Art. 2.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facolta' o di corsi di laurea nella stessa localita' in cui ha sede l'Universita' statale o riconosciuta che ne fa richiesta.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facolta' o di corsi di laurea nella stessa localita' in cui ha sede l'Universita' statale o riconosciuta che ne fa richiesta.