Sentenza 5 novembre 2018
Massime • 1
La notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione dell'interessato con il deposito in cancelleria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2018, n. 27560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27560 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
Testo completo
27560-19 27560-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente UDIENZA CAMERA DI Dott. UGO DE CRESCIENZO CONSIGLIO - Rel. Consigliere - DEL 05/11/2018 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - SENTENZA Dott. SERGIO DI PAOLA N. 2316/2018 - Consigliere - Dott. VITTORIO PAZIENZA Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38068/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU GI N. IL 12/04/1973 avverso l'ordinanza n. 183/2018 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 24/03/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA, che ha chiesto il rights bel icos Udibil difensori Avv. Monica Schipani, in sostituzione dell'evr. Groverna Azamiti, de ha divests l'eccoglimento il cosricorsi RITENUTO IN FATTO 1. NÒ PE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che il 24/3/2018 ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che il 22/2/2018 aveva applicato nei confronti del predetto la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., per essersi recato in Campania, in concorso con CO NO CA, per ricevere da soggetti collusi con il clan camorristico LA un'ingente quantità di denaro in contante proveniente da delitto, che i due occultavano e trasportavano a Reggio Calabria, per metterla a disposizione di MO NO, per conto del quale operavano.
2. Il ricorso del NÒ si articola nei seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per non essersi riconosciuta la nullità dell'ordinanza cautelare sebbene questa sia stata notificata, contestualmente al provvedimento di convalida del fermo, in maniera incompleta e per estratto, in quanto contenente solo le pagg- 1-30, con i capi di imputazione e 318-319, con parte del dispositivo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, giacché ad avviso del ricorrente il f. provvedimento impugnato fonderebbe solo su argomentazioni congetturali e presuntive la ricostruzione secondo la quale il NÒ si sarebbe recato in Campania il 21/3/2014 per ricevere un'ingente somma di denaro da soggetti asseritamente collusi con il clan LA, per trasportarla poi a Reggio Calabria e consegnarla al Mondà: si sarebbe valorizzata, in particolare, una conversazione captata nell'ufficio di quest'ultimo, che redarguiva il NÒ per non aver risposto ad una telefonata, elemento che era stato interpretato come volontà del ricorrente di evitare contatti telefonici pur essendo emerso che, invece, tali contatti c'erano stati pochi minuti prima anche con un suo collega, NG CÈ, al quale il NÒ aveva comunicato che era in procinto di arrivare. Il ricorrente contesta, inoltre, non essere nemmeno stato specificato quale possa essere il delitto presupposto e chi lo abbia commesso, e contesta, altresì, che non si sia in alcun modo indagato l'elemento soggettivo del reato, pur essendosi limitato il NÒ a partecipare alla consegna di una busta chiusa contenente denaro ed aperta a Reggio Calabria, senza che nemmeno si sia valutata la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale nei confronti del Modà.
2.3. Deduce, infine, il ricorrente la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU, per essersi riconosciuta l'attualità di esigenze cautelari in relazione ad un fatto verificatosi nel 2014 e connesso ad un rapporto di lavoro con il Modà ormai non più sussistente, anche per il sequestro giudiziale delle società facenti capo allo stesso Modà, ed altresì la violazione del principio desunto dall'art. 5 par. 3 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo secondo cui la carcerazione preventiva deve essere considerata una soluzione estrema da adottare quando ogni altra risulti insufficiente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen.
3.1. La deduzione difensiva volta a sostenere la nullità dell'ordinanza cautelare in quanto notificata in maniera incompleta e per estratto, contestualmente al provvedimento di convalida del fermo, in particolare, è manifestamente infondata, avendo la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ripetutamente evidenziato che la notificazione di una copia incompleta, perché mancante di alcune pagine, dell'ordinanza cautelare, non determina alcuna nullità di quest'ultima, il cui originale è posto a disposizione お dell'interessato con il deposito in cancelleria (Sez. 3, n. 6662 del 14/01/2010, Rv. 246190; Sez. 1, n. 1823 del 25/10/2006, Rv. 236026; Sez. 6, n. 1176 del 19/03/1997, Rv. 209318).
3.2. Il secondo motivo di ricorso fuoriesce, invece, dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, infatti, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni2) 3 rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha ampiamente esposto le ragioni sulle quali si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). Quali che possano essere state le ragioni per le quali il NÒ abbia ritenuto di non rispondere alla telefonata di MO NO, l'ordinanza impugnata, senza incorrere alcun vizio logico, ha comunque evidenziato gli elementi dai quali ha desunto che negli uffici di quest'ultimo, al ritorno dal viaggio in Campania effettuato unitamente a CO NO ON, lo stesso NÒ ebbe a consegnare al MO del denaro, atteso che la conversazione intercettata in ambientale ha rivelato che il CO comunicava di aver "preso i mazzi", in particolare dieci mazzi da 5.000,00 euro ciascuno, ma di non avere contato le banconote, e che la stessa intercettazione ha rivelato che MO NO nell'occasione ha contato il denaro con una macchinetta elettrica, constatando che vi era un ammanco di mille euro. Seguivano anche una telefonata del MO con soggetto non identificato, al quale veniva rappresentato che uno dei mazzi era solo "da 4000" e, quindi, le assicurazioni secondo cui tutto sarebbe stato sistemato. Ancora senza incorrere in vizi logici, poi, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come l'illecita provenienza del denaro ricevuto dal NÒ e contato dal MO possa ritenersi confermata dalla conversazione dello stesso MO con i propri genitori, intercettata dopo che il CO ed il NÒ erano usciti dal suo ufficio, allorché il predetto sottolineava di rischiare la propria libertà e di dover pensare ai propri figli che, ove gli fosse accaduto qualcosa, dovevano disporre di che vivere. Nessun vizio dell'ordinanza impugnata può desumersi, inoltre, dal rilievo che questa non ha specificato quale possa essere il delitto presupposto né chi lo abbia commesso, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028; cfr. Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Rv. 256108; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521). Anche la doglianza inerente l'asserito difetto di approfondimento in ordine all'elemento soggettivo del reato è manifestamente infondata, atteso che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713), mentre è del tutto generico l'assunto difensivo secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare la configurabilità della diversa ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, non avendo nemmeno specificato il ricorrente quali elementi possano far ipotizzare tale diversa figura di reato.
3.2. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente お dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596): nel caso di specie, il ricorrente lamenta che sia stata riconosciuta l'attualità delle esigenze cautelari con riferimento ad un episodio del 2014, peraltro connesso ad un rapporto di lavoro con il MO che si assume non più in atto a seguito del sequestro di società facenti capo allo stesso, ma non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato, laddove queste hanno evidenziato la sussistenza comunque di un rapporto fiduciario e di stretta collaborazione con il predetto protagonista della vicenda, del quale si è ritenuta acclarata la vicinanza con ambienti criminali di elevato spessore, collegati ad esempio al clan camorristico LA, elementi posti alla base di un percorso argomentativo congruo che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha indotto il Tribunale di Reggio Calabria a riconoscere l'attualità di esigenze cautelari tali da richiedere l'applicazione della misura custodiale domiciliare.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in camera di consiglio il 5 novembre 2018 Il Presidente Il consigliere estensore dott. Luciano Imperiali dott. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GIU. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli LI O N E 00