Art. 10.
L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorita' giudiziaria.