Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva respinto l'impugnativa di licenziamento di una guardia giurata, dipendente di un istituto di vigilanza privata, allontanatosi dal posto di lavoro senza fornire nell'immediatezza dei fatti alcuna giustificazione e senza informare i superiori).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento ed abbandono del posto di lavoro (Cass. n. 22394/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013
1. Questione La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale, che gli aveva respinto la domanda diretta all'annullamento del licenziamento intimatogli dalla società per l'arbitrario abbandono del posto di lavoro. La Corte, dopo aver escluso che potesse ritenersi rilevante nella fattispecie la mancata affissione del codice disciplinare, essendo quella contestata una violazione di un dovere fondamentale del rapporto di lavoro manifestamente contraria all'etica comune, ha spiegato che l'istruttoria aveva consentito di appurare il comportamento fraudolento tenuto nell'occasione dal lavoratore, il quale aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. AR D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA AR, elettivamente domiciliato in ROMA Via Gioacchino Belli, 36 presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO MAIRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SICILIA S.P.A.; persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPANIA 31, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO BASILE rappresentato e difeso dall'avvocato GIOACHINO GIORDANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 320/00 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 23/12/00 R.G.N. 2201/88;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. GI D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Caltanissetta, con sentenza depositata il 19.10.1988, accogliendo il ricorso proposto da GI RO, dichiarava illegittimo per mancanza di giusta causa il licenziamento a questi intimato in data 29.l0.l987 dall'Istituto Vigilanza Metronotte Sicilia s.p.a. e condannava l'istituto convenuto alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, rapportati a cinque mensilità.
L'Istituto di Vigilanza proponeva appello osservando che il RO il giorno 11 ottobre 1987 aveva abbandonato il posto di lavoro senza alcuna credibile giustificazione e che tale fatto era espressamente previsto come giusta causa di licenziamento dall'art. 57 del CCNL del 6.5.1983, erroneamente disapplicato dal Pretore.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza depositata il 23 dicembre 2000, accoglieva l'appello e riformava la sentenza di primo grado.
In motivazione il Tribunale osservava che le prove raccolte inducevano ragionevolmente a ritenere che il RO il giorno 11 ottobre 1987 avesse abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo, non avendo comprovato alcuno stato di malessere, e senza avvertire i superiori;
rilevava che, a prescindere dalla applicabilità o meno dell'art. 57 del CCNL del 1983, il comportamento della guardia giurata che si allontani senza giustificazione dal servizio appare particolarmente grave, attesa la natura delle mansioni svolte, e comunque tale da giustificarne il licenziamento in tronco per la grave lesione inferta alla fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente.
Avverso tale sentenza il RO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Istituto di Vigilanza resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il RO, denunciando violazione dell'art. 2074 cod. civ. con riferimento all'art. 57 del CCNL 6.5.1983, nonché vizi di motivazione, si duole che il Tribunale abbia applicato la norma contrattuale sopra citata ritenendola vigente per ultrattività, non essendo applicabile il successivo CCNL del 14.7.1987, in quanto non sottoscritto da associazione sindacale cui aderisce il datore di lavoro;
ritiene il ricorrente che il tal modo il Tribunale abbia violato l'art. 2074 cod. civ. riconoscendo al contratto collettivo di diritto comune una efficacia estesa anche al tempo successivo alla scadenza in esso prevista.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 2119 cod. civ., nonché insufficiente ed erronea motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ravvisato nella specie una giusta causa di licenziamento, senza valutare, o non valutando correttamente, le prove raccolte, al fine di un corretto giudizio sul complessivo comportamento del RO e sulla proporzione della sanzione espulsiva applicata dal datore di lavoro. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco del RO per un duplice ed autonomo ordine di considerazioni:
a) perché l'abbandono del posto di lavoro era espressamente previsto come giusta causa di recesso dall'art. 57 del contratto collettivo di settore del 1983, norma che, per quanto il contratto fosse ormai scaduto, era comunque applicabile nel caso di specie, essendo ammissibile una ultrattività del contratto precedente in caso di mancato recepimento di quello successivo;
b) perché, anche se detta norma contrattuale non fosse applicabile, la specifica mancanza commessa dal dipendente era idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente e giustificava l'irrogazione della massima sanzione. Preliminare ed assorbente appare dunque l'esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'immotivato abbandono del posto di lavoro ha giustificato il licenziamento in tronco del RO per avere questi irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia che lo legava al datore di lavoro. Infatti, le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa, non esimono il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate, nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione (Cass. n. 1604 del 1998, Cass. n. 10959 del 1997). Le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata per questa seconda ratio decidendi non sono meritevoli di accoglimento. Giova ricordare al riguardo che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, al fine di stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento - che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario - occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, nonché stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, con l'avvertenza che la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 1667 del 1996, Cass. n. 11163 del 1995). In tema di vigilanza e custodia è stato anche affermato che i concetti di abbandono del posto di lavoro e di allontanamento dallo stesso sono tra loro coincidenti, almeno parzialmente, l'uno presupponendo l'altro, distinguendosi peraltro tra loro solo per l'elemento temporale durante il quale si prolunghi la condotta dell'agente, configurandosi la prima esclusivamente quando l'assenza del soggetto dal luogo in cui avrebbe dovuto assicurare la sua prestazione non sia tale da incidere sul regolare svolgimento del servizio (Cass. n. 6534 del 1998). Nella specie il Tribunale ha accertato che il RO si è allontanato dal posto di lavoro senza fornire nell'immediatezza dei fatti alcuna giustificazione e senza informare i superiori e che solo a distanza di undici giorni, dopo aver sottoscritto le osservazioni alla Contestazione dell'addebito, si è ricoverato in ospedale;
ha rilevato altresì che il RO, insieme ad altro collega, nel periodo di tempo in cui si è allontanato dal servizio, avrebbe dovuto effettuare un controllo alla locale filiale del Banco di Sicilia;
ha ritenuto che il comportamento di una guardia giurata che si allontani senza giustificazioni dal servizio appare particolarmente grave, attesa la natura fiduciaria delle mansioni svolte, essendo altresì irrilevante che il servizio, che doveva per contratto essere espletato da due guardie giurate, risulti espletato da una sola unità.
Le censure del ricorrente si risolvono nell'addebitare al Tribunale una errata valutazione delle prove raccolte, la cui attenta lettura avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad escludere la giusta causa e la proporzionalità della sanzione inflitta. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, restando escluso che le censure concernenti il difetto motivazionale possano risolversi in una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, dovendo necessariamente specificare quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio (cfr. tra le tante Cass. n. 5945 del 2000, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Le valutazioni del Tribunale, congruamente motivate, non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con i dati di fatto presi in esame e consentono di ricostruire agevolmente, l'iter argomentativo che sorregge la decisione. Per contro le censure mosse dai ricorrenti si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Tribunale in senso sfavorevole alle aspettative dei medesimi ricorrenti e si traducono in definitiva nella richiesta di riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
L'accertata fondatezza di una delle due autonome rationes decidendi, da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata, rende superfluo l'esame delle censure formulate contro l'altra. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore dell'intimato delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7,10 oltre ad euro millecinquecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002