Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 42485
CASS
Sentenza 19 settembre 2012

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Massime1

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, qualora si tratti di fatto commesso sotto la previgente normativa, e ritenga di accedere alla richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, deve avere riguardo, per i limiti edittali della pena da sostituire, alla forbice sanzionatoria stabilita dalla legge n. 120 del 2010 che ha introdotto la sanzione del lavoro di p.u., più severa rispetto a quella previgente, in quanto il "novum" normativo deve essere applicato nella sua integralità.

Commentario1

  • 1Illegittimo richiedere esame urine e del sangue (Cass.pen., 1494/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    In caso di sottoposizione agli esami ematici ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la richiesta di esami dell'urina è illegittima; peraltro, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Cfr. anche l'approfondimento "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefaenti e esame delle urine". …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/09/2012, n. 42485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42485
Data del deposito : 19 settembre 2012

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