Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 295
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 5601/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA SQ, nato il [...], LL SQ, nato l'[...];
ricorrono avverso la sentenza 2 ottobre 2007 della Corte di appello di Napoli, la quale in parziale riforma della decisione 9 giugno 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, considerato reato più grave quello di furto pluriaggravato e tentato, ha ridotto e determinato la pena, confermando nel resto;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
PA SQ e SQ LL ricorrono, a mezzo dei loro difensori, contro la sentenza 2 ottobre 2007 della Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della decisione 9 giugno 2006 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, considerato reato più grave quello di furto pluriaggravato, nella forma del delitto tentato (capo A), ha ridotto e determinato la pena, per PA in mesi 6 e giorni 20 di reclusione e Euro 110,00 di multa, e, per LL, in mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 150,00 di multa, con conferma nel resto.
Con un primo motivo di impugnazione, per il solo LL, si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermata sussistenza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e di lesioni (capo C) considerato che la condotta del ricorrente era finalizzata al mero conseguimento della libertà.
Il motivo è privo di fondamento.
Premesso che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.337 c.p., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva (Cass. pen. sez. 6, 37352/2008 Rv. 241187 Parisi;
Massime precedenti Vedi:
N. 715 del 1985 Rv. 167552, N. 7061 del 1996 Rv. 206021, N. 35125 del 2003 Rv. 226525), va ribadito il principio che "l'atto di divincolarsi", posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p., e non mera resistenza passiva, ogniqualvolta esso non costituisca una specie di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale, ma integri invece un vero e proprio impiego di forza, diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Cass. Penale sez. 6, 35125/2003, Rv. 226525, Graziotti, successive conformi), o comunque una condizione di libertà dalla costrizione del pubblico ufficiale conseguente al compimento dell'atto dell'ufficio.
In adesione a tali regole, bene e correttamente i giudici di merito hanno ritenuto compiutamente realizzati i profili soggettivi ed oggettivi del contestato delitto, avuto riguardo alla concreta condotta del LL il quale ha fatto diretto uso della forza fisica, cagionando a ben due agenti lesioni personali, al fine di impedire l'esecuzione dell'arresto in flagranza di reato. Con un secondo motivo - e per entrambi i ricorrenti - si lamenta che il fatto del danneggiamento sia stato valutato due volte: come circostanza aggravante del furto e come reato autonomo. Il motivo è infondato in fatto.
Non è assolutamente vero che lo stesso danneggiamento sia stato valutato due volte, dato che risulta agli atti che le condotte di danneggiamento furono due e distinte: la prima, funzionale alla violazione del domicilio, ha avuto riguardo al portone della Chiesa;
la seconda, ha invece avuto ad oggetto la cassetta delle offerte. Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010