CASS
Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 31786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31786 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOVARA nel procedimento a carico di: NA NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG cti. vied,u2J„--1,3 h t & a+D U L Oo e-vtu/K 0,u;f3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31786 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari di Novara ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto di NC IN ritenendo insussistenti i presupposti per la misura ed in particolare l'inseguimento del reo. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero evidenziando l'erroneità della decisione, incentrata su una interpretazione eccessivamente rigorosa del concetto di inseguimento. Non essendo state necessarie attività valutative da parte delle forze dell'ordine intervenute poco dopo la commissione del reato, l'intervento degli agenti ha rispetto la condizione dell'immediatezza. 3. Il Procuratore Generale con memoria del 10 marzo 2023 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Pacifici e condivisi sono i termini legali e giurisprudenziali che contribuiscono a costituire il contesto in cui il caso va collocato, dovendosi fare riferimento alla sentenza delle S.U. n.39131 del 24 novembre 2015 per cogliere il significato di flagranza utile a dirimere l dubbio interpretativo del fatto. Rispetto a tale sentenza, quelle citata dal pubblico ministero e dal procuratore generale (la sent.12767 del 2020) non si disallinea, limitandosi a specificare che non sia necessaria la coincidenza tra soggetto inseguitore e soggetto che procede all'arresto. Nel caso concreto, però, seppure per pochi momenti (nell'ordine di qualche minuto, è ragionevole ritenere, pur essendo il dato sostanzialmente irrilevante) vi è stato uno iato, una cesura tra inseguitrice o comunque colei che 'teneva d'occhio' il IN nelle fasi immediatamente successive al fatto, ed il IN stesso. Dal tenore del provvedimento impugnato è infatti possibile comprendere che il sospetto, allontanatosi dall'edificio comunale 'assaltato', ove la BO, testimone oculare si era trattenuta, aveva seppur per poco fatto perdere le proprie tracce, facendo ingresso in un'altra via ("dei Conte Caccia) rispetto al /ocus commissi delícti. Si comprende anche che le forze dell'ordine, immediatamente intervenute, ricevuta l'indicazione da parte della BO, si sono posti alla ricerca, fino al rintraccio (espressione utilizzata dallo stesso ricorrente, quasi immediato del IN. Tale elisione della continuità di osservazione ed inseguimento ha ineludibilmente m 00 c3_ —mill risolto l'unità che è necessaria per conclamare la flagranza, come correttamente colto dal o 13 o n t 00 - giudice. r-, N = op r-411 E un o 23 z e m - • ▪
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così leciso in Roma, 28 aprile 2023
lette le conclusioni del PG cti. vied,u2J„--1,3 h t & a+D U L Oo e-vtu/K 0,u;f3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 31786 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari di Novara ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto di NC IN ritenendo insussistenti i presupposti per la misura ed in particolare l'inseguimento del reo. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero evidenziando l'erroneità della decisione, incentrata su una interpretazione eccessivamente rigorosa del concetto di inseguimento. Non essendo state necessarie attività valutative da parte delle forze dell'ordine intervenute poco dopo la commissione del reato, l'intervento degli agenti ha rispetto la condizione dell'immediatezza. 3. Il Procuratore Generale con memoria del 10 marzo 2023 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Pacifici e condivisi sono i termini legali e giurisprudenziali che contribuiscono a costituire il contesto in cui il caso va collocato, dovendosi fare riferimento alla sentenza delle S.U. n.39131 del 24 novembre 2015 per cogliere il significato di flagranza utile a dirimere l dubbio interpretativo del fatto. Rispetto a tale sentenza, quelle citata dal pubblico ministero e dal procuratore generale (la sent.12767 del 2020) non si disallinea, limitandosi a specificare che non sia necessaria la coincidenza tra soggetto inseguitore e soggetto che procede all'arresto. Nel caso concreto, però, seppure per pochi momenti (nell'ordine di qualche minuto, è ragionevole ritenere, pur essendo il dato sostanzialmente irrilevante) vi è stato uno iato, una cesura tra inseguitrice o comunque colei che 'teneva d'occhio' il IN nelle fasi immediatamente successive al fatto, ed il IN stesso. Dal tenore del provvedimento impugnato è infatti possibile comprendere che il sospetto, allontanatosi dall'edificio comunale 'assaltato', ove la BO, testimone oculare si era trattenuta, aveva seppur per poco fatto perdere le proprie tracce, facendo ingresso in un'altra via ("dei Conte Caccia) rispetto al /ocus commissi delícti. Si comprende anche che le forze dell'ordine, immediatamente intervenute, ricevuta l'indicazione da parte della BO, si sono posti alla ricerca, fino al rintraccio (espressione utilizzata dallo stesso ricorrente, quasi immediato del IN. Tale elisione della continuità di osservazione ed inseguimento ha ineludibilmente m 00 c3_ —mill risolto l'unità che è necessaria per conclamare la flagranza, come correttamente colto dal o 13 o n t 00 - giudice. r-, N = op r-411 E un o 23 z e m - • ▪
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così leciso in Roma, 28 aprile 2023