Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Cassazione penale sez. IV, 03/03/2022, n.8491). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2016, n. 23190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23190 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
23 19 0/ 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D. 196/2016 n. Dott. LUISA BIANCHI -Presidente - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere- n. 3477/2016 Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE CORTE d'APPELLO di TRIESTE avverso la sentenza n. 364/2014 del TRIBUNALE di PORDENONE, in da- ta 04/04/2014 nel procedimento penale a carico di: CONN HE n. 02/08/1989 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Delia CARDIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione amministrativa;
я 1 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 04/04/2014, il Tribunale di Pordenone ha condannato CONN HE per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) comma 2 bis C.d.S., per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,26 g/l alla prima prova e 1,26 g/l alla seconda. Operato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, quel giudice ha individuato la pena in mesi uno di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, concedendo i benefici di legge ed applicando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi otto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste, censurando l'individuazione della durata della sanzione amministrativa, per avere evidentemente il giudice del merito ritenuto neutralizzata l'aggravante dal giudizio di bilanciamento e non operato quindi il raddoppio previsto dalla legge in caso di incidente stradale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, poiché la durata della sanzione amministrativa accessoria non è conforme ai parametri legali. -2. Nessuna rilevanza può riconoscersi ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, - prevalenti rispetto alla contestata aggravante. Vero è, infatti, che la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente costituisce circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S., come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, ma è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circostanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti. In altri termini, un giudizio di comparazione che determini l'esclusione dell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri fini, ma con ragionamento valido anche per il caso di specie, Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Rv. 257742; Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009, Rv. 244340; Sez. 4, n. 10212 del 13/07/1999, Rv. 214586; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999, Rv. 215542; sez. 2 n. 24754 del 09/03/2015, Rv. 264208). Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poiché, anche in tal caso, l'esito dell'eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare. In tal senso si è anche da ultimo affermato, proprio in un caso di revoca della patente 4 di guida e da parte di questa stessa sezione, che non può ravvisarsi alcun dubbio di 2 legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato artt. 59 ss. c.p., - nella parte in cui non dispongono che l'esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentandosi che, ancorché non possano essere negati i connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, svolgendo una funzione riparatoria dell'interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici (cfr. Sez. 4 n. 17826 del 10/01/2014). Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio. Pertanto, è da escludere che il reato "ritenuto" dalla decisione impugnata sia quello "basico": esso è invece proprio il reato circostanziato. La convergenza di circostanze di segno diverso (eterogenee) non tocca quindi la struttura del reato e ne influenza il trattamento sanzionatorio, che viene modulato a seconda dell'esito del menzionato giudizio di comparazione.
3. Nel caso di specie, il giudice è incorso in violazione di legge applicando la sanzione amministrativa accessoria prevista per l'ipotesi circostanziata in misura certamente inferiore al minimo legale (pari ad un anno), cosicché la sentenza va annullata limitatamente alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Pordenone, cui compete la valutazione di merito circa la concreta determinazione della durata di essa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Pordenone. Deciso in Roma il 19 aprile 2016. Il Consigliere est. Il Presidente Gouzella@ppelle Cappello Bianchi CORTE M A P S U E R 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU. 2016 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Dessa Gabriella Lamelza P U S 3