Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 14253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14253 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Nicola Marvulli Presidente
2. dott. Pasquale Trojano Componente
3. dott. Umberto Papadia Componente
4. dott. Torquato Gemelli Componente
5. dott. Carlo Cognetti Componente
6. dott. Giorgio Lattanzi Componente
7. dott. Giovanni De Roberto Componente
8. dott. Giovanni Silvestri Componente
9. dott. TO Stefano Agrò Rel. Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
p.m. contro l'ordinanza 9 agosto 2001 del Tribunale di Napoli nei confronti di DO De EO, AT OS IO AT, LV IS e TO EM.
Udita la relazione del Consigliere TO Stefano Agrò. Udito il P.G. Umberto Toscani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del p.m..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale per il riesame di Napoli, accogliendo l'appello proposto da DO De EO, TO EM, IO AT, LV IS e AT OS, con ordinanza in data 9 agosto 2001, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare a suo tempo emessa a carico dei predetti, per decorrenza dei termini relativi alla fase delle indagini preliminari. In tale fase, infatti, il procedimento era regredito dal dibattimento a seguito della pronunzia di incompetenza da parte della Corte di assise. Nel computare i termini, il Tribunale dito ha tenuto conto anche del periodo di custodia sofferto nella fase di giudizio.
2. In tal modo il giudice cautelare si è consapevolmente posto in contrasto con la sentenza delle Sezioni unite n. 4 del 19 gennaio 2000, ric. Musitano, ed ha viceversa affermato di seguire l'indirizzi interpretativo emergente dalle pronunzie della Corte costituzionale in base al quale, nel calcolo del doppio termine di fase, deve tenersi conto, non solo dei periodi di carcerazione sofferti nella fase in cui il procedimento è regredito, ma anche degli altri periodi idi privazione di libertà relativi al medesimo procedimento (sentenza 292/98 ed ordinanze 429/99, 214/00, 529/00).
3. Contro tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge ed evidenziando che le argomentazioni addotte dal giudice cautelare non possono essere condivise, atteso che esse hanno realizzato un vero e proprio scardinamento di un quadro normativo coerente ed organizzato secondo un preciso ordine sistematico, che risponde alla diversa natura e struttura degli istituti suscettibili di interferire sulla durata dei termini di custodia cautelare.
4. La quinta Sezione di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, rilevando che, a seguito della ordinanza 22.11.2000 n. 529 della Corte costituzionale e delle successive pronunzie delle sezioni semplici di questa Corte, si è determinato un contrasto interpretativo tra quanto deliberato da S.U. 19.1.2000 n. 4 (ric. Musitano) ed alcune di tali successive sentenze, ne ha disposto - con ordinanza resa in camera di consiglio in data 7.12..2001 (depositata il 16.1.2002) - la trasmissione alle Sezioni unite, anche sul presupposto che non sia possibile "l'adozione estemporanea di un criterio corretto, cioè univoco, una volta posta in discussione la decisione delle Sezioni unite che ne avevano risolto uno precedente".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del p.m. è inammissibile perchè tardivo.
L'ordinanza 9 agosto 2001 del Tribunale di Napoli risulta trasmessa per la comunicazione il 10 agosto e pervenuta alla Procura della Repubblica il successivo 13. L'impugnazione è stata proposta il 24 settembre e quindi ben oltre il termine per il ricorso in Cassazione dettato dal comma 1 dell'art. 311 del codice di rito.
Nè alla specie è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto si tratta di procedimento di criminalità organizzata per il quale la non operatività di tale sospensione si estende anche all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali (S.U. 8 maggio 1996 Giammaria).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 marzo 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 APRILE 2002