Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, qualora si tratti di fatto commesso sotto la previgente normativa, e ritenga di accedere alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla forbice sanzionatoria stabilita dalla legge n. 120 del 2010 che ha introdotto la sanzione del lavoro di p.u., più severa rispetto a quella previgente, in quanto il "novum" normativo deve essere applicato nella sua integralità.
Commentario • 1
- 1. Illegittimo richiedere esame urine e del sangue (Cass.pen., 1494/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In caso di sottoposizione agli esami ematici ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la richiesta di esami dell'urina è illegittima; peraltro, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Cfr. anche l'approfondimento "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefaenti e esame delle urine". …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 42485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42485 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 19/09/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1247
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1549/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA EP N. IL 02/12/1961;
avverso la sentenza n. 2918/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla questione relativa alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
RITENUTO IN FATTO
1. AR PE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con la quale lo stesso è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (tasso alcolemico pari a 2,58 g/l alla prima misurazione e 2,81 alla seconda), commesso il 26 giugno 2007, e condannato alla pena di giorni 10 di arresto ed Euro 300,00 di ammenda (con sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente), con la sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.
Le censure dedotte possono così riassumersi: 1) inutilizzabilità dell'esito dell'alcoltest per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 360 c.p.p. (avviso al difensore ed all'indagato del giorno e dell'ora del conferimento dell'incarico al consulente e della possibilità della nomina di un consulente di parte) nonché per l'omissione dell'avviso all'interessato della possibilità di farsi assistere da un difensore;
2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza, in mancanza di testimonianze, essendosi la Corte distrettuale limitata a rilevare la mancanza di documentazione idonea a dimostrare che il test della misurazione con l'etilometro sarebbe stato effettuato a distanza di tempo dalla cessazione della guida dell'autoveicolo da parte dell'imputato; 3) vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo al buon contegno del AR e risultando a carico dello stesso un solo precedente per un fatto non grave risalente nel tempo;
4) violazione di legge per la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, pure sollecitata dalla difesa in sede di discussione nel giudizio di appello sul rilievo che trattavasi di disposizione sopravvenuta più favorevole;
la Corte territoriale ha ritenuto di non poter accogliere detta istanza difensiva, sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'irritualità della richiesta, non avanzata nei termini per i motivi aggiunti di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4, nonché la genericità della stessa perché non corredata dalla specifica indicazione del lavoro da svolgere;
b) il rilievo che la norma applicabile - quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nel testo da ultimo innovato ex L. n. 120 del 2010 - non potrebbe ritenersi più favorevole, sì da consentire di applicare la disciplina del lavoro di pubblica utilità, parimenti introdotta con la stessa novella, posto che il trattamento sanzionatorio complessivamente applicabile non potrebbe portare a ritenere il novum legislativo come norma sopravvenuta più favorevole ex art. 2 c.p., comma 4; con il ricorso si contestano le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito e si sostiene che: l'art. 2 c.p., comma 4, in tema di successione di leggi penali, impone al giudice, anche di appello, di procedere ad esaminare l'applicabilità del novum normativo più favorevole anche di ufficio e, quindi, finanche in assenza di apposito motivo di impugnazione, trattandosi inoltre di un novum normativo intervenuto successivamente alla sentenza di primo grado ed allo stesso atto di appello;
la disciplina normativa consentirebbe anche istanze generiche quanto alla determinazione del lavoro da svolgere oggetto della sostituzione;
la disposizione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis sarebbe applicabile perché più favorevole, atteso che, nonostante i limiti edittali più alti quanto alla pena detentiva, la nuova disciplina sarebbe nel complesso più favorevole, potendo portare, a seguito della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, finanche alla declaratoria di estinzione del reato oltre che alla riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed alla revoca della confisca del veicolo, a seguito del completamento positivo del programma lavorativo;
5) vizio di motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente di guida, determinata nel massimo secondo la previsione vigente al momento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente mette conto sottolineare che allo stato non risulta ancora decorso il termine massimo di prescrizione (cinque anni) posto che dagli atti si rileva un periodo di sospensione - per rinvio a richiesta del difensore per adesione all'astensione dalle udienze - dal 6 maggio 2011 all'11 ottobre 2011.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
3.1 La censura in rito di violazione di legge è infondata, È sufficiente evocare in proposito il consolidato orientamento ormai da tempo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed all'interno di questa sezione in particolare, secondo cui "in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale (cosiddetto alcooltest) di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia" (in termini, Sez. 4, n. 27736 del 08/05/2007 Ud. - dep. 13/07/2007 - Rv. 236933; conf, "ex plurimis", Sez. 6, n, 26717 del 06/05/2003 Ud. - dep. 19/06/2003 - Rv. 227420). Quanto all'asserita omissione dell'avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore all'atto dell'accertamento strumentale, a dimostrazione della infondatezza di tale censura basta evidenziare che a pag. 1 della sentenza impugnata risulta riportata tra virgolette la formula di avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, inserita nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale: detto riferimento documentale non risulta in alcun modo contrastato ne' inficiato dalle deduzioni del ricorrente. A ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che la eventuale violazione di detta formalità integra una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, deve essere quindi eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo "ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento" (così, "ex plurimis",Sez. 4, n. 45621 del 04/11/2009 Ud. - dep. 26/11/2009 - Rv. 245462); il ricorrente ha asserito di aver sollevato detta eccezione già in primo grado (cfr. pag. 2 del ricorso) senza tuttavia specificare tempi e modalità di siffatta doglianza, così venendo anche meno all'onere di autosufficienza del ricorso.
3.2 Prive di qualsiasi fondamento sono le censure concernenti la ritenuta colpevolezza. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento al riguardo con argomentazioni rigorosamente ancorate alle risultanze processuali, sottolineando che: a) lo stato di ebbrezza del AR era stato accertato strumentalmente, e la difesa non aveva in alcun modo fornito riscontro alla tesi secondo la quale sarebbe trascorso un notevole lasso di tempo tra il momento del sinistro stradale, per cui il AR - sempre secondo la prospettazione difensiva - aveva evidentemente ingerito bevande alcoliche dopo l'incidente. Appare pertanto di tutta evidenza che le critiche mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. In tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se abbiano, quindi, correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 -
da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez, Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 30.4.1997, n. 6402; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; e non dissimilmente, Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 25.10. 1994, n. 19/1994; e, con riguardo al giudizio, Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi - come s'è detto - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 24.9.2003, n. 47289; id., Sez. Un., 30.11.2000, n. 5854/2001; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24).
3.3 Analoghe valutazioni valgono per le censure relative al trattamento sanzionatorio (ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche) ed alla durata della sospensione della patente di guida:
anche al riguardo i giudici di merito hanno fornito congrua e logica motivazione formulando un giudizio globale di gravità del fatto (in ragione anche dell'elevato tasso alcolemico riscontrato nell'organismo del AR) non mancando di considerare anche la personalità dell'imputato quale soggetto non incensurato.
4. Resta infine da esaminare la doglianza relativa al rigetto della sostituzione della pena inflitta al AR con il lavoro di pubblica utilità. Trattasi di censura infondata.
Certamente non sono condivisibili le considerazioni sviluppate dal giudice di appello circa l'asserito onere per l'imputato di indicare nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto;
ed invero, secondo l'orientamento ormai consolidatosi all'interno di questa Sezione - dopo una iniziale oscillazione - ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata per il predetto reato con la sanzione del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione: la legge non impone all'imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 19162 del 03/04/2012 Ud. - dep. 18/05/2012 - Pontello, Rv. 252684; conf. Sez. 4, n. 4927 del 02/02/2012 Ud. - dep. 08/02/2012 - Ambrosi, Rv. 251956). Così come non è condivisibile l'assunto secondo cui la richiesta della difesa sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'art.585 c.p.p.: con l'appello erano state dedotte doglianze concernenti anche il trattamento sanzionatorio, di tal che legittimamente potevano al riguardo essere formulate istanze in sede di dibattimento, posto che, come detto, ai fini dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è sufficiente che l'interessato non esprima la sua opposizione;
a ciò aggiungasi che:
a) la L. n. 120 del 2010 è entrata in vigore successivamente alla sentenza di primo grado (15 luglio 2008) ed alla presentazione dei motivi di appello (ottobre 2008);
b) secondo la più recente giurisprudenza, "una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato" (Cass. 12 dicembre 2006, Moschino, RV 235608).
Tuttavia non può da ciò derivare l'annullamento della sentenza oggetto del ricorso, per plurime ragioni che disvelano comunque la infondatezza della tesi difensiva circa l'asserito diritto ad usufruire della sostituzione della pena quale inflittagli dal primo giudice (e confermata con la sentenza d'appello qui impugnata) con riferimento a trattamento sanzionatorio in vigore al momento del fatto.
Il fatto addebitato al AR (tasso alcolemico pari a 2,58 g/l alla prima prova e 2,81 g/l alla seconda) rientrerebbe - in base alla normativa successiva all'epoca del fatto commesso dall'imputato - nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico superiore a 1,5 gr./l).
La tematica da affrontare concerne dunque l'introduzione con la L. n.120 del 2010 - nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, e salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale - della sanzione (sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria) del "lavoro di pubblica utilità" per la guida sotto l'influenza dell'alcool (nonché per il rifiuto dell'accertamento di cui all'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5) e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti;
sanzione irrogabile già anche con il decreto penale di condanna (art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e art. 187 C.d.S., comma 8 bis). Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, non vi è dubbio che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile (così Sez. 4, n. 11198 del 17/01/2012 Ud. - dep. 22/03/2012 - Rv. 252170). Secondo i princì pi generali, l'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve essere formulato - come affermato e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità - considerando la stessa nel suo complesso;
una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità ("ex plurimis", Sez. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo). Di tal che, e per quel che qui interessa, il giudice, laddove ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, considerando in concreto più favorevole la L. n. 120 del 2010 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla qualificazione del fatto commesso dall'imputato ed alla relativa forbice sanzionatoria stabilita con detta legge. Orbene la L. n. 120 del 2010 ha stabilito, rispetto alla normativa previgente, per l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), - nel cui ambito rientrerebbe, come detto, il fatto commesso dal AR (avuto riguardo al tasso alcolemico) - differenti parametri edittali per la pena detentiva (arresto da sei mesi ad un anno), lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00 (così aumentata con l'intervento del legislatore del 2007): al momento del fatto contestato al AR (26 giugno 2007) era in vigore la pena dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue (con l'ulteriore previsione, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 gr./l, della sospensione in via cautelativa da parte del Prefetto della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui allo stesso art. 186 C.d.S., comma 8), trattandosi di fatto avvenuto addirittura prima della riforma del 2007 (attuata con D.L. 2 agosto 2007, n. 117, convertito in L. n. 160 del 2007). Dunque, se ritenuto più favorevole in concreto, il novum normativo di cui alla novella del 2010 avrebbe dovuto essere applicato al AR nella sua integralità con conseguente riferimento al trattamento sanzionatorio previsto da tale legge per l'ipotesi di reato di cui al comma 2, lett. c) C.d.S., come più volte precisato nella giurisprudenza di legittimità, e, con specifico riferimento proprio alla L. n. 120 del 2010, da questa stessa Sezione ("ex plurimis": Sez. 4, 1 febbraio 2012, n. 4927, Ambrosi, rv. 251956; Sez. 4, n. 11198/12, già sopra citata quanto all'applicabilità della nuovo disciplina a fatti commessi anteriormente alla novella del 2010). Nel caso in esame è decisivo considerare che con la sentenza di primo grado - confermata da quella d'appello qui impugnata - l'imputato è stato condannato, per il reato di guida in stato di ebbrezza (nella formulazione di cui alla riforma del 2003), alla pena di giorni dieci di arresto ed Euro 300,00 di ammenda secondo la più favorevole previsione normativa in vigore al momento del fatto (mentre, come detto, la L. n. 120 del 2010 ha stabilito, in particolare, la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, così inasprendo ulteriormente la sanzione detentiva rispetto a quella stabilita con le precedenti riforme del 2007 - con la quale erano state anche introdotte, nell'art. 186 C.d.S., comma 2 le tre diverse ipotesi di reato di cui alle lett. a), b) e c), in relazione al tasso alcolemico - e del 2008). L'imputato intendeva pertanto usufruire del lavoro di pubblica utilità - introdotto con la L. n. 120 del 2010 ed in relazione ad una forbice edittale più severa rispetto a quella previgente - in sostituzione della pena detentiva di dieci giorni di arresto e di quella pecuniaria di Euro 300,00 di ammenda infittegli con riferimento al più favorevole trattamento sanzionatorio stabilito dall'art. 186 nella formulazione di cui alla L. del 2003 che ancora nemmeno prevedeva la suddivisione delle tre ipotesi di reato (alla più grave delle quali, come detto, sarebbe riconducibile il fatto commesso dal AR secondo la normativa successivamente entrata in vigore e tuttora vigente): il che, per le ragioni dianzi esposte, non è consentito. Ma vi è un'ulteriore considerazione che, per doverosa completezza argomentativa, si impone avuto riguardo alle peculiari modalità del fatto addebitato al AR. La L. n. 120 del 2010 - che ha appunto introdotto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - stabilisce che il beneficio in argomento non può essere accordato se dalla condotta ascritta all'imputato sia derivato un incidente stradale, situazione che integra anche una specifica circostanza aggravante già introdotta con la riforma del 2007 sopra ricordata e correttamente non contestata al AR perché non in vigore al momento del fatto, avvenuto il 26 giugno 2007 e quindi pochissimo tempo prima di tale riforma (decreto legge n. 117 del 2 agosto 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, come innanzi detto): orbene, come è agevole rilevare dallo stesso ricorso del AR, questi fu coinvolto in un incidente stradale, per cui non sarebbe stato possibile concedere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità anche se il fatto fosse avvenuto sotto la vigenza della L. n. 120 del 2010. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012