altro che decisivo, riferimento alle conclusioni del proprio consulente di parte.
2. Analoghe considerazioni vanno formulate rispetto alla configurabilità del delitto di sequestro di persona. La difesa del PA non contesta nemmeno che le vittime non poterono liberarsi immediatamente in coincidenza con l'allontanamento dei rapinatori dall'agenzia Unicredit, essendo state lasciate strettamente legate dai malviventi (vedi, amplius, pag. 16 della sentenza impugnata), ciò che basta ad escludere, secondo le corrette valutazioni della Corte territoriale la sovrapponibilità dei tempi della rapina e della limitazione della libertà personale delle vittime del sequestro.
3. Manifestamente infondate sono anche le censure di legittimità proposte dal difensore del PA in punto di trattamento sanzionatorio. I giudici di appello hanno infatti fornito l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, con valutazioni ancorate a dati effettivamente di incisivo rilievo ai fini del giudizio di estrema pericolosità sociale di entrambi i ricorrenti, osservando che i precedenti "notevoli e specifici" di entrambi, inducono a ritenere come la consumazione di rapine faccia parte del loro stile di vita, e di un radicato inserimento nel mondo del crimine (sull'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, cfr. Cass. 27.2.1997, Zampilla;
Cassazione penale, sez. 3^, 05 novembre 2008, n. 46353; con specifico riferimento alla connotazione negativa della personalità dell'imputato come indice della gravità soggettiva del fatto, suscettibile di acquisire carattere assorbente rispetto alle deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame cfr. Cass. Pen., sez. 1^ n. 6200 del 3.3.1992; Cassazione penale, sez. 3, 05 novembre 2008, n. 46353, dove la precisazione che nel negare le circostanze attenuanti generiche il giudice di merito possa ritenere assolutamente preclusive appunto la gravità e la reiterazione della condotta, senza la necessità di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, la cui considerazione comporta infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati). È di tutta evidenza che tali severe notazioni sulla personalità dei due ricorrenti, e sulla loro "professionalità" criminale, fornisca implicitamente, ma comunque abbastanza chiaramente anche la giustificazione della rilevanza accordata dalla recidiva. Ciò, senza dire dell'attenzione ugualmente manifestata dalla Corte di merito nell'approfondimento dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., conclusosi comunque con una non marginale riduzione delle pene detentive.
4. È fondato, invece, il motivo di ricorso proposto nell'interesse del PA relativamente alla illegittima duplicazione dell'influenza sulla pena della privazione della libertà personale dei clienti e degli impiegati della banca rapinata, considerata per un verso come integrante l'autonomo delitto di sequestro di persona, per l'altro, come elemento costitutivo della speciale circostanza aggravante prevista dall'art. 628 cpv. c.p., n.
2. La privazione della libertà personale costituisce una delle modalità con cui taluno possa essere messo in condizioni di incapacità di agire (secondo una delle due forme di incapacità regolate dalla disposizione in esame); quando essa debba considerarsi autonomamente punibile ai sensi dell'art. 605 c.p., è quindi precluso, in ragione del principio di specialità, la possibilità della concorrente applicazione dell'aggravante corrispondente (cfr., sostanzialmente in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5550 del 15/06/1987).
4.1.L'esclusione dell'aggravante riverbera poi, per l'effetto estensivo dell'accoglimento in parte qua del ricorso del PA, anche a favore del ER, trattandosi di un motivo non strettamente personale (cfr. art. 587 c.p.). Alla stregua delle precedenti considerazioni deve essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 cpv. c.p., n. 2, che va eliminata nei confronti di entrambi i ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuova determinazione della pena. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto da PA ND, annulla la sentenza impugnata nei confronti dello stesso ricorrente e, per l'effetto estensivo del ricorso, anche nei confronti di ER VA, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 cpv c.p., n. 2, che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuova determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2014