Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 Oggetto 0 SEZIONE LAVORO 0060 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig i Presidente Dott. Guglielmo R.G.N. 11593/98 Cron.M3S Consigliere Dott. Pietro - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. W Consigliere Ud. 11/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere BALLETTI Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: AI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA | 17 GEN. 2001 IL CANCELLIERE GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato FALCHI GIAN LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati PATERI CANCELLERIA LUIGI, ASSENNATO SANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CG57506 contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA MADAU IRENE, FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitament CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Болеб Rilasciata copia legate all'avvocato PUBUSA ANDREA, giusta delega in atti;
al Sig. VACIRCA 2000 controricorrente per diritti L. * 7 FEB. 2001 4178 avversO la sentenza n. 524/97 del Tribunale CANCELLIERE -1- CAGLIARI, depositata il 05/12/97 R.G.N. 3494/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. " -2- } Svolgimento del processo Il Tribunale di Cagliari, decidendo sugli appelli proposti da GI AI, titolare della Dental Studio, e da EN AD, che aveva rivendicato, da- vanti al Pretore, oltre il superiore inquadramento, integrazioni retributive per complessive L. 12.300.000 circa, avendo lavorato dal novembre '89 al luglio '93 presso il suddetto laboratorio odontotecnico, in qualità di operaia di IV livello del relativo ccnl, riconosceva il diritto della AD all'inqua- dramento nella III categoria dall'inizio del rapporto e condannava il AI, compensate alcune somme di cui era risultato creditore, a pagare alla ex dipendente la somma di L. 6.792.946, oltre accessori di legge, compensan- do per metà le spese fra le parti. In particolare il Tribunale, oltre a ritenere applicabile la contrattazione collettiva invocata, comunque valutabile come parametro in relazione all'art. 36 Cost., avendone fatto prolungato riferimento le parti ai fini del- l'inquadramento, del trattamento economico di base e degli scatti di an- zianità, affermava il diritto della AD al superiore inquadramento, in ba- se alla contrattazione collettiva, attesa la pluriennale esperienza, presso al- tri laboratori, della AD, odontotecnica diplomata, che aveva eseguito, come ammesso dal AI nel corso dell'interrogatorio, protesi mobili, "modellazioni" in oro, ceramica, esclusa la fusione e la rifinitura del metal- lo, e tenuto conto che le era stata contestata, sul finire del rapporto, in oc- casione d'una fusione, la cattiva esecuzione di una lavorazione, cui il ccnl ricollegava un maggiore inquadramento. D'altra parte, il Tribunale definiva in sette ore e mezzo l'impegno di lavoro quotidiano della AD, provvedendo a determinare le conseguenti retri- buzioni, detraendo i "fuori busta" corrisposti e compensando quanto dovuto In 1 3 dalla lavoratrice per lavori dentali da lei svolti in favore di terzi con mate- riali dello Studio. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione il AI denunciando quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la AD che ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo il AI denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2099, cod.civ., travisamento di fatti e omessa motivazione, conte- stando sia la diretta applicazione della contrattazione collettiva al rapporto, poiché, a suo dire, la lavoratrice nel ricorso introduttivo aveva "genericamente lamentato la sussistenza di differenze retributive, con ciò confermando implicitamente l'inapplicabilità diretta del CCNL invocato", sia l'affermazione del Giudice d'appello secondo cui nella pretesa di som- me per differenze retributive “é implicitamente contenuta quella di ade- guamento della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro svolto”, non avendo la AD fatto espresso riferimento all'art. 36, cost. ed avendo il Tribunale omesso di motivare sull'insufficiente retribuzione. Il motivo é destituito di fondamento. Infatti con accertamento di fatto puntuale e specifico, non censurato in questa sede dalla difesa ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che le parti avessero richiamato, come riferito nello svolgimento del processo, espres- samente la contrattazione collettiva, avendone recepito i minimi salariali, gli scatti, la qualifica. D'altra parte il riferimento all'art. 36, Cost., attesa la natura inderogabile e il rilievo della disposizione, é direttamente apprezzabile dal giudice di meri- to, indipendentemente da un suo più o meno espresso richiamo, costituendo la misura legale della perequazione retributiva attraverso i parametri orien- le tativi della coerente contrattazione collettiva. (v., da ultimo, ex multis, Cass. 10 aprile 2000, n. 4523) Con il secondo mezzo di censura il ricorrente rinnova la denuncia di omes- sa motivazione e travisamento dei fatti lamentando l'errore del Tribunale in ordine all'inquadramento della AD, fondato su una lettura "“inaccettabile” delle sue dichiarazioni, che riproduce, rese in sede di libero interrogatorio. Anche questa censura non merita miglior sorte della precedente, posto che il Tribunale ha fondato il suo libero convincimento circa la qualifica da as- segnare alla ND, basandolo non solo sulle dichiarazioni del AI, ma anche sul titolo di studio della lavoratrices e sulla sua pluriennale esperien- za lavorativa, facendo, infine, leva sulla contestazione d'addebito formulata nei suoi confronti dal datore di lavoro per avere "nel corso del normale (la sottolineatura e il grassetto sono nel testo della sentenza) svolgimento del suo lavoro, mentre metteva in fusione un cilindro (...) sbagliato la colatura del rivestimento, causando la fuoriuscita di lega dal cilindro". Da quest'insieme di circostanze, il Tribunale ha ricavato la misura della qualifica, con corretto ragionamento, assolutamente immune dal vizio logi- co-giuridico denunciato, stante la previsione collettiva che riallaccia ad es- sa una prestazione consistente "nell'esecuzione di parti (ut supra) di lavo- razioni di protesi". D'altra parte, costituisce fermo principio giurisprudenziale che la valutazio- ne delle prove acquisite, operata dal giudice del merito, fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di le- gittimità, limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisio- ne e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. lu Quest'ultimo è infatti libero di formarsi il proprio convincimento utilizzan- do gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza dover prendere in esame tutte le risultanze processuali o dover confutare ogni ar- gomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come appunto si é verificato esaurientemente nel caso in esame - gli ele- menti sui quali ha fondato il proprio convincimento, dovendo ritenersi di- sattesi tutti gli altri, incompatibili con la decisione adottata. (v. SS.UU. 27 dicembre '97, n. 13045; 11 giugno '98, n. 5802). Con il terzo mezzo denuncia la violazione dell'art. 2697, cod.civ., e l'omessa motivazione circa l'effettivo orario di lavoro svolto dalla dipen- dente dal novembre 1989 al settembre 1990, riconosciuto dal Tribunale dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18, negando che fosse stata raggiunta la prova “circa la effettiva continuità di tale prestazione lavorativa nell'arco orario riferito" (da una teste), a fronte delle indicazioni contenute nelle bu- ste paga. Infine, con la quarta censura, espone la violazione dell'art. 2697, cod. civ., e il travisamento di risultanze processuali, oltre ad omessa motivazione, per avere il Tribunale solo parzialmente riconosciuto fondata la sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della ND al pagamento di alcune prestazioni da lei rese in favore di terzi con materiale e attrezza- tura dello Studio, essendosi la lavoratrice limitata ad asserire di avergli corrisposto l'intero importo del materiale e delle attrezzature, senza fornire alcuna prova. Anche queste due ulteriori censure, incentrate sul versante del quantum e, sotto questo profilo, meritevoli di trattazione unitaria, sono totalmente prive di un benché minimo fondamento giuridico, a fronte della correttezza della decisione di merito. In particolare il Tribunale di Cagliari ha chiarito, con diffusa motivazione in fatto, il motivo della svalutazione, da parte sua, delle buste paga, che "non indicano affatto l'orario di lavoro, ma semplicemente la quantità di ore lavorate nel mese dalla dipendente", privilegiando, com'è diritto del giudice del merito, secondo quanto più sopra ricordato, la prova orale assunta, pe- raltro valutata restrittivamente e con particolare rigore dalla sentenza. Altrettanto immune da errore appare la ricostruzione e l'attribuzione del- l'onere probatorio connesso alla domanda riconvenzionale del AI, per la- vori eseguiti in favore della ND o da questa per terzi. Il Tribunale ricostruisce, infatti, scindendo le prestazioni rese in favore della ND da quelle rese da costei in favore di terzi, lo stato della prete- sa (sentenza, pgg.13/14) e l'intervenuto riconoscimento, grazie al leale comportamento processuale della ND, dell'importo di L.
1.467.150 a fronte di interventi dentari resi da tal dott. Mei in suo favore, sottolineando, per il resto, le ondivaghe e confuse pretese connesse "al costo delle attrez- zature utilizzate nel laboratorio per l'effettuazione di tali lavori", sulla base delle indicazioni avanzate dal AI, nel corso del suo interrogatorio e nei successivi scritti difensivi. Peraltro questa pretesa é stata rigettata in base al principio dell'onere della prova non offerta o non raggiunta, per non aver il AI provato (ivi, pg. 14, 1° alinea) un credito "per l'uso di materiali e apparecchiature utilizzate dalla ND per l'esecuzione di lavori ortodontici su terze persone", SO- prattutto in considerazione del fatto che, in sede d'interrogatorio, il AI aveva "precisato che la dipendente ha sempre corrisposto, in relazione ai lavori da lei eseguiti per suo conto al di fuori dell'orario di lavoro, le som- me relative ai costi sostenuti dal laboratorio" e, per contro, aveva " nell'atto di appello, infine, dato atto che il costo dei materiali utilizzati era stato già corrisposto". Appare pertanto, in proposito, più che giustificato, oltrechè attuale, il commento del Tribunale che osserva: "non é quindi dato di comprendere che cos'altro pretenda il AI". Che se poi "travisamento" v'è stato, come adombra la difesa ricorrente: "Il Tribunale di Cagliari ha evidentemente frainteso e travisato le dichiarazioni rese dal AI....", altra doveva essere l'impostazione del gravame, non es- sendo questa la sede per denunziare un errore di fatto, frutto d'una suppo- sizione del giudice (art. 395, comma 1°, n.4, cod. proc.civ.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al paga- mento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in L. 55000 per spese e in L.4.000.000 (quattromilioni) per onorari in favore della controparte. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2000. Il Consigliere Il Presidente huglichen PriaalhInanth Still-s IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Ɑ Depositata in Cancelleria O I H T 17 GEN. 2001 S C I I K I N V oggi, S N I I I Z T L A IL COLLABORATORE I M C U E R DI CANCELLERIA D Y P Y U D T S A S A 1 N O 1 S - I 8 - V 4 I . N N V V ' O U I L L T G 6 V E O S 1 ' E S 0 G V I