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Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 11267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11267 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA SS, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Rossana Lania - di fiducia avverso l’ordinanza del 15/12/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con ogni statuizione conseguente;
udito il difensore dell’indagato, Avv. Rossana Lania, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale SS SA è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11267 Anno 2026 Presidente: DE AN NA RI Relatore: AR IE Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc. pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeri di pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sulla completezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice dei gravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminari all'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullità dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso. 2.4. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poiché gli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mail tratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp. 3 2.5. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stata adeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misura cautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia stato effettivamente notificato in modo incompleto, è anche manifestamente infondato, avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv. 246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del 19/03/1997, Rv. 209318-01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti di legge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile perché generico. 3.1. Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione che 4 denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01). Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia mediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonoma valutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stata adottata. 3.2. Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per genericità. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso. 4.2. L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’autorità giudiziaria invita la persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e «le pone direttamente le domande». Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice, come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande alla persona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro, sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. 4.3. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottoposta 5 alle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non può però comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto, per i motivi qui illustrati. In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoria generale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferisce alle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01). L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01). Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106-01). L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa, essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delle dichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione. 4.4. L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante, dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attiene all'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi in cui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoi peculiari presupposti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non può tuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullità processuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc. pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcuna compromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indagini preliminari. 5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto di 6 valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocano principi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. 5.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 5.2. Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha proceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa degli elementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via “whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché della loro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, in relazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti la 7 predisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavori ammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata). Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfiscono l'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sul punto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento non consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito. 5.3. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01) 5.4. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedente condanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le pratiche burocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, il ruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodare l'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato. 5.5. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR NA RI DE AN
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con ogni statuizione conseguente;
udito il difensore dell’indagato, Avv. Rossana Lania, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 novembre 2025, con la quale SS SA è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11267 Anno 2026 Presidente: DE AN NA RI Relatore: AR IE Data Udienza: 26/02/2026 2 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 293, comma 1, cod. proc. pen., 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., 24 Cost. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a causa dell'assenza dei numeri di pagina e dei timbri di congiunzione, con conseguente incertezza sulla completezza e sul contenuto dell'atto notificato, in violazione dell’art. 171 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 272 cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., 309, comma 9, cod. proc. pen. in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice dei gravi indizi di colpevolezza e dell’irrilevanza degli elementi difensivi. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che, non avendo proceduto il giudice per le indagini preliminari all'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in violazione dell’art 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e degli elementi difensivi, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione ed avrebbe dovuto annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 291-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 292, comma 3- bis, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che il Tribunale non avrebbe correttamente risposto all'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per nullità dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., considerato che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, invece di procedere a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso. 2.4. Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria sul punto della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, poiché gli indizi nei confronti dell’indagato consisterebbero unicamente in alcune e-mail tratte da un dispositivo sequestrato e in qualche conversazione whatsapp. 3 2.5. Violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. Mancanza e contraddittorietà della motivazione. Si deduce che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria sulla valutazione delle esigenze cautelari, non essendo stata adeguatamente valutata la sussistenza di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico, atteso che il ricorrente lamenta che l’ordinanza applicativa della misura cautelare non recava il numero delle pagine ma non ha allegato che l'atto sia stato effettivamente notificato in modo incompleto, è anche manifestamente infondato, avendo la costante giurisprudenza della Corte evidenziato che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 2, n. 27560 del 05/11/2018, dep. 2019, Pulitanò, Rv. 276538 – 01; Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv. 246190-01; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026-01; Sez. 6, n. 1176 del 19/03/1997, Rv. 209318-01). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe attivato i propri poteri di integrazione della motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in assenza dei presupposti di legge, difettando quest'ultima del requisito dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile perché generico. 3.1. Il ricorrente non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata che ha escluso la sussistenza del vizio (pagine 3 e seguenti) e, allo stesso tempo, non adempie l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza, rispetto alla prospettazione del Pubblico ministero, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni del giudice sicché, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. La Corte ha in proposito chiarito che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti in materia cautelare personale, il ricorrente per cassazione che 4 denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 – 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 – 01). Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare che, al più, possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. È necessario allora, a pena di inammissibilità della doglianza per genericità, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia mediante l’indicazione di quale parte e per quale aspetto l’omessa autonoma valutazione abbia determinato una decisione che, altrimenti, non sarebbe stata adottata. 3.2. Nel caso in esame, tale onere non risulta assolto, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per genericità. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. Si deduce che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, invece di procedere direttamente a interrogare l'indagato, ha invitato le parti a interrogarlo in contraddittorio tra di loro, utilizzando lo schema previsto per l'esame dibattimentale, così vulnerando la funzione di garanzia dell'interrogatorio stesso. 4.2. L’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. stabilisce che il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. L’art. 65, comma 2, cod. proc. pen. prevede che l’autorità giudiziaria invita la persona sottoposta alle indagini ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e «le pone direttamente le domande». Ne consegue che può affermarsi che un interrogatorio nel quale il giudice, come accaduto nel caso in esame, invece di porre direttamente le domande alla persona indagata, inviti le parti ad interrogare la stessa in contraddittorio tra loro, sia avvenuto senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge. 4.3. L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice pone direttamente le domande alla persona sottoposta 5 alle indagini preliminari, in assenza di un'esplicita previsione di legge, non può però comportare, come dedotto dal ricorrente, la nullità o inutilizzabilità dell'atto, per i motivi qui illustrati. In difetto di una previsione specifica, non viene in rilevo la categoria generale della inutilizzabilità, regolata dall'art. 191 cod. proc. pen., che si riferisce alle prove illegittime in quanto acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte (Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, C., Rv. 272357-01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Pagano, Rv. 241318-01). L'inutilizzabilità presuppone, invero, la presenza di una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto di un procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo ponga certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644-01). Trattasi di ipotesi, quest'ultima, estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento, o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo, Rv. 272258-01; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106-01). L'interrogatorio della persona indagata, assunto in violazione dell'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., non può, dunque, in difetto di comminatoria espressa, essere considerato inutilizzabile, perché il vizio non incide sulla legittimità delle dichiarazioni in sé stesse, ma esclusivamente sulla ritualità della loro acquisizione. 4.4. L'irrituale acquisizione dell'interrogatorio - astrattamente rilevante, dunque, solo sul piano della nullità processuale, che è quello che attiene all'inosservanza delle modalità e formalità di assunzione della prova, in ipotesi in cui il procedimento formativo, o acquisitivo, non si ponga completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma non lo rispetti in alcuni dei suoi peculiari presupposti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, cit.) - non può tuttavia dare luogo, nel caso previsto dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., neppure ad una tale declaratoria, considerato che la disciplina delle nullità processuali è governata dal principio di tassatività (artt. 177 e 178 cod. proc. pen.), e nel caso in esame non ricorre né una previsione espressa, né alcuna compromissione delle esigenze di ordine generale, riconducibili all'intervento, all'assistenza o alla rappresentanza della persona sottoposta ad indagini preliminari. 5. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, nel dedurre che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria in punto di 6 valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si invocano principi estranei alla fase cautelare ed ai limiti di sindacabilità da parte della Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. 5.1. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, invero, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 5.2. Nel caso in esame, il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha proceduto ad una adeguata e complessiva disamina del compendio indiziario e, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. In particolare, i giudici hanno dato conto della capacità dimostrativa degli elementi indiziari acquisiti, costituiti da comunicazioni di posta elettronica e via “whatsapp”, apprezzati nei limiti propri dell'accertamento cautelare, nonché della loro idoneità a integrare un quadro indiziario grave nei confronti dell'indagato, in relazione alle condotte provvisoriamente contestategli, concernenti la 7 predisposizione di documentazione falsamente attestante l'esistenza dei lavori ammessi al beneficio fiscale (pag. 5 e seguenti dell’ordinanza impugnata). Il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto, né le osservazioni del ricorrente scalfiscono l'impostazione della motivazione o ne fanno emergere profili di manifesta illogicità; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, le doglianze svolgono sul punto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento non consentito di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito. 5.3. Quanto alle esigenze cautelari, va richiamato l’orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, (tra le tante: Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01) 5.4. A tali criteri valutativi si è attenuto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, con la quale le esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva sono state desunte dalla personalità dell’indagato, già gravato da una precedente condanna per truffa e stante la professionalità mostrata nel predisporre le pratiche burocratiche finalizzate a frodare l'erario, e dall'analisi della fattispecie concreta, nell'ambito della quale era emerso, nei limiti propri dell'accertamento cautelare, il ruolo partecipativo dell'indagato in un contesto associativo strutturato per frodare l'erario e per lucrare ingenti capitali a danno dello Stato. 5.5. In conclusione, anche sotto questo aspetto le doglianze difensive non evidenziano omissioni motivazionali, contraddizioni interne o illogicità manifeste e decisive, risultando incensurabili in questa sede di legittimità. 6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR NA RI DE AN