Sentenza 3 aprile 2012
Massime • 1
In tema di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma secondo, lett. b) C.d.S.), ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.
Commentario • 1
- 1. Lavoro di pubblica utilità e messa alla prova: cennihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 settembre 2020
Tratto qualificante della quarta riforma di questi ultimi anni della disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) è la previsione, compiuta mediante l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 186 del Codice della Strada (e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str.), della possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'amme0nda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000. Il rinvio peraltro non è integrale. Nel 2014, la legge n. 67 ha introdotto la cd. sospensione del processo per messa alla prova: si tratta di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2012, n. 19162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19162 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/04/2012
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 518
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 42099/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT AL N. IL 05/07/1984;
avverso la sentenza n. 830/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona dei Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. Foci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Udine, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S.. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Trieste.
2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che senza ragione è stata respinta la richiesta di rinvio dell'udienza al fine di consentire di acquisire il consenso del Comune presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena. La normativa di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, non richiede che l'imputato si faccia promotore dell'individuazione dell'ente presso il quale prestare l'attività lavorativa. Si richiede soltanto che l'interessato non manifesti opposizione;
ne' può deporre in senso contrario la prassi che si è venuta creando, secondo la quale sono gli interessati a prendere contatto con gli enti preposti all'organizzazione del lavoro. Infatti è decisivo che non vi sono norme che prevedano che tali incombenze siano a carico dell'interessato, come non vi sono norme che contemplino un termine perentorio per la proposizione dell'istanza. Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive circa l'inaffidabilità e che questi il irritualità della procedura afferente alla misurazione del tasso alcolemico. D'altra parte l'indagine veramente sintomatica può al più condurre all'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie di cui alla lettera a del richiamato art. 186.
2.2 Si lamenta altresì che gratuitamente la Corte di merito ha determinato severamente la pena, ravvisando senza ragione un atteggiamento gravemente doloso, mentre si era presenza di condotta meramente occasionale e non deliberata.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1 La sentenza impugnata considera che l'imputato ha chiesto il differimento dell'udienza per contattare l'ente preposto al lavoro di pubblica utilità, ma l'istanza è tardiva posto che, attesa l'epoca di introduzione della normativa, vi erano le condizioni per assumere tali contatti in epoca ben anteriore. Tale assunto si fonda sull'implicito principio che l'individuazione della struttura presso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità debba essere frutto di iniziativa dell'imputato. Tale apprezzamento non può essere condiviso. Basta, a tale riguardo, evocare il condiviso principio espresso da questa Suprema Corte: dalla normativa non emerge in alcun modo che l'imputato debba indicare l'istituzione presso cui si intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, posto che la novella si limita a richiedere che non sia espressa opposizione (Ad es. Cass. 4, 2 febbraio 2012, n. 220). La pronunzia deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
3.2 Il gravame è per il resto infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia reca appropriata motivazione, immune da vizi logici. Si considera che la procedura che ha condotto all'esame alcolemico è del tutto rituale e consonante con i dati sintomatici. Non rileva l'omessa numerazione degli appositi scontrini, posto che l'atto reca comunque il nome dell'imputato ed è regolarmente sottoscritto dai verbalizzanti. Nè d'altra parte il EL ha mai negato di trovarsi in stato di grave alterazione alcolica. Infine, quanto alla pena, la Corte considera appropriata la sanzione inflitta dal primo giudice, anche alla luce dell'atteggiamento pervicace del ricorrente che, pure dopo l'elevazione della contravvenzione, si è posto alla guida dopo aver assicurato gli agenti del contrario. Si tratta di tipici apprezzamenti in fatto che non possono essere sindacati nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia sul punto alla Corte d'appello di Trieste.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2012