Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8107
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Massime1

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva respinto l'impugnativa di licenziamento di una guardia giurata, dipendente di un istituto di vigilanza privata, allontanatosi dal posto di lavoro senza fornire nell'immediatezza dei fatti alcuna giustificazione e senza informare i superiori).

Commentario1

  • 1Licenziamento ed abbandono del posto di lavoro (Cass. n. 22394/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2013

    1. Questione La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta dal lavoratore avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale, che gli aveva respinto la domanda diretta all'annullamento del licenziamento intimatogli dalla società per l'arbitrario abbandono del posto di lavoro. La Corte, dopo aver escluso che potesse ritenersi rilevante nella fattispecie la mancata affissione del codice disciplinare, essendo quella contestata una violazione di un dovere fondamentale del rapporto di lavoro manifestamente contraria all'etica comune, ha spiegato che l'istruttoria aveva consentito di appurare il comportamento fraudolento tenuto nell'occasione dal lavoratore, il quale aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8107
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8107
Data del deposito : 4 giugno 2002

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