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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32114 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG, dottor Luigi Cuomo, che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 32114 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ZA AF ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Noia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata la pena, proposta dalla parti, della reclusione di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, in continuazione interna ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di grammi 696, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish, frazionata in 7 panetti, del peso complessivo pari a grammi 661,2. 1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, l'illegalità della pena accessoria per violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen., perché il giudice di merito ha applicato la pena accessoria temporanea della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque sulla base di un calcolo della pena erroneo, in quanto ha incluso nel conteggio ai suddetti fini anche il quantum di pena applicata per il reato legato dal vincolo della continuazione. Osserva, infatti, il ricorrente che il quantum della pena della reclusione computabile ai fini della durata della pena accessoria della interdizione deve essere correlato esclusivamente alla pena concreta applicata per il reato più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, senza tenere conto dell'aumento per la continuazione. Nel caso di specie, erroneamente, il giudice ha effettuato il calcolo tenendo conto anche dell'aumento di pena applicato per il reato in continuazione. Si è quindi considerata la pena base di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 17.500 di multa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, aumentata per la continuazione interna ex art. 81 cod. pen., in cinque anni di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta, applicando la diminuente per il rito prescelto, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, pena finale che consente l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell' art. 29 cod. pen.. Rappresenta, al contrario, il ricorrente che, effettuando correttamente il calcolo, senza calcolare alcun aumento di pena per il reato satellite, si giunge alla pena concreta di anni due e mesi otto di reclusione, misura al di sotto dei limiti di cui alla citata norma, che prevede la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici della durata di anni cinque in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in quanto non concordata e non prevista nel patto, e per la quale è totalmente carente il profilo motivazionale, posto che il giudice a quo nulla ha affermato in proposito, limitandosi a prevedere la relativa 1 statuizione. Il ricorrente richiama l'orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020 Cc. (dep. 29/05/2020), Rv. 278962). 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (si vedano, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Rv. 254551). Si è anche specificato che, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tenere conto dell'entità della pena, quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, e diminuenti processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. Ne segue che il giudice deve tener conto dell'entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all'esito delle eventuali diminuzioni processuali (Sez. 2, n. 43604 del 07/10/2003, Rv. 227608; Sez. 5, n. 46340 del 26/11/2008, Rv. 242322; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, Rv. 243045). Pertanto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. Ishaka, Rv. 21098001, in tema di giudizio abbreviato). 1.2.Nel caso di specie, erroneamente, il giudicea quo ha tenuto conto, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, anche dell'aumento di pena applicato per il reato in continuazione, 2 il Presidente giungendo ad una pena finale pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, che consente l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Viceversa, effettuando correttamente il calcolo, senza computare alcun aumento di pena per il reato satellite, si giunge alla pena concreta di anni due e mesi otto di reclusione, misura al di sotto dei limiti di cui all'art. 29 cod. pen.. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Tuttavia, il vizio non è tale da travolgere il patto nella sua interezza, essendosi chiarito in giurisprudenza che in tema di patteggiannento, l'annullamento della statuizione relativa alla illegittima applicazione delle pene accessorie determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281263). 3. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso. 4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina. Così deciso all'udienza del 5 Aprile 2023 il Consigliere es o e
lette le conclusioni del PG, dottor Luigi Cuomo, che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 32114 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ZA AF ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Noia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata la pena, proposta dalla parti, della reclusione di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, in continuazione interna ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto di grammi 696, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish, frazionata in 7 panetti, del peso complessivo pari a grammi 661,2. 1.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, l'illegalità della pena accessoria per violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen., perché il giudice di merito ha applicato la pena accessoria temporanea della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque sulla base di un calcolo della pena erroneo, in quanto ha incluso nel conteggio ai suddetti fini anche il quantum di pena applicata per il reato legato dal vincolo della continuazione. Osserva, infatti, il ricorrente che il quantum della pena della reclusione computabile ai fini della durata della pena accessoria della interdizione deve essere correlato esclusivamente alla pena concreta applicata per il reato più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, senza tenere conto dell'aumento per la continuazione. Nel caso di specie, erroneamente, il giudice ha effettuato il calcolo tenendo conto anche dell'aumento di pena applicato per il reato in continuazione. Si è quindi considerata la pena base di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 17.500 di multa per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, aumentata per la continuazione interna ex art. 81 cod. pen., in cinque anni di reclusione ed euro 21.000 di multa, ridotta, applicando la diminuente per il rito prescelto, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, pena finale che consente l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell' art. 29 cod. pen.. Rappresenta, al contrario, il ricorrente che, effettuando correttamente il calcolo, senza calcolare alcun aumento di pena per il reato satellite, si giunge alla pena concreta di anni due e mesi otto di reclusione, misura al di sotto dei limiti di cui alla citata norma, che prevede la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici della durata di anni cinque in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici in quanto non concordata e non prevista nel patto, e per la quale è totalmente carente il profilo motivazionale, posto che il giudice a quo nulla ha affermato in proposito, limitandosi a prevedere la relativa 1 statuizione. Il ricorrente richiama l'orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020 Cc. (dep. 29/05/2020), Rv. 278962). 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (si vedano, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240; Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana, Rv. 264478; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Rv. 254551). Si è anche specificato che, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tenere conto dell'entità della pena, quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, e diminuenti processuali o premiali, che costituiscono l'incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall'art. 29 cod. pen., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. Ne segue che il giudice deve tener conto dell'entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all'esito delle eventuali diminuzioni processuali (Sez. 2, n. 43604 del 07/10/2003, Rv. 227608; Sez. 5, n. 46340 del 26/11/2008, Rv. 242322; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009, Rv. 243045). Pertanto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. Ishaka, Rv. 21098001, in tema di giudizio abbreviato). 1.2.Nel caso di specie, erroneamente, il giudicea quo ha tenuto conto, ai fini dell'applicazione della pena accessoria, anche dell'aumento di pena applicato per il reato in continuazione, 2 il Presidente giungendo ad una pena finale pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa, che consente l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Viceversa, effettuando correttamente il calcolo, senza computare alcun aumento di pena per il reato satellite, si giunge alla pena concreta di anni due e mesi otto di reclusione, misura al di sotto dei limiti di cui all'art. 29 cod. pen.. La sentenza va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Tuttavia, il vizio non è tale da travolgere il patto nella sua interezza, essendosi chiarito in giurisprudenza che in tema di patteggiannento, l'annullamento della statuizione relativa alla illegittima applicazione delle pene accessorie determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281263). 3. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso. 4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che elimina. Così deciso all'udienza del 5 Aprile 2023 il Consigliere es o e