Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 1
Risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose il funzionario della polizia di Stato che, nonostante la pericolosità del richiedente, evidenziata da numerosi atti del commissariato da lui diretto, abbia rilasciato la licenza di porto d'armi ad un soggetto resosi successivamente autore di una sparatoria che abbia provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. (La Corte ha precisato che la discrezionalità del potere di valutazione del funzionario trova un limite insuperabile di ragionevolezza nelle situazioni di chiara ed evidente incompatibilità tra il profilo comportamentale del richiedente e la necessità assoluta che il medesimo soggetto sia fornito di una capacità di autocontrollo tale da scongiurare ogni abuso dell'arma).
Commentari • 3
- 1. Art. 589 - Omicidio colposohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 590 - Lesioni personali colposehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Profili intertemporali Questione posta alle Sezioni unite: se per i fatti di lesioni personali colpose gravi, commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale in data antecedente all'entrata in vigore della L. 41/2016 che ha introdotto il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ma per i quali l'azione penale sia esercitata successivamente, la competenza spetti al giudice di pace, in applicazione ratione temporis dell'articolo 4 DLGS 274/2000, o al tribunale, in ragione della qualificazione, ai soli effetti processuali, secondo la nuova norma, a cui si connette il mutamento delle regole sulla competenza. La conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2010, n. 34748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34748 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
347 48 / 1 0 34748
M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/05/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere - 808 /10 SENTENZA- Presidente - N. Dott. PIERO MOCALI
Dott. GRAZIANA CAMPANATO
Rel. Consigliere - N. 26103/2009REGISTRO GENERALE Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere -
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) OL RG TO N. IL 27/09/1963
2) MINISTERO DELL'INTERNO
avverso la sentenza n. 1700/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/12/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA
Udite il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Sentiti per le parti civili LE MA UA, GI UA, IA EL UA, OL TR UA, IE TO, l'Avvocato
Franco Rossi Galante che ha concluso per il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e in proposito deposita procura, atto di nomia, conclusioni, e nota spese;
sentito per le parti civili LO DO e LO IN l'Avvocato Franco Rossi Galante in sostituzione dell'Avvocato Schiraldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando nomina a sostituto, conclusioni e nota spese;
Sentito per la parte civile RO ET l'Avvocato Franco Rossi Galante in sostituzione dell'Avvocato Cristina Tarchini che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata depositando nomina a sostituto, conclusioni e nota spese;
Sentita per la parte civile Maurizio TA Modigliani, l'Avvocato Silvestri Alessandra che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata depositando nomina, conclusioni e nota spese;
Sentito per il responsabile civile Ministero dell'Interno, l'Avvocato Barfo Maurizio che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'accoglimento del ricorso
Sentito, per il ricorrente OL, l'Avvocato Franco Carlo Coppi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale
Sentito, per il ricorrente OL, l'Avvocato Nardo Vinicio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, che aveva assolto
OL RG NI dai reati di omicidio colposo aggravato e lesioni personali colpose aggravate, ha dichiarato il OL, responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la necessità di qualificare i fatti contestati secondo la configurazione complessa di cui all'art. 589 ultimo comma cp., lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, con i doppi benefici di legge, oltre le spese di lite sostenute dalle parti civili, e lo ha anche condannato, in solido con il responsabile civile Ministero dell'Interno, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio ) patiti dalle
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costituite parti civili. La sentenza di appello ha assegnato a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, ( da imputarsi poi nella liquidazione definitiva), le somme partitamente indicate nel dispositivo di appello per ciascuna parte civile
L'imputato OL e il Ministero dell'Interno, ciascuno secondo il rispettivo ruolo processuale, hanno proposto ricorso per cassazione e hanno concluso per l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato sia quanto alle statuizioni penali sia quanto alle conseguenti statuizioni civili.
All'udienza pubblica del 4 Maggio 2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
RITENUTO IN DIRITTO
E' indispensabile premettere, a fini di chiarezza espositiva, che il processo odierno, che ha per imputato il Funzionario di Polizia dirigente del commissariato Fiera che ebbe a rilasciare a LD una licenza di 2/7 porto d'armi, in funzione del quale due medici ( sottoposti a separato processo e condannati con sentenza irrevocabili per i reati a loro contestati), avevano preventivamente sottoscritto le necessarie certificazioni mediche in ordine alle condizioni fisio-psichiche del LD, trova origine in una vicenda sintetizzata da Cass.
4107/2009, in ogni caso non controversa nel suo svolgimento materiale, neppure in questo procedimento ( come attesta la sentenza oggi sottoposta al controllo di questa Corte). Tale sentenza rammenta come il 5/5/2003 LD EA avesse fatto fuoco sui passanti dalla abitazione da lui occupata al terzo piano di Via Carcano n. 19 in Milano. Le forze dell'ordine intervenute sul luogo, rinvenivano, in altro appartamento al primo piano dello stesso immobile, il corpo senza vita di IN De EG MA FA e, nell'appartamento occupato dal
LD, i corpi pure senza vita del medesimo LD e della sua convivente LO TA, tutti egualmente attinti dai colpi esplosi da una pistola semiautomatica calibro 45 marca Kimber matricola KR
22731, ritrovata sul luogo e regolarmente acquista dal LD il
31/3/2003 dopo il conseguimento, in data 5/2/2003 della licenza per detenzione di fucile ad uso tiro a volo rilasciata dal Commissariato
Fiera. La sparatoria portava ad un bilancio complessivo di due morti ( oltre l'autore suicida) e di tre feriti per i quali residuarono all'esito del fatto lesioni gravissime con perdita o con indebolimento d'organo. Al OL sono stati addebitati i delitti di cui agli artt. 40 co. 2^. 41 e 589 co. 1 e 3 per aver cagionato, in concorso di cause indipendenti con CI SI e BR TO , ( medici assoggettati a separato processo ad oggi concluso con sentenza - definitiva - di questa Corte di Cassazione), per colpa consistita in imprudenza, imperizia negligenza,
2 inosservanza di leggi regolamenti e discipline, la morte di IN FA e LO TA rilasciando, nella sua qualità di dirigente del commissariato Fiera l'autorizzazione al porto di fucile per uso tiro a volo, richiesta da EA LD, nonostante che esistessero presso il commissariato numerosi atti rilevanti ai fini di una valutazione negativa sia in ordine alla sua buona condotta sia in ordine all'affidamento che egli non avrebbe abusato delle armi. Secondo il capo di imputazione, gli atti ( querele, annotazioni di intervento, atti di polizia giudiziaria tutti nei confronti del LD) avrebbero evidenziato un profilo di pericolosità del richiedente, tale da escludere la possibilità di rilascio della licenza per la detenzione d'armi. All'imputato OL era ancora addebitata la omessa interrogazione sugli esiti delle notizie di reato conosciute l'omesso svolgimento di informazioni presso il condominio nel quale il
LD abitava, e dunque il mancato accertamento della condotta aggressiva, litigiosa e incontrollata del LD. Le omissioni addebitate avrebbero consentito al LD con il rilascio della autorizzazione,
l'acquisto e la detenzione di numerose armi da fuoco tra le quali una pistola cal. 45, con la quale aveva provocato la morte delle due vittime. IN e LO.
Le stesse condotte erano poste a base dell'addebito di lesioni colpose gravissime in danno di tre passanti NI (a cui gli spari del LD avrebbero procurato pericolo di vita, paraplegia, perdita dell'organo della deambulazione), TA GL (a cui gli spari del LD avrebbero procurato frattura del femorè, malattia guarita in oltre 40 giorni, indebolimento permanente dell'organo della deambulazione), e TO (al cui gli spari del LD avrebbero procurato pericolo di vita, indebolimento permanente della vista e della memoria, perdita dell'autonomia della deambulazione).
Il ricorso del OL denunzia
1) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett e) cpp., in relazione agli artt. 111 co. 6^ Cost;
125 co. 3^ e 546 lett e) cpp., per mancanza contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della sentenza di secondo grado in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato;
La sentenza impugnata non avrebbe neppure individuato un quadro di leggi suscettibile di dare copertura all'affermazione del suo obbligo di non rilasciare l'autorizzazione di detenzione d'armi al LD. Ancora il provvedimento censurato avrebbe individuato nella condotta del
OL un carattere di arbitrarietà, senza sostegno di alcuna motivazione e anzi operando richiami contraddittori alla esistenza di un certificato penale dal quale risultava “nulla” a carico del LD. Altra contraddizione è colta nelle motivazioni che hanno ad un tempo individuato la gravità della colpa dell'imputato e la serietà da costui dimostrata nel suo faticoso lavoro
3 2) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett b) cpp., per violazione o comunque per erronea applicazione dell'art. 43 co. 1 cp., con riferimento alla possibilità di ravvisare, nella condotta del OL, le note caratteristiche della responsabilità per colpa Il ricorso denunzia come contrario a legge il sindacato di merito svolto sulle attività discrezionali del funzionario e svolge la tesi in questione evidenziando la inesistenza di norme cautelari che sarebbero state violate dall'imputato e la inesistenza di qualsiasi requisito soggettivo della responsabilità a titolo di colpa. Il OL non avrebbe violato norme cautelari che imponevano di non rilasciare l'autorizzazione alla detenzione delle armi considerata la corrente interpretazione degli artt. 11 e 43 del TULPS e anzi avrebbe conformato la sua condotta alla normativa di legge e alle istruzioni circolari. La condotta dell'imputato sarebbe pienamente rispondente alla legge e ai principi della amministrazione di appartenenza. wwIl ricorso si sofferma in proposito sul non univoco significato degli atti analizzati in dettaglio- dai quali risultavano sostanzialmente liti di condominio non suscettibili di essere assunte a fattore ablativo di una buona condotta. Il ricorso completa la sua analisi col richiamo delle risultanze non ostative del certificato del casellario giudiziario debitamente richiesto, risultanze non eliminabili con inesigibili indagini di polizia svolte a negare la veridicità del certificato. In tema di individuazione della colpa il ricorrente richiama anche il principio di affidamento per escludere che sia possibile essere chiamati a rispondere della eventuale violazione di regole cautelari posta in essere da terzi quali possono essere i medici delegati all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per la concessione della licenza di porto d'armi.
3) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett b) cpp., per violazione o comunque per erronea applicazione degli artt. 40 co. 2^ e 41 co. 2^ e 3^ cp., con riferimento agli artt. 589 co. 1^ e 3^ e 590 co 1^ e 3^ cp., in ordine alla impossibilità di ravvisare un nesso di causalità giuridica tra la condotta contestata all'imputato e i fatti lesivi posti in essere dal LD Erroneamente il concorso di cause sarebbe stato individuato nella brevità del tempo intercorso tra il rilascio della autorizzazione e la sparatoria con omicidi e ferimenti, ed erroneamente sarebbe stato liquidato il problema della autonoma determinazione del LD che, in contrasto col giudizio controfattuale espressoespresso in sentenza, con о senza autorizzazione, avrebbe egualmente commesso i suoi delitti, così evidenziandosi la arbitraria esclusione della interferenza dei fattori alternativi pur presenti. Tali fattori alternativi, per la loro imprevedibilità ( il totale discontrollo delle condotte del LD occultato dai certificati medici), e per il loro carattere di causa esclusiva sopravvenuta e da sola sufficiente in quanto anomala ed eccezionale , avrebbero reso
4 irrilevante ogni contributo causale del OL ed erronea la decisione della Corte di Appello.
4) nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett b) cpp., per violazione o comunque per erronea applicazione degli artt. 41 co. 3^, 42 co. 2^
e 113 cp., con riferimento alla configurabilità di un concorso colposo nell'altrui reato doloso.
Il ricorso del Ministero dell'Interno denunzia
1) violazione di legge con riferimento all'art. 40 co. 2^, 589 e 590 cp. a fronte della inesistenza di un obbligo giuridico del OL di non rilasciare l'autorizzazione alla detenzione d'armi al LD e alla mancata individuazione di una norma che faccia divieto al OL di rilasciare l'autorizzazione alla detenzione d'armi
Il rilascio della autorizzazione alla detenzione d'armi fu conforme a legge perché il LD non si trovava né nelle condizioni in cui è previsto un divieto di rilascio della autorizzazione, né in una condizione nel quale prevista la possibilità di negare il rilascio, né nella condizione in cui è prevista la revoca dell'autorizzazione medesima, e perché tale rilascio fu il frutto di una attività pienamente discrezionale del funzionario. Sostiene il ricorrente che la individuazione di una responsabilità del funzionario per le conseguenze dello svolgimento di una attività rimessa alla sua discrezione costituirebbe violazione del principio di tassatività e tipicità delle norme incriminatici.
2) violazione di legge con riferimento all'art. 40 co. 2^, sotto diverso profilo in relazione all'art. 27 della Cost. per avere la sentenza di appello posto a carico del OL gli effetti di una erronea indicazione del casellario rapportabile con ciò chiamandolo a responsabilità d'altri in violazione dell'art. 27 cost. che fissa il principio di personalità della responsabilità penale.
3) violazione di legge con riferimento all'art. 41 cp., per essere i certificati medici rilasciati a corredo della richiesta di detenzione d'armi del
LD, causa sopravvenuta idonea ad escludere ogni rapporto di causalità tra le eventuali omissioni dell'istruttoria eventualmente imputabili al OL e il rilascio della autorizzazione al LD considerato che la colpa contestata si concretizza nell'addebito di aver rilasciato l'autorizzazione di detenzione d'armi a un soggetto affetto da gravi disturbi psichici che furono a loro volta causa dei fatti delittuosi per i quali è processo.
Questa Corte rileva
Non è devoluta al controllo di questa Corte l'accertamento, ormai definitivamente operato nelle sentenze di merito, anche mediante taluni rinvii ad atti di altro procedimento penale (relativo ad altri imputati per la stessa vicenda), della dinamica degli eventi lesivi e omicidiari, che si
5 sono sviluppatisviluppati in tempi di poco successivi ( circa tre mesi) alla. concessione della licenza di porto di fucile da tiro a segno, e dunque alla concessa possibilità di detenzione di altre armi ad opera del LD. Si deve rilevare ancora che la sentenza di appello offre attenta e compiuta motivazione del suo discostarsi dalle ragioni decisorie della sentenza di primo grado riformata.
Tanto premesso, il ricorso del Vollono è infondato e deve essere rigettato nella sua interezza.
Il primo motivo di censura è infondato perché la Corte di appello non ha posto, a fondamento dell'accertamento della colpa dell'imputato, la esistenza di certificazioni sanitarie addebitata ad altri ( espressamente esclusa dalle valutazioni utilizzate nel presente giudizio ) , ma ha specificamente individuato la colpa del OL nella inosservanza delle regole cautelari fissate all'art. 43 co. 2^ (nella parte restata in vigore dopo l'intervento di Corte Cost. 16/12/1993 n. 440) TU.PS, il quale stabilisce, con regolazione speciale che integra quella dell'art. 11 TU.PS, che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata alle persone a carico delle quali siano stati acquisiti elementi indicativi della insussistenza della buona condotta e alle persone che non diano affidamento di saper evitare l'abuso delle armi. Le regole che disciplinano il rilascio del porto d'armi sono state ritenute applicabili alla licenza di porto di fucile per il tiro a volo, sulla base di una adeguata lettura del combinato dell'articolo unico della legge 18/6/1969 n. 323, istitutiva della licenza di porto d'armi per il tiro a volo, e degli artt. 35 co. 2^ e 4^ e 55 co. 4^ e 5^ del TUPS, lettura dalla quale scaturisce il conferimento al licenziatario di porto d'armi per il tiro a volo della facoltà di legittimo acquisto ( salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 TUPS) di qualsiasi arma comune da fuoco e delle relative munizioni. La affermazione della colpevolezza del rilascio della specifica licenza a soggetto incapace di evitare abusi nell'impiego- dell'arma e a soggetto di non buona condotta è stato sostenuto dalla elencazione dei dati risultanti alla stessa autorità di pubblica sicurezza e non adeguatamente considerati dal OL, indicatori di notevole pericolosità, litigiosità, scarsa capacità di autocontrollo del soggetto licenziatario. La discrezionalità del potere di valutazione del funzionario addetto al rilascio delle licenze di porto d'armi e delle licenze equipollenti trova un limite insuperabile di ragionevolezza, nelle situazioni di chiara ed evidente incompatibilità tra il profilo comportamentale del richiedente, risultante dagli atti dello stesso commissariato, e la necessita' assoluta che il richiedente sia soggetto alieno dagli abusi o, comunque, sia fornito di una capacità di autocontrollo tale da scongiurare l'abuso in qualsiasi forma dell'arma. La sentenza impugnata sottolinea che all'epoca del rilascio della licenza presso il Commissariato Fiera, non solo erano stati raccolti i certificati medici con le valutazioni favorevoli circa la idoneità psico-fisica del richiedente al porto d'armi, ma erano raccolte anche le
6 pregresse denunzie-querele sporte nei confronti del LD o sporta da costui contro terzi, nonché un verbale di interrogatorio da lui reso agli
UPG del Commissariato Fiera in data 2/2/2000. Regola di ordinaria prudenza e diligenza avrebbe imposto di esercitare in senso negativo il potere discrezionale di rilascio della licenza, nel caso di assenza nel richiedente dei requisiti generali. E la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine a quella assenza di requisiti funzionali al conseguimento del porto d'armi e in ordine alla trasformazione di una facoltà di negare o di concedere una licenza in materia di armi, in una necessità di esercizio negativo in senso sfavorevole al richiedente, nei casi limite di assenza del cou requisiti detti.
Il riconoscimento di una notevole serietà dell'imputato nello svolgimento ordinario dei propri compiti a fronte di un unico addebito di non corretto rilascio di licenza di porto d'armi, non è contraddizione addebitabile alla sentenza impugnata, ma è contraddizione dei fatti, che in questo caso hanno rivelato, all'interno di un riconosciuto generalmente osservato assetto di serietà e impegno personale del funzionario, un episodio isolato, ma non rimovibile di sua scarsa attenzione alla specificità della licenza concessa senza adeguate ricerche negli atti dello stesso commissariato Fiera ( querele, esposti relativi ad atti di danneggiamento addebitati al LD, denunzie contro lo stesso, annotazioni di intervento su situazioni nelle quali il LD era coprotagonista e, e talora, autore querelato- di lesioni volontarie in danno di terzi, due
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denunzie per furto e contrabbando, un riferito lancio di bicicletta, un episodio di produzione di fratture sottolineato particolarmente in sentenza). Tali atti, poi allegati al processo penale, e tutti annotati dalla sentenza impugnata, sono stati considerati dal giudice di merito per evidenziare la dimensione della negligenza del funzionario poi risoltasi in un atto concessorio imperito e imprudente peraltro verificatosi a seguito, di una denunzia di smarrimento di precedente licenza di porto di fucile che invece, giusta la specificazione della sentenza di merito, era inesistente e con la operazione di riduzione dei fatti attestanti particolare prepotenza ed aggressività ( sentenza di appello pg.10) a meri contrasti condominiali ( sentenza di appello pg. 9). Secondo il quadro normativo correttamente analizzato dalla sentenza impugnata, la assenza di una certificato aggiornato dei precedenti penali del richiedente, non impediva di considerare le qualità personali del richiedente risultanti dagli atti, radicalmente ostative rispetto ad una concessione di licenza di porto d'armi da tiro a volo con connessa facoltà di acquisto di altre armi da fuoco. La sentenza di appello ha dettagliatamente riscontrato l'inequivocabile significato della documentazione disponibile per il funzionario, attraverso la conferma dei dati in essi rappresentati, ottenuta in dibattimento di primo grado con l'esame dei testi MA, LI LE, AM, PR, EL, UA e RI che hanno deposto su
7 episodi di discontrollo del LD, certamente qualificanti della sua condotta di vita e del suo rapportarsi con il prossimo, indipendentemente dalla eventuale rilevanza penale dei comportamenti descritti. L'avere ignorato, o privato del debito significato, episodi di tanto rilevo è stato ragionevolmente assunto come fattore rivelatore della superficialità e della negligenza con la quale il funzionario concesse la licenza richiesta. Di tale negligenza, superficialità e imprudenza è stata motivatamente accertata la incisività e decisività senza considerazione alcuna per la indipendente incidenza posta in essere attraverso i certificati medici per i quali altri soggetti sono stati chiamati a rispondere, giusta la autonomal efficacia determinante delle diverse condotte o omissioni.
Anche il secondo motivo di ricorso è da rigettare perché la sentenza impugnata ha correttamente offerto una lettura delle discipline speciali ( artt. 11, 14, e segnatamente 43 TULPS) che regolano la materia e delle norme generali ( artt. 42 e 43 cp.) che dettano disciplina in materia di colpa. Peraltro è necessario ribadire che la sentenza impugnata non solo ha ricostruito il quadro delle norme cautelari generali e specifiche che disciplinano il rilascio delle licenze di porto d'armi e delle autorizzazioni equipollenti, ma ha anche affrontato il nodo del rapporto tra regole cautelari applicabili alla condotta provvedimentale di un funzionario ed esercizio della discrezionalità che costituisce caratteristica peculiare di quella condotta. Uno spazio tecnico di libera scelta tra diverse opzioni provvedimentali è riconoscibile entro il limite dell'esercizio prudente, diligente e ragionevole dei propri compiti. La discrezionalità altrimenti interpretata si trasforma in arbitrio e in cancellazione delle norme generalissime che disciplinano la responsabilità penale per i delitti colposi commissivi mediante omissione. Un provvedimento geneticamente fondato su imprudenza, negligenza e caduta di professionalità non può trovare una esimente affidata ad un concetto di discrezionalità che collima con la trascuratezza nella ricognizione dei presupposti da porre a base del provvedimento, nella superficialità della valutazione che finisce col cancellare qualsiasi addebitabilità di colpa altrimenti addebitabile, nella imprudenza che porta a trascurare gli elementi di giudizio rilevanti per trattare la questione di autorizzazione al porto d'armi, come una insignificante questione di carte da evadere. La soluzione motivatamente data sul punto dalla sentenza impugnata è conforme a legge e a ragionevolezza e si caratterizza per il pieno rispetto del principio di tassatività e di tipicità delle norme incriminatici quale opera per tutte le condotte colpose commissive mediante omissione.
Il terzo motivo è pure infondato e deve essere egualmente rigettato.
Ogni valutazione circa ciò che sarebbe accaduto eliminando mentalmente talune condotte dal quadro reale dei fattori che contribuirono al verificarsi di eventi particolarmente significativi è
8 congetturale e si scontra col dato di realtà secondo il quale gli eventi si consumarono col mezzo di una pistola legalmente detenuta per causa di una autorizzazione di polizia. L'esame operato dalla sentenza impugnata circa il rapporto materiale tra Cautore e l'arma impiegata e circa la vicinanza cronologica tra autorizzazione di polizia, acquisto di quella pistola e uso mortale o lesivo di quella pistola medesima, pone in evidenza una catena causale che nessun esercizio dialettico può cancellare. La vicenda concretamente accertata si caratterizza, nella struttura motivazionale della sentenza di appello, per un vincolo di derivazione causale tra i fatti che prepararono il rilascio della licenza di porto d'armi, il rilascio stesso, e le condotte (successivamente ma quasi di seguito) poste in essere dal titolare di quella licenza proprio con l'armal che era stata acquistata in forza di quell'autorizzazione. La sentenza impugnata ha adeguatamente rapportato le testimonianze sulle violenze più limitate certamente attribuite al LD, prima della concessione della licenza, e le violenze con esito mortale messe a segno con la pistola legittimamente acquistata dopo la concessione di polizia. Una analisi come quella rintracciabile nella sentenza di appello, fornisce la certezza che la vicenda omicidiaria e lesiva non fu evento improvviso e imprevedibile, legato a fattori causali autonomi, totalmente slegati da fattori già emersi nel tempo ( e tutti ben noti all'imputato secondo le specificazioni sul punto da lui espresse nelle dichiarazioni davanti alla PG del 2/11/2004 e del 22/12/2004 acquisite al processo e ben evidenziate dalla sentenza di appello) rispetto ai quali diventava decisiva la posizione di rilascio o negazione del porto d'armi. Adeguatamente la sentenza impugnata ha accertato che le condotte del
LD, considerate in un lungo arco di tempo, erano sempre state anomale rispetto alla condotta di un cittadino medio, ripetutamente caratterizzate da violenza e discontrollo di notevole rilevanza quanto a taluni episodi e quanto al contesto complessivo ( discontrollo poi confermato da specialisti in materia psichiatrica dai consulenti esaminati a dibattimento di merito del processo CI e BR acquisite agli atti di questo processo su accordo delle parti), e dunque la condotta omicidiaria e lesiva a mezzo di arma da fuoco non era né improvvisa né imprevedibile.
Il quarto motivo del ricorso OL è infondato per la certa configurabilità di un concorso colposo in un delitto doloso, sia nel caso di cause colpose indipendenti, sia nel caso di cooperazione colposa tra alcuno dei compartecipi dei quali uno o più sia in dolo, purchè in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto nella forma colposa e la sua condotta sia caratterizzata da colpa (Cass. Pen. Sez IV 28/1/2009
n. 4107 pg 19 e ss). Nel caso che ne occupa le condotte dei due medici, le condotte del OL e le condotte dolose del DE sono tra loro indipendenti e sono state ( o dovevano essere) autonomamente '
9 valutate con individuazione dell'apporto causale di ciascuna. Non a caso la sentenza relativa al OL ha poi accertato che le regole cautelari ritenute violate erano proprio dirette ad evitare la condotta dolosa del terzo ( con riferimento alla cercata garanzia contro la cattiva condotta e la possibilità di abuso delle armi ex art. 43 TULPS)
Il primo motivo del ricorso del Ministero (violazione di legge con riguardo agli artt. 40 co. 2 cp. 589 e 590 cp) è infondato perché l'adempimento di compiti di istituto effettuato con imprudenza, negligenza o imperizia, tali da causare o concorrere a cagionare un evento previsto come reato colposo, non costituisce scriminante del delitto commesso secondo quanto più sopra si è ampiamente scritto.
La sentenza impugnata, giustapponendo la portata della autorizzazione rilasciata per la detenzione di armi e le circostanze relative alla condotta del richiedente LD, conoscibili con l'impiego di diligenza adeguata alla professionalità propria dell'imputato e alla tipologia della licenza richiesta, ma in ogni caso dichiaratamente conosciute dall'imputato, accerta senza dicontinuità argomentative e senza contraddizioni della dimostrazione giustificativa, in una all'obbligo di negare la richiesta licenza, la volontarietà della omissione con previsione di un possibile ancorché non voluto evento. In proposito devono essere qui richiamate tutte le di argomentazioni poste a base del rigetto del ricorso OL. Il secondo motivo di censura proposto dal responsabile civile (violazione di legge con riguardo all'art. 40 co. 2 cp., ma per diverso profilo avuta considerazione per l'art. 27 Cost.) deve essere rigettato per la considerazione, già sopra svolta, che la colpa dell'imputato è configurata dalla sentenza impugnata senza necessità di inserire nell'addebito la mancata considerazione di precedenti penali che pur caratterizzanti della situazione dell'imputato medesimo, non erano noti al funzionario al momento della concessione di licenza. La personale responsabilità dell'imputato è stata accertata sulla base di specifiche omissioni derivate dalla sua personale diretta negligenza, imprudenza, e difetto di professionalità
Anche il terzo motivo del ricorso del Ministero (violazione di legge con riferimento all'art. 41 cp.) si rivolge contro un testo diverso da quello della sentenza impugnata,che non ha affatto addebitato gli omicidi e le lesioni al OL presupponendo la colpa di avere egli rilasciato la licenza di porto d'armi ad un soggetto affetto da gravi disturbi psichici ( colpa in sé esclusa dai certificati dei medici specialisti che sotto questo aspetto sarebbero stati autonoma causa sufficiente per la concessione senza colpa della licenza in questione) , ma al di là della dimensione medicale del problema, ha invece addebitato al OL di aver rilasciato la licenza di porto d'armi ad un soggetto la cui condotta di vita risultava connotata negativamente a fronte delle notizie conservate agli atti del
10 commissariato interessato alla licenza e la cui condotta non dava per le stesse ragioni affidamento di non abusare delle armi. Sul punto basti rileggere il testo del capo di imputazione e la corrispondente motivazione della sentenza di appello nella sua interezza. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché la condanna degli stessi ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio dalle parti civili e liquidate per le parti difese dall'Avvocato Rossi Galante in complessivi € 8000,00 oltre accessori come per legge e per le parti difese dall'Avvocato Silvestri in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate per quelle difese dall'Avvocato Rossi Galante in complessivi euro 8.000,00 e per quelle difese dall'Avvocato Silvestri in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 4/5/2010
Gaetanino Zecca
Consigliere est вета IE Mocali
Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA
Sezione Penale
IN EPOSITATO IV
27 SET. 2010 D RE C/1
IL CANCE BERIO
IU Mar CASSA
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