Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8800
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Sentenza 27 giugno 2001

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Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità "ex" artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda - come si desume anche dalla "ratio" del comma quarto - bis del citato art. 8 - a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. Nè rileva in senso contrario l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990, il quale - nel disciplinare, con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa in caso di trasferimento di aziende in crisi - ha riguardo ad un aspetto diverso da quello dei benefici contributivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8800
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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