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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1490/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
(CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
Roma (RM) il 13.11.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma ) CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Michele Lombardi entrambi del CodiceFiscale_3 foro di Roma, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento al numero di fax 0696840646 ed alla pec
Email_1
Appellante
E
C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, con sede in Coccaglio (BS), via Fogliano n.
1 1, presso lo studio e la persona dell'Avv. Monica Rustichelli - C.F.
[...]
e dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni C.F._4 al seguente numero di telefax 059.221659, ovvero, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10968/2022 depositata il 21.12.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… - accertare e dichiarare che in virtù di tutto quanto esposto in narrativa e dell'orario di lavoro effettivamente osservato durante
l'intercorso rapporto lavorativo, il diritto della lavoratrice all'inquadramento al III Livello del CCNL invocato ed alla percezione di tutte le differenze retributive cristallizzate nei conteggi ivi compresa
l'indennità di cassa quindi dichiarare che la ricorrente sia creditrice nei confronti del Datore di Lavoro in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Sig. di € 17.627,05 (diciasettemilaseicentoventisette/05);
- condannare pertanto la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di diciasettemilaseicentoventisette/05 o della diversa somma ritenuta secondo giustizia, in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile o dell'importo maggiore o minore che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.;
- condannare la resistente al versamento all' dei maggiori CP_2 contributi spettanti al lavoratore in virtù del servizio effettivamente prestato;
nonché al pagamento delle spese e compensi di entrambi i
2 gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Per l'appellata:
“Rigettare integralmente la domanda di appello ex adverso proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre RSG 15%, Iva e
CPA di legge, del presente grado di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato,
[...]
ha convenendo in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, deducendo:
- di essere stata alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 addetta alle vendite, con inquadramento nel IV livello professionale di cui al CCNL “per i dipendenti del terziari: distribuzione e servizi” dal
23.1.2015 al 21.10.2018 con contratto part-time;
- di aver svolto sin dall'inizio - a fronte della previsione contrattuale di
24 ore di lavoro settimanali fino al 10.7.2016 e di 30 ore settimanali a decorrere dal 11.7.2016 - turni di lavoro di “mattina fascia oraria dalle
9.00 alle 15.00 o dalle 10.00 alle 16.00 o dalle 11.00 alle 17.00” o di
“pomeriggio fascia oraria dalle 15.00 alle 21.00 o dalle 16.00 alle 22.00
o dalle 17.00 alle 23.00”;
- di aver svolto in realtà mansioni riconducibili al III livello professionale, e segnatamente: di essersi occupata della formazione professionale degli altri lavoratori, della composizione degli stocks e della determinazione dei prezzi, del trasferimento della merce verso altri negozi curandone imballaggio e bolla di trasporto, della compilazione di inventari settimanali e annuali, della verifica settimanale delle giacenze e delle operazioni di incasso;
nello specifico
3 ha allegato di aver curato l'apertura e la chiusura della cassa con maneggio di denaro e di aver provveduto al versamento presso la banca del contante incassato giornalmente, recandovisi con auto propria.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento del diritto all'inquadramento al superiore terzo livello professionale,
l'accertamento dell'osservanza di un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente stabilito e l'accertamento del mancato godimento delle ferie e delle festività maturate, dell'omesso pagamento del TFR, dell'indennità di cassa, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi, e dei contributi spettanti.
Si è costituita la resistendo alla domanda e Controparte_3 facendo rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive maturate dal 23.1.2015 (data di assunzione) al 2.11.2015, collocando il primo atto interruttivo della prescrizione solo al
2.11.2020, quando la parte ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La società ha poi eccepito l'infondatezza della domanda di superiore inquadramento, di pagamento dell'indennità di cassa e ha contestato i conteggi sulle differenze retributive per come elaborati dalla controparte;
segnatamente, parte resistente ha allegato che i giorni di ferie non utilizzati nell'anno di maturazione sono sempre stati goduti nell'anno successivo e che il TFR spettante è stato interamente devoluto alla in forza del contratto Controparte_4 di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 26.4.2017 dalla ricorrente.
Il Tribunale, a seguito di istruzione documentale e per testi, ha respinto la domanda di inquadramento al livello professionale superiore, ritenendo che le accertate mansioni lavorative svolte dalla ricorrente fossero congruenti con la declaratoria contrattuale del IV livello professionale in cui la stessa era inquadrata.
4 Ha accertato, limitatamente al periodo successivo a novembre 2015, in ragione della intervenuta parziale prescrizione, lo svolgimento di prestazioni lavorative per un orario maggiore rispetto a quanto dedotto in contratto con conseguente spettanza delle differenze retributive maturate a titolo di “Lavoro domenicale 30%”, “Lavoro supplementare
35%”, “Lavoro straordinario: festivo 30%”, “Mensilità aggiuntive
14sima” e “Mensilità aggiuntive: 13esima”, per un importo complessivo di € 601,10.
Ha ritenuto non fondata la domanda inerente a ferie e festività maturate e non godute, in assenza di adeguata prova e parimenti infondata la domanda relativa al versamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 19.6.2023, ha proposto appello
, affidato a tre motivi: Parte_1
I) “Errata ricostruzione dei fatti – Errata ricostruzione del rapporto di lavoro - Contraddittorietà della motivazione”.
II) “Omessa pronuncia su indennità di cassa – violazione art 112
c.p.c.”.
III) “Mancata ammissione della prova testimoniale - Istruttoria incompleta - Reiterazione istanze istruttorie”.
Ha resistito al gravame la società contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, rilevando la completezza dell'attività istruttoria - sia documentale sia per testi - svolta in primo grado e la coerente ricostruzione fattuale operata dal
Tribunale in ordine al livello di inquadramento, al godimento di ferie e festività, al pagamento del TFR e all'indennità di cassa.
In particolare, rispetto alla domanda di istruttoria in appello di controparte, la società ha argomentato circa la non decisività e non rilevanza delle testimonianze richieste.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non è stato ritenuto provato il diritto al riconoscimento del superiore terzo livello contrattuale.
1.2. Come precisato dalla costante giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. per tutte Cass. n. 2164/2004), nel procedimento logico– giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
1.3. Quanto alle attività concretamente svolte, parte ricorrente ha allegato di essersi occupata di mansioni asseritamente riconducibili al
III livello professionale, e segnatamente: di essersi occupata della formazione professionale degli altri lavoratori, della composizione degli stocks e della determinazione dei prezzi, del trasferimento della merce verso altri negozi curandone imballaggio e bolla di trasporto, della compilazione di inventari settimanali e annuali, della verifica settimanale delle giacenze e delle operazioni di incasso;
nello specifico, ha allegato di aver curato l'apertura e la chiusura della cassa con maneggio di denaro e di aver provveduto al versamento presso la banca del contante incassato giornalmente, recandovisi con auto propria;
1.4. Tuttavia, tale assunto risulta sfornito di adeguato impianto probatorio.
Difatti, la declaratoria contrattuale di riferimento in relazione al III livello professionale statuisce che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
6 autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
1.5. Quanto alle prove documentali, emerge con chiarezza come rispetto alla determinazione dei prezzi (v. all.4 e all. 5 memoria difensiva), alla composizione degli stock (v. all.4 e all. 5 memoria difensiva), e all'attività di formazione (v. all.3 memoria difensiva) non vi fosse alcuna prerogativa, né tanto meno spazio di autonomia della ricorrente.
Difatti, i documenti assunti provano come settimanalmente dalla società venisse inviata in ciascun punto vendita una brochure contenente dettagliate informazioni circa il prezzo e le promozioni settimanali applicabili oltre che sulle offerte dedicate a pacchetti di prodotti;
inoltre, era la stessa Azienda a determinare le istruzioni di dettaglio per la disposizione della merce all'interno del singolo negozio.
Ancora, risulta inequivocabilmente – tanto in forza del materiale documentale quanto delle escussioni testimoniali di cui al seguito – che la stessa abbia predisposto un dettagliato vademecum inerente CP_1 alle strategie e alle tecniche di approccio al cliente che tutti gli staff devono utilizzare in ogni fase della vendita e che l'attività di formazione in senso stretto dei dipendenti fosse prerogativa degli Store Manager.
1.6. Quanto alle deposizioni testimoniali, tra le altre si richiamano:
TE (verbale del 15.9.2021): quale collega della Testimone_1 ricorrente ha confermato che quest'ultima si sia occupata della formazione iniziale, che interveniva sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, sull'invio della merce in altri punti vendita, degli inventari settimanali e annuali, della verifica delle giacenze merci, degli ordini di rifornimento, oltre che delle operazioni di cassa e del versamento presso la banca dell'incasso giornaliero;
7 TE (indotto da parte ricorrente, verbale del Testimone_2
15.9.2021: in qualità di cliente, conferma di aver visto la ricorrente occuparsi dell'allestimento e che un giorno la lavoratrice le aveva riferito che stava svolgendo, in quell'occasione, attività di formazione di un'altra dipendente.
TE (indotto da parte resistente, verbale del Testimone_3
15.9.2021): quale manager alle dipendenze della ha Controparte_3 affermato di aver osservato la ricorrente assistere la clientela, preparare l'allestimento del negozio in funzione delle indicazioni date dall'ufficio marketing visual, gestire l'operazione di vendita e di cassa con emissione di scontrino, esporre i prezzi dove mancavano, allestire la vetrina, gestire la merce in consegna e occuparsi in parte delle pulizie del punto vendita. Ha escluso che la ricorrente possa essersi occupata della formazione, in quanto appannaggio degli store manager.
Conferma il versamento dell'incasso presso gli sportelli degli istituti di credito.
TE (indotto da parte resistente, verbale Testimone_4
15.9.2021): in qualità di manager per tra l'altro, ha CP_1 confermato che la formazione e la definizione delle strategie di vendita erano appannaggio aziendale, che non competevano alla ricorrente l'analisi settimanale dell'andamento merceologico ed economico del negozio, che la verifica delle giacenze e il riordino avvenivano in forza di procedure automatizzate.
TE (indotto da parte ricorrente, verbale Testimone_5
26.1.2022): afferma essere accaduto che le colleghe chiedessero alla ricorrente istruzioni sulla sistemazione della merce, sulla gestione della clientela o sui prezzi dei prodotti e che, in un'occasione, la Parte_1 le abbia detto che si stava recando a depositare l'incasso in banca.
TE (indotto da parte resistente, verbale 26.1.2022): Testimone_6 quale ex collega della ricorrente, conferma la prassi del versamento in banca operato dai dipendenti e che per volontà dello Store Manager è
8 accaduto che invece di dichiarare una “minusvalenza” di cassa sia stata ripartita tra i dipendenti impegnati in quel dato turno, mentre l'azienda chiede soltanto di dichiarare l'ammanco di cassa e che questa non era al corrente della prassi di Celentano di rimpinguare gli ammanchi di cassa attraverso collette tra i dipendenti.
TE (indotto da parte resistente, verbale 26.1.2022): Testimone_7 in qualità di dipendente e di store manager per afferma che CP_1 nella predetta qualità, applica la prassi di occuparsi personalmente dei versamenti, esclude che la ricorrente si sia occupata del monitoraggio dell'andamento del negozio, delle verifiche delle giacenze e degli ordini.
1.7. Ebbene, alla luce di tali deposizioni testimoniali e in relazione al complessivo quadro probatorio non si può che ricavare:
- quanto alla composizione degli stock e alla determinazione dei prezzi, che la ricorrente poteva, al più, informare le proprie colleghe circa le eventuali variazioni e sconti comunque predeterminati dall'azienda in quanto questi non erano in alcun modo derogabili dalla stessa, non godendo di tale potere;
- l'esistenza di un sistema automatizzato di monitoraggio degli andamenti delle vendite, delle giacenze, e dei prodotti terminati e che, comunque, eventuali operazioni complementari alla compilazione degli inventari, alla verifica delle giacenze e alla preparazione delle spedizioni, rientrano nelle “operazioni ausiliarie alla vendita” di cui alla declaratoria del IV livello professionale del CCNL di riferimento;
- che la stessa si occupava delle operazioni di cassa e procedeva al versamento dell'incasso giornaliero presso l'istituto di credito.
- che l'attività di formazione dei dipendenti era affidata agli Store
Manager e che la stessa società predisponeva puntuali linee guida sulle tecniche di approccio al cliente oltre che di vendita, messe a disposizione di ciascun addetto alla vendita;
pertanto deve ritenersi che la formazione asseritamente svolta dalla ricorrente non possa che essersi sostanziata in semplice collaborazione tra colleghi, ove è
9 fisiologico che coloro i quai sono già incardinati in un dato contesto lavorativo, offrano supporto ai nuovi arrivati.
1.8. Pertanto, non può ritenersi provata l'esistenza di quegli spazi di autonomia decisionale che la contrattazione collettiva nazionale individua come caratterizzanti i lavoratori di concetto di cui al III livello professionale, e quindi l'espletamento - in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa - di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento. Le attività espletate dalla ricorrente con le modalità risultanti all'esito dell'istruzione probatoria, sono pienamente compatibili con il IV livello di inquadramento la cui declaratoria contrattuale statuisce che “Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”
1.9. Il motivo deve pertanto essere respinto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le statuizioni del primo giudice in ordine alla omessa pronuncia in punto di spettanza dell'indennità di cassa, insistendo nella richiesta di detta indennità per l'intero arco lavorativo alle dipendenze della società.
2.1. In ordine a tale emolumento, il contratto collettivo nazionale ratione temporis applicabile dispone: “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 191 del presente contratto”.
2.2 La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito come
“L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti
10 dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta.”
(Cass. sez. L. 5/9/2019, n. 22294).
2.3. Pertanto, ferma la necessità dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva e consistenti nella continuità dello svolgimento delle mansioni di cassa, nella piena responsabilità della gestione e nell'obbligo di accollarsi eventuali differenze, tali profili devono considerarsi intrinseci alle mansioni proprie del lavoratore addetto alla gestione di valori o somme di denaro, per il quale la responsabilità derivante dal maneggio degli stessi discende, ai sensi dell'art. 2104 del codice civile, direttamente dalla natura stessa della prestazione lavorativa dovuta.
2.4. Nel caso di specie, dove è risultato provato il carattere continuativo e non occasionale delle mansioni, tanto con riferimento alle attività di cassa espletate all'interno del negozio, quanto con riguardo ai versamenti dell'incasso operati presso gli istituti di credito, sia pure con il sistema della turnazione, devono ritenersi sussistenti i profili individuati dalla disciplina contrattuale per come meglio specificati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente declaratoria della spettanza dell'indennità di cassa e condanna della società alla corresponsione dei relativi importi.
2.5. Il secondo motivo di gravame, pertanto, deve essere accolto.
3. Con l'ultimo motivo di appello, la parte censura la mancata ammissione degli ulteriori due teste di parte ricorrente di cui all'originaria lista testimoniale, insistendo per l'ammissione della prova.
11 3.1. Con riguardo a tale aspetto, si ritiene tuttavia che i rilievi mossi siano infondati.
Invero, se, come è noto, la testimonianza è lasciata al libero apprezzamento del giudice di merito che ne deve dare atto in motivazione con riferimento alle risultanze testimoniali e al convincimento che da queste è conseguito, in modo logico e coerente rispetto alla decisione poi adottata, la decisione del giudice di disattendere la richiesta delle parti di ammissione di un ulteriore testimone non può ritenersi viziata.
Il giudice ha infatti reputato sufficienti le dichiarazioni rese da cinque testi di parte ricorrente e quattro di parte resistente, portati a scelta da ciascuna parte che li aveva indicati nella lista testimoniale.
Gli stessi hanno reso le proprie dichiarazioni in riferimento a tutti i capitoli di prova indicati negli atti introduttivi e non vi sono lacune in tali testimonianze che avrebbero potuto rendere necessario e assolutamente non evitabile, l'escussione di un ulteriore testimone.
3.2. Sul punto, in linea di continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, Cass. civ. Sez. VI – 1, Ordinanza del 21 marzo
2019, n. 8098: “Occorre premettere che il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., n. 20721/18; SU, n. 8053/14)”.
Quindi, non può essere evidenziata nessuna lacuna nel percorso motivazionale del giudice rispetto alle deduzioni e alle contestazioni
12 delle parti, poiché la ricostruzione dei fatti svolta alla luce delle testimonianze raccolte “copre” l'intero percorso lavorativo della ricorrente.
3.3. Il terzo motivo di gravame, pertanto, deve essere respinto.
4. La domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi inammissibile, non essendo stato evocato in giudizio il competente ente previdenziale (Cfr. Cass. sent. 701/2024, Cass. sent.
17320/2020).
5. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese del grado, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dei procuratori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico della società appellata per la parte residua.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto di
[...]
all'indennità di cassa e per l'effetto condanna la società Parte_1 al pagamento dei relativi importi in favore della Controparte_1 lavoratrice per il periodo, non prescritto, dal 2.11.2015 al 21.10.2018, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva;
- compensa in ragione di un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in euro 3.809,00 per il primo grado di giudizio e in euro 3.473,00 per il secondo grado di giudizio, ponendo a carico della società appellata la restante parte, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
13 AT AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AS Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1490/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/11/2025, vertente
TRA
(CF: ), nata a Parte_1 C.F._1
Roma (RM) il 13.11.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Palma ) CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Michele Lombardi entrambi del CodiceFiscale_3 foro di Roma, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento al numero di fax 0696840646 ed alla pec
Email_1
Appellante
E
C.F. e P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, con sede in Coccaglio (BS), via Fogliano n.
1 1, presso lo studio e la persona dell'Avv. Monica Rustichelli - C.F.
[...]
e dichiara di volere ricevere eventuali comunicazioni C.F._4 al seguente numero di telefax 059.221659, ovvero, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10968/2022 depositata il 21.12.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“… - accertare e dichiarare che in virtù di tutto quanto esposto in narrativa e dell'orario di lavoro effettivamente osservato durante
l'intercorso rapporto lavorativo, il diritto della lavoratrice all'inquadramento al III Livello del CCNL invocato ed alla percezione di tutte le differenze retributive cristallizzate nei conteggi ivi compresa
l'indennità di cassa quindi dichiarare che la ricorrente sia creditrice nei confronti del Datore di Lavoro in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Sig. di € 17.627,05 (diciasettemilaseicentoventisette/05);
- condannare pertanto la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di diciasettemilaseicentoventisette/05 o della diversa somma ritenuta secondo giustizia, in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile o dell'importo maggiore o minore che
l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.;
- condannare la resistente al versamento all' dei maggiori CP_2 contributi spettanti al lavoratore in virtù del servizio effettivamente prestato;
nonché al pagamento delle spese e compensi di entrambi i
2 gradi di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Per l'appellata:
“Rigettare integralmente la domanda di appello ex adverso proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre RSG 15%, Iva e
CPA di legge, del presente grado di Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato,
[...]
ha convenendo in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro, deducendo:
- di essere stata alle dipendenze di in qualità di Controparte_1 addetta alle vendite, con inquadramento nel IV livello professionale di cui al CCNL “per i dipendenti del terziari: distribuzione e servizi” dal
23.1.2015 al 21.10.2018 con contratto part-time;
- di aver svolto sin dall'inizio - a fronte della previsione contrattuale di
24 ore di lavoro settimanali fino al 10.7.2016 e di 30 ore settimanali a decorrere dal 11.7.2016 - turni di lavoro di “mattina fascia oraria dalle
9.00 alle 15.00 o dalle 10.00 alle 16.00 o dalle 11.00 alle 17.00” o di
“pomeriggio fascia oraria dalle 15.00 alle 21.00 o dalle 16.00 alle 22.00
o dalle 17.00 alle 23.00”;
- di aver svolto in realtà mansioni riconducibili al III livello professionale, e segnatamente: di essersi occupata della formazione professionale degli altri lavoratori, della composizione degli stocks e della determinazione dei prezzi, del trasferimento della merce verso altri negozi curandone imballaggio e bolla di trasporto, della compilazione di inventari settimanali e annuali, della verifica settimanale delle giacenze e delle operazioni di incasso;
nello specifico
3 ha allegato di aver curato l'apertura e la chiusura della cassa con maneggio di denaro e di aver provveduto al versamento presso la banca del contante incassato giornalmente, recandovisi con auto propria.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento del diritto all'inquadramento al superiore terzo livello professionale,
l'accertamento dell'osservanza di un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente stabilito e l'accertamento del mancato godimento delle ferie e delle festività maturate, dell'omesso pagamento del TFR, dell'indennità di cassa, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi, e dei contributi spettanti.
Si è costituita la resistendo alla domanda e Controparte_3 facendo rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive maturate dal 23.1.2015 (data di assunzione) al 2.11.2015, collocando il primo atto interruttivo della prescrizione solo al
2.11.2020, quando la parte ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La società ha poi eccepito l'infondatezza della domanda di superiore inquadramento, di pagamento dell'indennità di cassa e ha contestato i conteggi sulle differenze retributive per come elaborati dalla controparte;
segnatamente, parte resistente ha allegato che i giorni di ferie non utilizzati nell'anno di maturazione sono sempre stati goduti nell'anno successivo e che il TFR spettante è stato interamente devoluto alla in forza del contratto Controparte_4 di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 26.4.2017 dalla ricorrente.
Il Tribunale, a seguito di istruzione documentale e per testi, ha respinto la domanda di inquadramento al livello professionale superiore, ritenendo che le accertate mansioni lavorative svolte dalla ricorrente fossero congruenti con la declaratoria contrattuale del IV livello professionale in cui la stessa era inquadrata.
4 Ha accertato, limitatamente al periodo successivo a novembre 2015, in ragione della intervenuta parziale prescrizione, lo svolgimento di prestazioni lavorative per un orario maggiore rispetto a quanto dedotto in contratto con conseguente spettanza delle differenze retributive maturate a titolo di “Lavoro domenicale 30%”, “Lavoro supplementare
35%”, “Lavoro straordinario: festivo 30%”, “Mensilità aggiuntive
14sima” e “Mensilità aggiuntive: 13esima”, per un importo complessivo di € 601,10.
Ha ritenuto non fondata la domanda inerente a ferie e festività maturate e non godute, in assenza di adeguata prova e parimenti infondata la domanda relativa al versamento del TFR.
Con ricorso depositato in data 19.6.2023, ha proposto appello
, affidato a tre motivi: Parte_1
I) “Errata ricostruzione dei fatti – Errata ricostruzione del rapporto di lavoro - Contraddittorietà della motivazione”.
II) “Omessa pronuncia su indennità di cassa – violazione art 112
c.p.c.”.
III) “Mancata ammissione della prova testimoniale - Istruttoria incompleta - Reiterazione istanze istruttorie”.
Ha resistito al gravame la società contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, rilevando la completezza dell'attività istruttoria - sia documentale sia per testi - svolta in primo grado e la coerente ricostruzione fattuale operata dal
Tribunale in ordine al livello di inquadramento, al godimento di ferie e festività, al pagamento del TFR e all'indennità di cassa.
In particolare, rispetto alla domanda di istruttoria in appello di controparte, la società ha argomentato circa la non decisività e non rilevanza delle testimonianze richieste.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui non è stato ritenuto provato il diritto al riconoscimento del superiore terzo livello contrattuale.
1.2. Come precisato dalla costante giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. per tutte Cass. n. 2164/2004), nel procedimento logico– giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive di indagine e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
1.3. Quanto alle attività concretamente svolte, parte ricorrente ha allegato di essersi occupata di mansioni asseritamente riconducibili al
III livello professionale, e segnatamente: di essersi occupata della formazione professionale degli altri lavoratori, della composizione degli stocks e della determinazione dei prezzi, del trasferimento della merce verso altri negozi curandone imballaggio e bolla di trasporto, della compilazione di inventari settimanali e annuali, della verifica settimanale delle giacenze e delle operazioni di incasso;
nello specifico, ha allegato di aver curato l'apertura e la chiusura della cassa con maneggio di denaro e di aver provveduto al versamento presso la banca del contante incassato giornalmente, recandovisi con auto propria;
1.4. Tuttavia, tale assunto risulta sfornito di adeguato impianto probatorio.
Difatti, la declaratoria contrattuale di riferimento in relazione al III livello professionale statuisce che “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
6 autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
1.5. Quanto alle prove documentali, emerge con chiarezza come rispetto alla determinazione dei prezzi (v. all.4 e all. 5 memoria difensiva), alla composizione degli stock (v. all.4 e all. 5 memoria difensiva), e all'attività di formazione (v. all.3 memoria difensiva) non vi fosse alcuna prerogativa, né tanto meno spazio di autonomia della ricorrente.
Difatti, i documenti assunti provano come settimanalmente dalla società venisse inviata in ciascun punto vendita una brochure contenente dettagliate informazioni circa il prezzo e le promozioni settimanali applicabili oltre che sulle offerte dedicate a pacchetti di prodotti;
inoltre, era la stessa Azienda a determinare le istruzioni di dettaglio per la disposizione della merce all'interno del singolo negozio.
Ancora, risulta inequivocabilmente – tanto in forza del materiale documentale quanto delle escussioni testimoniali di cui al seguito – che la stessa abbia predisposto un dettagliato vademecum inerente CP_1 alle strategie e alle tecniche di approccio al cliente che tutti gli staff devono utilizzare in ogni fase della vendita e che l'attività di formazione in senso stretto dei dipendenti fosse prerogativa degli Store Manager.
1.6. Quanto alle deposizioni testimoniali, tra le altre si richiamano:
TE (verbale del 15.9.2021): quale collega della Testimone_1 ricorrente ha confermato che quest'ultima si sia occupata della formazione iniziale, che interveniva sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, sull'invio della merce in altri punti vendita, degli inventari settimanali e annuali, della verifica delle giacenze merci, degli ordini di rifornimento, oltre che delle operazioni di cassa e del versamento presso la banca dell'incasso giornaliero;
7 TE (indotto da parte ricorrente, verbale del Testimone_2
15.9.2021: in qualità di cliente, conferma di aver visto la ricorrente occuparsi dell'allestimento e che un giorno la lavoratrice le aveva riferito che stava svolgendo, in quell'occasione, attività di formazione di un'altra dipendente.
TE (indotto da parte resistente, verbale del Testimone_3
15.9.2021): quale manager alle dipendenze della ha Controparte_3 affermato di aver osservato la ricorrente assistere la clientela, preparare l'allestimento del negozio in funzione delle indicazioni date dall'ufficio marketing visual, gestire l'operazione di vendita e di cassa con emissione di scontrino, esporre i prezzi dove mancavano, allestire la vetrina, gestire la merce in consegna e occuparsi in parte delle pulizie del punto vendita. Ha escluso che la ricorrente possa essersi occupata della formazione, in quanto appannaggio degli store manager.
Conferma il versamento dell'incasso presso gli sportelli degli istituti di credito.
TE (indotto da parte resistente, verbale Testimone_4
15.9.2021): in qualità di manager per tra l'altro, ha CP_1 confermato che la formazione e la definizione delle strategie di vendita erano appannaggio aziendale, che non competevano alla ricorrente l'analisi settimanale dell'andamento merceologico ed economico del negozio, che la verifica delle giacenze e il riordino avvenivano in forza di procedure automatizzate.
TE (indotto da parte ricorrente, verbale Testimone_5
26.1.2022): afferma essere accaduto che le colleghe chiedessero alla ricorrente istruzioni sulla sistemazione della merce, sulla gestione della clientela o sui prezzi dei prodotti e che, in un'occasione, la Parte_1 le abbia detto che si stava recando a depositare l'incasso in banca.
TE (indotto da parte resistente, verbale 26.1.2022): Testimone_6 quale ex collega della ricorrente, conferma la prassi del versamento in banca operato dai dipendenti e che per volontà dello Store Manager è
8 accaduto che invece di dichiarare una “minusvalenza” di cassa sia stata ripartita tra i dipendenti impegnati in quel dato turno, mentre l'azienda chiede soltanto di dichiarare l'ammanco di cassa e che questa non era al corrente della prassi di Celentano di rimpinguare gli ammanchi di cassa attraverso collette tra i dipendenti.
TE (indotto da parte resistente, verbale 26.1.2022): Testimone_7 in qualità di dipendente e di store manager per afferma che CP_1 nella predetta qualità, applica la prassi di occuparsi personalmente dei versamenti, esclude che la ricorrente si sia occupata del monitoraggio dell'andamento del negozio, delle verifiche delle giacenze e degli ordini.
1.7. Ebbene, alla luce di tali deposizioni testimoniali e in relazione al complessivo quadro probatorio non si può che ricavare:
- quanto alla composizione degli stock e alla determinazione dei prezzi, che la ricorrente poteva, al più, informare le proprie colleghe circa le eventuali variazioni e sconti comunque predeterminati dall'azienda in quanto questi non erano in alcun modo derogabili dalla stessa, non godendo di tale potere;
- l'esistenza di un sistema automatizzato di monitoraggio degli andamenti delle vendite, delle giacenze, e dei prodotti terminati e che, comunque, eventuali operazioni complementari alla compilazione degli inventari, alla verifica delle giacenze e alla preparazione delle spedizioni, rientrano nelle “operazioni ausiliarie alla vendita” di cui alla declaratoria del IV livello professionale del CCNL di riferimento;
- che la stessa si occupava delle operazioni di cassa e procedeva al versamento dell'incasso giornaliero presso l'istituto di credito.
- che l'attività di formazione dei dipendenti era affidata agli Store
Manager e che la stessa società predisponeva puntuali linee guida sulle tecniche di approccio al cliente oltre che di vendita, messe a disposizione di ciascun addetto alla vendita;
pertanto deve ritenersi che la formazione asseritamente svolta dalla ricorrente non possa che essersi sostanziata in semplice collaborazione tra colleghi, ove è
9 fisiologico che coloro i quai sono già incardinati in un dato contesto lavorativo, offrano supporto ai nuovi arrivati.
1.8. Pertanto, non può ritenersi provata l'esistenza di quegli spazi di autonomia decisionale che la contrattazione collettiva nazionale individua come caratterizzanti i lavoratori di concetto di cui al III livello professionale, e quindi l'espletamento - in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa - di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento. Le attività espletate dalla ricorrente con le modalità risultanti all'esito dell'istruzione probatoria, sono pienamente compatibili con il IV livello di inquadramento la cui declaratoria contrattuale statuisce che “Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”
1.9. Il motivo deve pertanto essere respinto.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura le statuizioni del primo giudice in ordine alla omessa pronuncia in punto di spettanza dell'indennità di cassa, insistendo nella richiesta di detta indennità per l'intero arco lavorativo alle dipendenze della società.
2.1. In ordine a tale emolumento, il contratto collettivo nazionale ratione temporis applicabile dispone: “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 191 del presente contratto”.
2.2 La giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito come
“L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti
10 dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta.”
(Cass. sez. L. 5/9/2019, n. 22294).
2.3. Pertanto, ferma la necessità dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva e consistenti nella continuità dello svolgimento delle mansioni di cassa, nella piena responsabilità della gestione e nell'obbligo di accollarsi eventuali differenze, tali profili devono considerarsi intrinseci alle mansioni proprie del lavoratore addetto alla gestione di valori o somme di denaro, per il quale la responsabilità derivante dal maneggio degli stessi discende, ai sensi dell'art. 2104 del codice civile, direttamente dalla natura stessa della prestazione lavorativa dovuta.
2.4. Nel caso di specie, dove è risultato provato il carattere continuativo e non occasionale delle mansioni, tanto con riferimento alle attività di cassa espletate all'interno del negozio, quanto con riguardo ai versamenti dell'incasso operati presso gli istituti di credito, sia pure con il sistema della turnazione, devono ritenersi sussistenti i profili individuati dalla disciplina contrattuale per come meglio specificati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente declaratoria della spettanza dell'indennità di cassa e condanna della società alla corresponsione dei relativi importi.
2.5. Il secondo motivo di gravame, pertanto, deve essere accolto.
3. Con l'ultimo motivo di appello, la parte censura la mancata ammissione degli ulteriori due teste di parte ricorrente di cui all'originaria lista testimoniale, insistendo per l'ammissione della prova.
11 3.1. Con riguardo a tale aspetto, si ritiene tuttavia che i rilievi mossi siano infondati.
Invero, se, come è noto, la testimonianza è lasciata al libero apprezzamento del giudice di merito che ne deve dare atto in motivazione con riferimento alle risultanze testimoniali e al convincimento che da queste è conseguito, in modo logico e coerente rispetto alla decisione poi adottata, la decisione del giudice di disattendere la richiesta delle parti di ammissione di un ulteriore testimone non può ritenersi viziata.
Il giudice ha infatti reputato sufficienti le dichiarazioni rese da cinque testi di parte ricorrente e quattro di parte resistente, portati a scelta da ciascuna parte che li aveva indicati nella lista testimoniale.
Gli stessi hanno reso le proprie dichiarazioni in riferimento a tutti i capitoli di prova indicati negli atti introduttivi e non vi sono lacune in tali testimonianze che avrebbero potuto rendere necessario e assolutamente non evitabile, l'escussione di un ulteriore testimone.
3.2. Sul punto, in linea di continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza, Cass. civ. Sez. VI – 1, Ordinanza del 21 marzo
2019, n. 8098: “Occorre premettere che il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., n. 20721/18; SU, n. 8053/14)”.
Quindi, non può essere evidenziata nessuna lacuna nel percorso motivazionale del giudice rispetto alle deduzioni e alle contestazioni
12 delle parti, poiché la ricostruzione dei fatti svolta alla luce delle testimonianze raccolte “copre” l'intero percorso lavorativo della ricorrente.
3.3. Il terzo motivo di gravame, pertanto, deve essere respinto.
4. La domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi inammissibile, non essendo stato evocato in giudizio il competente ente previdenziale (Cfr. Cass. sent. 701/2024, Cass. sent.
17320/2020).
5. Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese del grado, liquidate come da dispositivo e distratte in favore dei procuratori di parte appellante, dichiaratisi antistatari, sono compensate in ragione di un quarto e poste a carico della società appellata per la parte residua.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto di
[...]
all'indennità di cassa e per l'effetto condanna la società Parte_1 al pagamento dei relativi importi in favore della Controparte_1 lavoratrice per il periodo, non prescritto, dal 2.11.2015 al 21.10.2018, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva;
- compensa in ragione di un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in euro 3.809,00 per il primo grado di giudizio e in euro 3.473,00 per il secondo grado di giudizio, ponendo a carico della società appellata la restante parte, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 18.11.2025
Il Presidente Estensore
13 AT AS
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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