Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 178
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata/irregolare/inesistente notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provato la rituale ed effettiva notifica delle cartelle di pagamento in date diverse e con modalità differenti (a mani, per compiuta giacenza, con raccomandata). Le cartelle non sono state impugnate nei termini di legge e sono quindi definitive. Anche l'avviso di intimazione è stato notificato regolarmente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato risulta regolarmente formato e completo nei suoi requisiti. La capacità del contribuente di esporre le proprie argomentazioni difensive nel ricorso conferma la regolarità dell'atto.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La doglianza è generica, sfornita di prova e riducibile a una mera clausola di stile.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza/prescrizione

    La regolare notifica delle cartelle di pagamento e dell'atto di intimazione esclude l'insussistenza della lamentata prescrizione/decadenza. L'atto di intimazione è stato notificato nel rispetto dei termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 178
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo