Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità "ex" artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda - come si desume anche dalla "ratio" del comma quarto - bis del citato art. 8 - a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. Nè rileva in senso contrario l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990, il quale - nel disciplinare, con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa in caso di trasferimento di aziende in crisi - ha riguardo ad un aspetto diverso da quello dei benefici contributivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8800 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL IS, SI AR, RO GI, CO FR, DA GO ON, AT AR, RS OB, TT LO AR, LE AU, SA RC, AL MO, EG FR, RR IL, PI TO, NI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AR CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 04/05/99 R.G.N. 11 7/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
LU IN, NO Preto, ST OT, AR MP, IO ON, CO LE, NI AL LA, RI TO, BE OR, EL RI TT, CL TI, MA TO, IR CH, CO TO, IO RR, ES LP e NZ NN, tutti lavoratori della s.p.a. VA in concordato preventivo, esponevano con ricorso depositato nella cancelleria della Pretura di Vicenza che erano stai licenziati in data 15 settembre 1995, in esito alle procedure di riduzione del personale ex art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e che l'INPS aveva rifiutato di erogare l'indennità di mobilità sul presupposto che non vi fosse interruzione del rapporto di lavoro bensì continuazione dello stesso per effetto del trasferimento di azienda in favore della s.r.l. KT, la quale in data 16 ottobre 1995 li aveva assunti. Ciò premesso i suddetti ricorrenti chiedevano che il Pretore, accertato il loro diritto a percepire l'indennità di mobilità per il periodo 15 settembre 1995/16 ottobre 1996, condannasse l'ente a versare le somme corrispondenti.
Dopo che l'INPS si era costituito ed aveva rilevato che da vari elementi presuntivi poteva dedursi nel caso di specie una continuazione del rapporto di lavoro impeditivo della richiesta indennità, ed avere ancora aggiunto che ad NO Preto non poteva, comunque, competere l'indennità di mobilità in quanto al momento del licenziamento percepiva l'indennità di preavviso, incompatibile con altre prestazioni, il Pretore con sentenza 14 novembre 1997 rigettava la domanda del Pretore ed accoglieva invece quella degli altri ricorrenti.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS ed il Tribunale di Vicenza con sentenza del 4 maggio 1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigettava la sola domanda di IN LU e condannava l'INPS in favore degli altri ricorrenti al pagamento dell'indennità di mobilità per il periodo dal 23 settembre al 15 ottobre 1995, oltre agli interessi legali dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Nel pervenire a tale decisione, il Tribunale osservava per quanto riguardava la posizione del IN che allo stesso non poteva riconoscersi la richiesta indennità alla stregua dell'art. 16 della legge 223/1994 perché lo stesso era stato assunto il 5 dicembre 1994
per cui non aveva maturato un anno di anzianità di servizio alla data di licenziamento, intimato il 15 settembre 2 1995. In relazione, invece, agli altri lavoratori affermava che in base al disposto del comma 4 bis dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 non poteva negarsi ai lavoratori la chiesta indennità. Ed invero, anche a volere ritenere che la suddetta disposizione facesse riferimento, oltre che ai benefici spettanti alle imprese, anche al diritto all'indennità di mobilità, prevista dalla legge stessa a favore dei lavoratori, l'unico elemento indiziario evidenziato dall'INPS - al fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento fra la VA s.p.a. e la KT s.r.l.era il fatto incontestato che l'amministratore unico della VA, ET EN, era coniugato con ALle Rive Wilma. socia al 51% della KT (la quale solo in epoca successiva ai fatti era divenuta amministratore unico della KT). Ma tale rapporto di carattere personale non poteva costituire neppure un indizio di comunanza degli assetti proprietari ed era, quindi, assolutamente inidoneo a comprovare l'esistenza del presupposto indicato nella norma citata.
Quanto poi alla circostanza, anche essa addotta dall'INPS, che nella fattispecie vi fosse stata continuità nei rapporti di lavoro capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. l'asserzione dell'ente si fondava sulla valorizzazione di elementi indiziari, quali il riconoscimento presso la KT delle mansioni in precedenza espletate presso la VA ed il breve lasso di tempo (un mese) intercorso fra il licenziamento e la assunzione presso la KT. orbene, l'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 esclude l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. quando il trasferimento riguardi aziende in concordato preventivo con cessione di beni, non sia disposta la continuazione dell'attività e sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, salvo che dall'accordo risultino condizioni di maggior favore. Nella fattispecie in oggetto era pacifico che la VA era in concordato preventivo con cessione di beni, che i lavoratori erano stati licenziati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991, che tra le due società era stato stipulato un contratto di affitto di azienda nel quale la KT aveva contestualmente formulato proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda medesima alla scadenza del contratto di affitto, e che vi era stato un periodo di un mese di interruzione dell'attività lavorativa(licenziamento in data 15 settembre 1995, assunzione in data 16 ottobre 1995). Doveva, conseguentemente, escludersi l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. non essendo stata fornita la prova di una continuità nei rapporti di lavoro, in primo luogo perché vi era stata una interruzione dell'attività lavorativa per un mese ed, in secondo luogo, perché non vi era prova di un intento fraudolento trattandosi di due società distinte anche dal punto di vista della composizione societaria, essendo sotto tale ultimo profilo irrilevante il mero rapporto di coniugio esistente fra l'amministratore unico della VA e la socia di maggioranza della KT.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resistono con controricorso TI OT, AR MP, VI ON, NA RU, AN ON, EL ON, IL ON, quali eredi di IO ON, CO LE, NI AL LA, RI TO, BE OR, EL RI TT, CL TI, MA TO, IR CH, CO TO, IO RR, ES VO e NZ NN.
Nell'odierna udienza il difensore dei resistenti ha presentato brevi osservazioni per iscritto ai sensi dell'art. 379, ult. comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. in relazione agli artt. 8, comma 4 bis, e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c. il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene che il Tribunale per un aspetto aveva ritenuto ininfluente il riferimento fatto dall'istituto al divieto di cui all'art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223/1991 e, per altro aspetto, aveva ritenuto meramente indiziario di un ipotetico trasferimento di azienda, le diffuse argomentazioni riproposte dall'ente previdenziale con il ricorso in appello. In altri termini, la motivazione della decisione del Tribunale appariva erronea e sicuramente insufficiente a fronte di quanto dedotto dall'INPS. Ed invero, la circostanza che a seguito del contratto di affitto e dell'impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda - stipulato fra le parti (VA s.p.a. e KT s.r.l.), comprensivo sia di tutti i beni strumentali (punto a del contratto) sia di tutti i beni immateriali (punto b del contratto) era rimasta ferma l'organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa e, quindi, immutati l'oggetto e l'attività (sebbene il cessionario avesse integrato con altri beni il complesso aziendale ceduto, inserendolo nel più ampio contesto dell'impresa cessionaria) non poteva essere ritenuto mero indizio dell'asserito trasferimento, dovendosi da tanto dedurre che si era in presenza di un mutamento solo nella persona del titolare. D'altra parte il Tribunale aveva omesso di valutare che già con il ricorso introduttivo del giudizio si dava atto sia del fatto che la società subentrata operasse nel medesimo settore in cui operava la ditta VA s.p.a. sia del fatto che la medesima potesse essere di fatto subentrata nella gestione di parte dell'attività in precedenza svolta dalla VA con l'intento di mantenere e rilanciare sul mercato il prodotto VA (come da verbale dell'accordo del 2 novembre 1995).
Per concludere il ricorrente afferma che erano mancati nel caso in esame l'analisi e la verifica dell'accordo intervenuto attraverso la documentazione prodotta, essendosi il Tribunale limitato a ritenere meramente indiziario quanto sostenuto da esso Istituto in relazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, nonostante le numerose argomentazioni offerte a contraris.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va premesso che la fattispecie in esame riguarda la procedura di collocamento in mobilità, regolata dall'art. 8 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in particolare l'indennità riconosciuta ai lavoratori collocati in mobilità.
In relazione a tale procedura il citato articolo 8 dispone che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è concesso uno specifico beneficio, e cioè un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6, della stessa legge(cfr. comma 4). L'esigenza di evitare condotte fraudolente, funzionalizzate unicamente all'ottenimento di contributi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di giustificarli, ha indotto il legislatore con l'art. 2 del d.l. 16 maggio 1994 n. 229 (convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451) ad aggiungere al citato articolo 8 della legge n. 223 del 1991 il quarto comma bis che dispone testualmente che il diritto del datore di lavoro ai benefici di cui ai commi precedenti "è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento e controllo". È evidente che la ratio della suddetta disposizione è quella, appunto, di legittimare - al fine di assicurare una gestione trasparente di benefici contributivi concessi dall'INPS - un indagine sui concreti assetti proprietari e sull'esistenza di rapporti di collegamento o di controllo tra impresa che pone in mobilità propri dipendenti ed impresa che assume ex novo detti dipendenti, venendosi così a consentire, proprio in ragione della natura degli interessi tutelati, l'accertamento di negozi fraudolenti anche in presenza di società che, per avere una propria autonoma e distinta soggettività, hanno da sempre rappresentato strutture poco permeabili ad esaustivi indagini ed ad efficaci interventi giudiziari.
Da qui l'individuazione da parte del legislatore di specifici circostanze (tempo di durata della mobilità, rapporti tra imprese consistenti in assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, o in rapporti di collegamento o controllo tra imprese) impeditive - una volta accertate - degli indicati benefici perché ritenute capaci di concretizzare comportanti elusivi e fraudolenti.
A tale riguardo è opportuno ricordare - a mera dimostrazione della complessità che ogni giudizio assume allorquando debba decidersi sull'attribuzione di benefici gravanti sulla finanza pubblica - come questa Corte abbia già statuito che il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge 23 lugli 1991 n. 223 (in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge) presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali ed idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi (cfr. in questi termini Cass. 4 marzo 2000 n. 2443). E sempre in questa direzione è pure utile evidenziare come questa Corte ha anche affermato - in un settore con caratteri affini a quello in esame per riguardare anche esso agevolazioni alle imprese - che ai fini di ottenere l'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni (che
è basata su una indagine della struttura aziendale che fa riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo) nell'ipotesi di trasferimento di azienda qualora sia stata accertata la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali lavoratori (pur se aumentati di numero) ed oggetto sociale (pur se ampliato), è onere dell'azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura (cfr. al riguardo Cass. 12 novembre 1999 n. 12589).
2.1. ALle considerazioni sinora svolte si evince l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della diversa normativa dettata dall'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, che annovera e predetermina i casi di esclusione della normativa dettata dall'art. 2112 c.c. Ed infatti quest'ultima disposizione, chiamata a regolamentare il trasferimento di aziende, di unità produttive o di imprese (anche di quelle "nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria) tende a disciplinare, con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa. Il disposto dell'art. 8, comma 4 bis, legge n. 223 del 1991 ha riguardo, di contro, ad una fattispecie distinta, che vede come destinatari per quanto attiene all'attribuzione dei contributi, l'Istituto previdenziale e le imprese, e dall'altro, per quanto attiene all'indennità di mobilità, lo stesso Istituto ed i singoli lavoratori posti in mobilità. Corollario di un siffatto inquadramento ordinamentale è, dunque, l'impossibilità di assegnare nella individuazione dell'ambito operativo del citato art. 8 l. n. 223/1991 qualsiasi rilevanza al disposto del summenzionato art. 47 l. 428/1990.
3. Alla luce delle considerazioni sinora svolte va accolto il ricorso proposto dall'INPS. Ed infatti, come ha evidenziato l'Istituto, il Tribunale di Vicenza nel riconoscere ai lavoratori il diritto all'indennità di mobilità ha richiamato il disposto dell'art. 47 delle legge n. 428 del 1990 che, come si è già detto, attiene a fattispecie diverse da quella oggetto di esame da parte di questa Corte. Per di più nell'escludere che nel caso di specie si versasse in una delle previsioni contemplate dall'art. 8, quarto comma bis, l. n. 223 del 1991, il Tribunale - al fine di riconoscere ai lavoratori l'indennità di mobilità - ha dato una lettura incompleta del dato normativo escludendo che la VA s.p.a. e la TK s.r.l. presentassero "assetti societari sostanzialmente coincidenti". Non ha invece esaminato in alcun modo se - tra le due suddette società sussistevano anche quelle forme di collegamento o di controllo che, Per essere previste dalla più volte menzionato comma 4 bis dell'art. 8 l. n. 223/1991, ne giustificavano l'applicazione. A tal fine il
Tribunale avrebbe dovuto valutare tutti quegli elementi, quale la natura del contratto di affitto intervenuto tra la VA e la KT, la proposta irrevocabile di acquisto di azienda, la durata (un solo mese) di interruzione del rapporto lavorativo, al fine di valutare se gli stessi erano idonei a configurare quei rapporti tra società ritenuti dal legislatore impeditivi dei contributi per l'impresa e della indennità di mobilità per i lavoratori. In altri termini, gli stessi elementi esaminati dal giudice d'appello ai fini di escludere una trasferimento d'azienda ex art. 47 legge n. 428/1990, avrebbero dovuto sotto una diversa ottica essere valutati ed accertati alla luce della lettera e della ratio dell'art. 8, comma 4 bis, legge n. 223 del 1991. 4. In questi termini devono, quindi, considerarsi fondate le censure mosse all'impugnata sentenza dall'INPS, che ha addebitato al, Tribunale di avere posto a fondamento della sua decisione una motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere mancato l'analisi e la verifica, attraverso la documentazione in atti, dell'accordo intervenuto tra le due summenzionate società, e per non avere approfondito gli aspetti societari della controversia al fine di stabilire se si fosse o meno in presenza di un nuovo rapporto di lavoro a seguito dell'estinzione del precedente.
Per concludere, la sentenza impugnata va cassata ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'Appello Venezia, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo corretta applicazione dei principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001