Articolo 10 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 ottobre 1942
Art. 10.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente