Sentenza 18 dicembre 2007
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La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale opera anche in riguardo ai procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2007, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/12/2007
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1686
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 34414/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. D'Acqui Giuseppe, per conto di Di FA RA, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 27/9/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 8/8/2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta dispose il sequestro preventivo di alcuni beni immobili di proprietà di Di FA RA, indagata in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa ai danni dell'I.N.P.S.. Avverso tale provvedimento l'indagata, in data 14/9/2007, propose richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ma il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 27/9/2007, dichiarò il ricorso inammissibile in quanto tardivo.
Ricorre per cassazione l'indagata sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2 e succ. mod.. In particolare oppone che la non operatività della sospensione dei termini feriali riguarda esclusivamente le misure cautelari personali e giammai quelle reali. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno statuito da tempo che: "Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale" (Sez. U, Sentenza n. 5 del 20/04/1994 Cc. (dep. 24/06/1994) Rv. 197702 Imputato: Iorizzo). Con riferimento specifico alla norma in oggetto, questa Corte, ha, più recentemente ribadito che la sospensione feriale dei termini si applica sempre alla misure cautelari reali, statuendo che: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione all'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., che ha sostituito la L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 1, nella parte in cui non consente di rinunciare alla sospensione feriale dei termini processuali anche nei casi di sequestro preventivo, probatorio o conservativo dei beni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in considerazione del diverso trattamento riservato, ai sensi della L. n. 55 del 1990, alle ipotesi di sequestro dei beni nei procedimenti di prevenzione, e all'art. 24 Cost., per menomazione del diritto di difesa, atteso che il diverso trattamento è giustificato dalla diversità delle misure di prevenzione rispetto a quelle cautelari reali e che la sospensione dei termini durante il periodo feriale, frutto del bilanciando dei due beni costituzionali coinvolti (il diritto alle ferie dei difensori e il diritto di difesa dell'indagato), è stabilita proprio allo scopo di dare effettività al diritto di difesa". Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 08/03/2001 Cc. (dep. 18/04/2001) Rv. 218879 Imputato: Bagnato). Se è pur vero, pertanto, che nei procedimenti relativi a delitti associativi non opera la sospensione feriale dei termini, tale principio non si applica alle misure cautelari reali. Con la conseguenza che deve essere annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008