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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002600324
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017001052404 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170017249354 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180011539036 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019000303366 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210011551517 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1584/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291202390002600324/000, notificata in data 20/5/2024, per l'importo complessivo di € 4.302,28, limitatamente a n. 5 cartelle di pagamento alla stessa sottese e, precisamente:
1) la n. 291201700152404000, per tributi catastali, anno 2011, importo € 675,07; 2) la n.
29120170017249354000, per tributi catastali anno 2011, importo € 1.110,08; 3) la n.
29120180011539036000, per tributi catastali, anno 2011, importo € 1.437,04; n. 4) la n.
29120190003033660000, per TARI, anno 2021, importo € 151,21; 5) la n. 29120210011551517000, per tassa automobilistica, anno 2015, importo € 199,40.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) la mancata/ irregolare/inesistente notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
b) il difetto di motivazione;
c) l'inesistenza della pretesa tributaria;
d) l'intervenuta decadenza/prescrizione.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva, in via preliminare, volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, con riferimento ai primi due motivi di doglianza, deve precisarsi che l'Agenzia convenuta ha provato la rituale ed effettiva notifica al ricorrente delle indicate cartelle di pagamento.
Nello specifico, infatti: 1) la cartella di pagamento n. 291201700152404000 è stata notificata a mani del ricorrente in data 17/10/2017; 2) la cartella di pagamento n. 29120170017249354000, è stata notificata per compiuta giacenza in data 19/2/2018); la cartella di pagamento n. 29120180011539036000, è stata notificata con raccomandata in data 7/1/2919; n. 4) la cartella di pagamento n. 29120190003033660000, è stata notificata con raccomandata in data 6/6/2019; 5) la cartella di pagamento n. 29120210011551517000, è stata notificata con raccomandata in data 30/8/2022.
Le dette cartelle di pagamento, peraltro, non sono state impugnate nei termini di legge e, pertanto, devono considerarsi definitive. Deve, inoltre, precisarsi che è stata regolarmente notificato in data 20/5/2024 anche il successivo avviso di intimazione pagamento n. 291202390002600324/000.
Circostanze queste, peraltro, in alcun modo contestate dal ricorrente.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di intimazione di pagamento comporta, inoltre, la insussistenza della lamentata ed asseritamente intervenuta prescrizione/decadenza e, quindi, del detto specifico motivo di doglianza.
A tale proposito, si evidenzia che l'atto di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stato notificato nel rispetto dei termini di sospensione previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/15 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.
L. n. 18/21 (c.d. Decreto Cura Italia).
Deve essere parimenti rigettato anche il motivo di doglianza relativo all'asserito di difetto di motivazione.
Ed invero, l'atto impugnato risulta regolarmene formato e completo in tutti i suoi prescritti requisiti.
Peraltro, indiretta conferma di ciò si ricava dalla oggettiva circostanza che il contribuente ha potuto compiutamente ed esaustivamente declinare tutte le proprie argomentazioni difensive con il presente ricorso.
Deve, infine, precisarsi che appare assolutamente generica e del tutto sfornita di prova alcuna – riducendosi ad una mera clausola di stile fine a se stessa - la lamentata inesistenza della pretesa tributaria.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso in oggetto deve essere rigettato e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
SO LA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239002600324
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912017001052404 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170017249354 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180011539036 TRIB. CATASTALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912019000303366 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210011551517 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1584/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291202390002600324/000, notificata in data 20/5/2024, per l'importo complessivo di € 4.302,28, limitatamente a n. 5 cartelle di pagamento alla stessa sottese e, precisamente:
1) la n. 291201700152404000, per tributi catastali, anno 2011, importo € 675,07; 2) la n.
29120170017249354000, per tributi catastali anno 2011, importo € 1.110,08; 3) la n.
29120180011539036000, per tributi catastali, anno 2011, importo € 1.437,04; n. 4) la n.
29120190003033660000, per TARI, anno 2021, importo € 151,21; 5) la n. 29120210011551517000, per tassa automobilistica, anno 2015, importo € 199,40.
La ricorrente, in buona sostanza, deduceva: a) la mancata/ irregolare/inesistente notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
b) il difetto di motivazione;
c) l'inesistenza della pretesa tributaria;
d) l'intervenuta decadenza/prescrizione.
La ricorrente chiedeva, pertanto, volersi dichiarare la nullità degli atti impugnati con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Agrigento che controdeduceva alle suesposte doglianze e chiedeva, in via preliminare, volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso con condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Ed invero, con riferimento ai primi due motivi di doglianza, deve precisarsi che l'Agenzia convenuta ha provato la rituale ed effettiva notifica al ricorrente delle indicate cartelle di pagamento.
Nello specifico, infatti: 1) la cartella di pagamento n. 291201700152404000 è stata notificata a mani del ricorrente in data 17/10/2017; 2) la cartella di pagamento n. 29120170017249354000, è stata notificata per compiuta giacenza in data 19/2/2018); la cartella di pagamento n. 29120180011539036000, è stata notificata con raccomandata in data 7/1/2919; n. 4) la cartella di pagamento n. 29120190003033660000, è stata notificata con raccomandata in data 6/6/2019; 5) la cartella di pagamento n. 29120210011551517000, è stata notificata con raccomandata in data 30/8/2022.
Le dette cartelle di pagamento, peraltro, non sono state impugnate nei termini di legge e, pertanto, devono considerarsi definitive. Deve, inoltre, precisarsi che è stata regolarmente notificato in data 20/5/2024 anche il successivo avviso di intimazione pagamento n. 291202390002600324/000.
Circostanze queste, peraltro, in alcun modo contestate dal ricorrente.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di intimazione di pagamento comporta, inoltre, la insussistenza della lamentata ed asseritamente intervenuta prescrizione/decadenza e, quindi, del detto specifico motivo di doglianza.
A tale proposito, si evidenzia che l'atto di intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stato notificato nel rispetto dei termini di sospensione previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/15 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.
L. n. 18/21 (c.d. Decreto Cura Italia).
Deve essere parimenti rigettato anche il motivo di doglianza relativo all'asserito di difetto di motivazione.
Ed invero, l'atto impugnato risulta regolarmene formato e completo in tutti i suoi prescritti requisiti.
Peraltro, indiretta conferma di ciò si ricava dalla oggettiva circostanza che il contribuente ha potuto compiutamente ed esaustivamente declinare tutte le proprie argomentazioni difensive con il presente ricorso.
Deve, infine, precisarsi che appare assolutamente generica e del tutto sfornita di prova alcuna – riducendosi ad una mera clausola di stile fine a se stessa - la lamentata inesistenza della pretesa tributaria.
Per le ragioni anzidette, pertanto, il ricorso in oggetto deve essere rigettato e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere confermato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 300,00, oltre accessori di legge.
Così deciso ad Agrigento, il 26/11/2025
Il Giudice
SO LA