Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell'entità della pena principale irrogata dalla sentenza di condanna, anche all'esito delle eventuali diminuzioni processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 46340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46340 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1612
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 9015/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AO nato l'[...];
avverso la sentenza emessa il 9-10-07 dalla Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 8-5-01 il Tribunale di Imperia, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava IO AO responsabile - quale amministratore della s.r.l. Master Pool Service ed in concorso con l'altro amministratore - di bancarotta fraudolenta patrimoniale nonché documentale, di bancarotta semplice ed altresì di furto: con la diminuente del rito, lo condannava a pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello con pronuncia 9-10-07, su concorde richiesta delle parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, concesse le attenuanti generiche equivalenti, dichiarava non doversi procedere per il furto e per gli episodi di bancarotta semplice;
riduceva per gli ulteriori fatti la pena inflitta nella misura di cui all'accordo, confermando nel resto la gravata decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha ora proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p.; 2) violazione dell'art.29 c.p., comma 1 per essersi confermata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante che la pena fosse stata determinata in misura inferiore ai 5 anni di reclusione. La denuncia sub 1 è manifestamente infondata.
Il prevenuto ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad esclusione di quelli strettamente concernenti la misura della pena: di conseguenza alla Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di responsabilità, non incombeva ulteriore onere di motivazione al di là dell'operata attestazione di insussistenza dei presupposti di cui al cit. art. 129 c.p.p., con espresso richiamo alle ragioni poste a base della pronuncia del Tribunale, idonee ad escludere l'applicabilità della predetta norma;
al contempo va rilevato che il ricorrente non indica i dati in base ai quali si sarebbe dovuti pervenire sul punto ad una diversa conclusione per cui, sotto codesto profilo, il motivo è altresì generico. Fondato invece è il secondo motivo.
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell'entità della pena quale risulta dalla condanna, senza distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono incentivo per la collaborazione dell'imputato alla definizione del processo: invero il dettato dell'art. 29 c.p. fa riferimento esclusivo alla misura della pena in concreto irrogata, a prescindere dai modi in cui si è a questa pervenuti, per cui non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale, determinata in relazione alla gravità del reato (Cass. 7-10-03 n. 43604 Rv. 227608;
Cass. 25-3-04 n. 21113 Rv. 229126). Pertanto, nella fattispecie, essendo stata in appello inflitta una pena pari ad anni 4 di reclusione, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici doveva essere sostituita con quella temporanea.
In conclusione s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata su tale ultimo punto, potendo provvedere questa Corte direttamente alla sostituzione de qua, la quale non implica alcun giudizio di merito;
nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea per un periodo pari alla pena detentiva.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008